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94.3253 · Postulato · 1994-06-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'autorità governativa competente (DFEP) è sollecitata a riesaminare la problematica del citato postulato, in particolare:

1. considerare l'evoluzione ambientale nel Ticino agli effetti venatori;

2. riconsiderare le condizioni per la richiesta importazione di selvaggina destinata alla messa in libertà nel territorio ticinese;

3. dar seguito alle ripetute richieste dell'Unione cantonale associazioni venatorie per un'importazione controllata di lepri:

4. tener conto, in particolare, che l'attuale legge sulla caccia permette l'importazione;

5. verificare se l'autorità dei cantoni ed i rispettivi importatori rispettano le norme contenute nella circolare del 6 luglio 1988, emanata dall'Ufficio federale di veterinaria.

Begründung

Il Ticino venatorio, da oltre un secolo, importava lepri, salvo una breve pausa durante il periodo bellico 1914-1918 e 1939-1945, se non erro dall'Ungheria, per il necessario ripopolamento nel territorio venatorio cantonale.

Le ripetute richieste di importazione di questo genere di selvaggina hanno incontrato in questi ultimi anni l'opposizione dell'Ufficio federale di veterinaria.

In particolare, presunte ragioni sanitarie e scaturite da decisioni commissionali (v. ad esempio commissione Washington) sono all'origine di queste opposizioni.

Nel frattempo l'ambientalistica venatoria ticinese, già originalmente diversificata rispetto a quella di altri cantoni svizzeri, si è notevolmente modificata.

Diverse speci selvatiche hanno lasciato le loro sedi naturali conosciute per altre zone. In particolare, si deve, oggi, tener conto, fra altro:

1. dell'abbandono residenziale dell'uomo e degli animali domestici (v. in particolare gli originali e storici "maggenghi" nelle zone di montagna);

2. dell'ampliamento della superficie boschiva e cespugliosa;

3. dell'aumento della selvaggina "ungolata" (ad esempio: cervi, caprioli, camosci, cinghiali).

Fatte queste brevi considerazioni, considerato che, ambientalmente, la chiusura della caccia risulterebbe più nociva che positiva agli effetti ecologici;

Ritenuto che:

a. la tradizione venatoria ticinese risale, ufficialmente, all'origine della storia del cantone Ticino;

b. considerato che questa tradizione, bene o male, non può essere sradicata dalla cultura naturale dell'uomo prealpino come è quello ticinese;

c. affermato che, democraticamente, il popolo ticinese ha finora respinto iniziative tendenti all'abolizione della caccia;

il sottoscritto postulante richiama all'attenzione dell'autorità federale la necessità di riconsiderare i punti riassuntivamente indicati pocanzi.

In particolare, il postulante ritiene giunto il momento per la Confederazione e il cantone, considerando le rispettive competenze di legge in materia, di rivedere le condizioni per l'importazione di lepri destinate ad essere messe in libertà, rispettando le norme legislative esistenti, in particolare mi richiamo alla normativa dell'Ufficio federale di veterinaria emanata il 6 luglio 1988 (no. 820.105.19). Il rispetto di tali esistenti norme si impone in consonanza, inoltre, con la legge federale sulla caccia e le relative condizioni per l'imporatzione, eventuale, di selvaggina dall'estero.

Ulteriori atti burocratici promossi dagli uffici federali e cantonali competenti, non farebbero che appesantire, se non umiliare, la legittimità di una richiesta che fa capo, ripeto, ad oltre 150 anni di storia venatoria ticinese e della sua relativa umana cultura.

Il postulante riprende, come complemento conclusivo, alcune considerazioni, che ritiene attuali e pertinenti, espresse dall'ex veterinario cantonale, Dott. Sergio Postizzi, già membro, per 15 anni, della Commissione federale per l'importazione di selvaggina da ripopolamento.

"1. L'importazione della selvaggina cacciabile (lepri e fagiani), nell'intento di metterla in libertà, è sanzionata dall'Assemblea federale nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986, articolo 9, capoverso 1, lettera c).

Il messagio del Consiglio federale del 27 aprile 1983 su questo specifico tema indica quanto segue:

2. "Autorizzazioni della Confederazione (FF 1983 II 1181) lettera c: Si impone una regolamentazione speciale per l'importazione di selvaggina allo scopo di metterla in libertà. Negli ultimi anni sono state infatti importate e messe in libertà, senza alcun controllo, specie, sottospecie e razze estranee alla fauna indigena. Questo può, in alcuni casi, portare ad un impoverimento della varietà della specie o minacciare la capacità di adattamento delle specie indigene allorquando si incrocino con sottospecie. In tali casi, una specie può persino trovarsi minacciata nella sua esistenza".

