94.3464 · Interpellanza · 1994-10-07
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Con la revisione del Codice delle obbligazioni sulle società anonime, entrata in vigore il 1 luglio 1992, il Parlamento ha introdotto nell'articolo 659 capoverso 1 la possibilità per la società di acquistare le proprie azioni, sempre che siano date determinate condizioni, e se il valore complessivo di queste azioni non eccede il 10 per cento del capitale. Se le azioni proprie eccedono il 10 per cento del capitale devono, nel termine di due anni, essere alienate o annullate mediante una riduzione del capitale.
Rispetto alla situazione anteriore alla revisione esiste ora in questo contesto una chiara regolamentazione. In particolare, riguardo alle azioni proprie di valore inferiore al 10 per cento del capitale non vi è un limite di tempo che obblighi la società ad alienarle o ad annullarle.
Questa possibilità è stata espressamente voluta dal Parlamento. Non si capisce dunque l'atteggiamento dell'Amministrazione federale delle contribuzioni che vuole assoggettare le azioni proprie all'imposta preventiva e all'imposta sull'utile (per la differenza tra prezzo pagato e valore dell'azione a fine anno) nel senso che considera questo stock d'azioni come una liquidazione. Si tratta di un'interpretazione che causa problemi a molte società e che non tiene conto della modificazione introdotta nel Codice delle obbligazioni.
Chiedo quindi al Consiglio federale, se nel rispetto della volontà del Parlamento non creda sia indispensabile obbligare il Dipartimento federale delle finanze a rinunciare ad assoggettare all'imposta preventiva e all'imposta sull'utile le azioni proprie delle società anonime.
Stellungnahme des Bundesrates
Sin dalla sua introduzione, l'imposta preventiva non include soltanto i dividendi, bensì anche le riserve (compresi gli utili non distribuiti) che, in caso di scioglimento di una società anonima, vengono corrisposti agli azionisti (vedi art. 4 della legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva e art. 20 cpv. 1 dell'ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 della legge federale su l'imposta preventiva). Se, in caso di liquidazione di una società anonima, il portatore di un'azione di un valore nominale di 100 franchi riceve un importo di 140 franchi, i 40 franchi che superano il valore nominale soggiacciono all'imposta preventiva come eccedenza di liquidazione. Conformemente all'articolo 20 capoverso 1 lettera c della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, per l'azionista detto importo di 40 franchi costituisce reddito imponibile. L'azionista residente in Svizzera può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva dedotta sull'eccedenza di liquidazione.
Le stesse conseguenze fiscali si verificano quando una società anonima procede ad una liquidazione parziale, vale a dire quando in vista di una riduzione del capitale azionario riacquista azioni proprie corrispondendo alle persone che abbandonano la cerchia degli azionisti un importo superiore al valore nominale delle stesse. Una liquidazione parziale di questo genere può anche essere dissimulata se, ad esempio, una società anonima acquista azioni proprie a un prezzo superiore al valore nominale, ma rinuncia in seguito a ridurre, alla situazione reale, il capitale sociale esposto nel bilancio. Conformemente alla prassi seguita finora dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'acquisto di azioni proprie è imponibile come liquidazione parziale nella misura in cui la società anonima non aliena entro un anno questo stock d'azioni almeno al prezzo di costo. Nell'ambito della società anonima l'acquisto di azioni proprie provoca la realizzazione di un utile imponibile solo se le relative azioni vengono rivendute entro un anno ad un prezzo superiore.
Nel suo messaggio del 23 febbraio 1983 sulla revisione del diritto della società anonima (FF 1983 II 713), all'articolo 659 CO il Consiglio federale aveva già proposto una disposizione che autorizzava la possibilità di conservare durevolmente azioni proprie (vietata in precedenza) solo se il loro valore complessivo non eccedeva il 10 per cento del capitale azionario. Sempre allo stesso articolo era stabilito che le azioni che eccedevano il 10 per cento del capitale azionario dovevano essere alienate o annullate con una riduzione di capitale. Nel suo messaggio il Consiglio federale aveva tuttavia pure sottolineato espressamente che la nuova disciplina non pregiudicava un cambiamento della prassi fino ad allora seguita dalle autorità fiscali (FF 1983 II 777, n. 208.23). Le Camere federali hanno approvato il predetto articolo 659 CO senza modificazioni, ragion per cui esso è divenuto parte integrante del nuovo diritto della società anonima.
Se una società anonima acquista azioni proprie pagando un prezzo superiore al valore nominale, le riserve della società risultano diminuite. Questo succede anche quando la società anonima acquista soltanto il 10 per cento delle sue azioni. La decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni di assoggettare all'imposta preventiva l'acquisto di azioni proprie è quindi opportuna. Infatti, se l'Amministrazione dovesse rinunciare completamente a seguire la sua attuale prassi si aprirebbe la via all'evasione fiscale. L'Amministrazione federale delle contribuzioni allenterà comunque la sua prassi e rinuncerà all'imposizione nella misura in cui la società anonima s'impegna ad alienare ulteriormente nel termine di due anni i titoli delle azioni riacquistati.
Se nell'interpellanza si deplora che la volontà del Parlamento non è stata rispettata, è opportuno evidenziare che, già in occasione dei dibattiti sulla revisione del diritto della società anonima, le Camere federali erano conscie delle conseguenze fiscali dell'acquisto di azioni proprie.