Commento: Queste riserve non si riferiscono alle lepri importate nel cantone Ticino. Da circa 90 anni esse vengono importate dall'Ungheria. La specie di lepre qui esistente è sicuramente geneticamente uguale a quella del paese esportatore. Non esiste nessun impoverimento della varietà e neppure una minaccia di capacità d'adattamento della lepre indigena che dovesse incrociarsi con quella importata.

3. La circolare dell'Ufficio federale di veterinaria del 6 luglio 1988 fissa le condizioni generali e particolari che devono esser date ed osservate dall'importatore.

L'UFV, nella sua risposta di rifiuto, ha elencato alcuni punti che non sarebbero stati osservati nella procedura.

4. Nella risposta del 3 marzo 1992 (la data indicata da Berna è sbagliata trattandosi del 3 marzo 1993!) l'Ufficio federale di veterinaria indica che la Commissione scientifica per le questioni inerenti alla convenzione sulla conservazione delle specie, ovverosia l'autorità scientifica, ha esaminato attentamente la richiesta del Canton Ticino ed il relativo rapporto, discutendolo ampiamente durante la seduta tenutasi il 3 febbraio 1992 (data sbagliata: 3 febbraio 1993!). La Commissione scientifica (Fachkommission) quella prevista dall'ordinanza del 19 agosto 1981 del Consiglio federale (Artenschutzverordnung) che si riferisce alla Convenzione sul commercio internazionale della specie di fauna e di flora direttamente minacciata d'estinzione. Sono sottoposti ad un controllo, gli esemplari delle speci potenzialmente minacciate.

Sono speci direttamente o potenzialmente minacciate quelle elencate in un'apposita appendice. Vedi: SR 0.453, AS 1975 1135.

Commento: La lepre non figura fra le speci direttamente o potenzialmente minacciate, elencate nell'appendice. Ne deriva che la commissione nominata secondo l'ordinanza federale del 19 agosto 1991 non ha le competenze di giudicare e fare proposte su problemi connessi all'importazione e lancio di lepri!

Ne deriva pure che l'Ufficio federale di veterinaria, sottoponendo la richiesta del cantone Ticino alla Fachkommission, travalica pure le sue competenze. Con questa procedura cerca un appoggio per "menare il can per l'aia".

5. Altra procedura sbagliata da parte dell'Ufficio federale di veterinaria è il ricorso alla presenza della malattia virale, detta sindrome europea della lepre bruna (EBHS), individuata negli ultimi anni del decennio scorso in vari paesi europei.

Una similare malattia dei conigli dovrebbe esser causata da un virus diverso da quello che causa la EBHS.

Siccome le due malattie non sono state inserite nel gruppo delle malattie epizootiche, nè per via legislativa, nè per via esecutiva (Articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 1o luglio 1966 sulle epizoozie), la Confederazione non ha la facoltà di dare ordini e rifiuti in merito. In caso di emergenza, ritenuto che la malattia fosse largamente diffusa o di natura maligna, il Consiglio federale poteva emanare disposizioni ed ordinare misure e divieti speciali. Ma tutto ciò non esiste. La malattia EBHS non è quindi epizoozia dal punto di vista legale, ma solo una comune malattia infettiva lasciata alle cure e premure della sanità infettiva, lasciata alle cure e premure della sanità privata. Se, tuttavia l'Ufficio federale di veterinaria avesse voluto intervenire, cortesemente avrebbe potuto diramare consigli e comunicati.

Il Dott. Postizzi, significa, inoltre:

6. Un rifiuto all'importazione, basato su decisioni prese attraverso procedure non ancorate a dettami legali, può portare a reazioni spiacevoli, quali il contrabbando di lepri, facilmente attuabile nelle nostre regioni collinari e prealpine.

La ridotta presenza di guardie di confine facilita tali illecite operazioni, che potrebbero esser di danno dal punto di vista sanitario, genetico, venatorio e finanziario.

7. Nel 1988, durante una giornata di informazioni sull'importazione di animali, parlando di selvaggina cacciabile, il dott. Althaus testualmente disse: "sebbene la legge federale sulla caccia permetta l'importazione, noi siamo contrari. Non potendo ora cambiare la legge, metteremo condizioni talmente restrittive da impedirla". E' con questo spirito che si legifera in materia? E' un interrogativo che considero oggi più che legittimo.

Il postulante, infine, chiede all'autorità federale di avere utili e costruttivi contatti con l'autorità cantonale ticinese competente, affinchè la richiesta di importazione delle lepri, ripetutamente avanzata ad esempio dall'Unione Cantonale delle Associazioni Venatorie (UCAV), possa avvenire sotto rigoroso controllo umano e tecnico, sia a livello federale, sia a livello cantonale, sia, in particolare, a livello delle sezioni venatorie ticinesi interessate.