95.1098 · Interrogazione ordinaria urgente · 1995-09-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Le prestazioni di servizi eseguite prima del 31 dicembre 1994 non soggiacciono all'IVA, nella misura in cui il valore di queste controprestazioni sia stato contabilizzato alle fine del 1994.
Questa disposizione causa notevoli problemi ed eventualmente grosse discrepanze con le imposte dirette.
Sembra infatti che alcuni cantoni procedano all'assoggettamento alle imposte dirette con una ripartizione su alcuni anni dell'ammontare contabilizzato al 31 dicembre 1994, oppure, per quei professionisti tassati con il metodo dell'incassato, solo al momento dell'incasso finale.
E' chiaro che anche questi cantoni chiedono la presentazione di una adeguata documentazione.
Domanda: l'Amministrazione federale delle contribuzioni è d'accordo di estendere questa prassi anche all'imposta diretta e quindi:
a. di rinunciare all'assoggettamento anche per l'IFD; e al contempo
b. esentare le prestazioni di servizi eseguite prima del 31 dicembre 1994 dall'IVA?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Giusta l'articolo 83 capoverso 1 dell'Ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Oiva) il diritto previgente (imposta sulla cifra d'affari) rimane ancora applicabile, fatto salvo l'articolo 84, a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la sua validità.
Secondo il diritto devono inoltre essere imposte le forniture e le prestazioni di servizi eseguite parzialmente prima dell'entrata in vigore di questa ordinanza; tuttavia si richiede in tali casi che i lavori iniziati siano contabilizzati per il 31 dicembre 1994 (vedi art. 84 cpv. 4 Oiva). Solo in questo modo vi è la garanzia di un controllo efficace in relazione con il passaggio dall'imposta sulla cifra d'affari all'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2a. Per le forniture di beni eseguite prima dell'entrata in vigore dell'Oiva si richiede, in precisazione del citato articolo, che le fatture debbano essere comprovatamente consegnate al destinatario entro il 28 febbraio 1995, portare una data anteriore al 1o gennaio 1995 ed essere contabilizzate al 31 dicembre 1994 (vedi cifre 2.1.1 lett. a, b e 3.1.1 dell'opuscolo "Passaggio dall'imposta sulla cifra d'affari all'imposta sul valore aggiunto").
2b. In origine si era previsto di applicare per analogia quanto suesposto anche alle prestazioni di servizi. Per motivi in parte comprensibili, i prestatori di servizi avevano però fatto notare l'impossibilità di fatturare le prestazioni effettuate parzialmente prima del cambiamento di sistema. Venendo loro incontro si è rinunciato a richiedere che comprovassero dette prestazioni tramite fatture. E' sufficiente stabilire invece in modo appropriato e facilmente controllabile - con un accertamento approssimativo - il valore al 31 dicembre 1994 delle prestazioni di servizi iniziate e contabilizzarle nell'esercizio 1994. Questa regolamentazione vale per tutti i contribuenti, dunque anche per architetti, ingegneri, avvocati, notai, fiduciari, agenzie di viaggi ecc. (vedi cifre 2.1.1 lett. a, b e 3.1.1 dell'opuscolo "Passaggio dall'imposta sulla cifra d'affari all'imposta sul valore aggiunto").
3. Una regolamentazione diversa per le precitate categorie professionali o addirittura per tutti i prestatori di servizi non si concilierebbe con il tenore dell'articolo 84 capoverso 4 OIVA secondo il quale i lavori iniziati devono essere contabilizzati al 31 dicembre 1994, e comporterebbe inoltre un'inaccettabile disparità di trattamento dei fornitori di beni da una parte e dei prestatori di servizi dall'altra.
Alla luce di quanto detto è pertanto necessario mantenere la regolamentazione decisa, secondo la quale il valore al 31 dicembre 1994 delle prestazioni di servizi iniziate dev'essere stabilito in modo appropriato e facilmente controllabile e contabilizzato nei libri del 1994.
4. Tale regolamentazione valida per l'IVA può effettivamente avere delle ripercussioni sulle imposte dirette. A questo proposito il presidente della Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, signor F. Fessler, ha indirizzato in data 16 dicembre 1994 una raccomandazione a tutte le amministrazioni delle contribuzioni cantonali. Nel contesto della raccomandazione sono significativi i seguenti passaggi:
"I contribuenti che non sono obbligati a tenere una contabilità commerciale in base al diritto commerciale possono allestire i rendiconti dell'imposta sul reddito secondo il metodo dell'incassato o il metodo del fatturato; in linea di principio il sistema di rendiconto una volta scelto va conservato. Il metodo dell'incassato prevede che le entrate siano rilevate quando il pagamento è entrato e le spese al momento del pagamento. Il metodo del fatturato prevede che tra le entrate vi siano pure le variazioni alla voce 'debitori' nonché i lavori iniziati che devono essere iscritti all'attivo nel periodo di rendiconto. Con riferimento alle spese, la delimitazione avviene pure secondo il metodo del fatturato contabilizzando i creditori, gli accantonamenti nonché i ratei e risconti passivi. Per quel che concerne il trattamento dal punto di vista dell'imposta sul reddito, dei 'debitori' e dei lavori iniziati per i contribuenti che non sono obbligati a tenere una contabilità e che determinano il reddito fiscale secondo il metodo dell'incassato, la fatturazione per la fine del 1994 a cagione dell'IVA rimane ininfluente. Le entrate affluiscono ancora soltanto al momento del pagamento.
Per i contribuenti che finora avevano determinato il reddito secondo il metodo dell'incassato, il passaggio all'IVA potrebbe rappresentare l'occasione per essere in futuro tassati secondo il metodo del fatturato e quindi per passare al metodo del fatturo. In questo caso la registrazione all'attivo dei 'debitori' e dei lavori iniziati deve evidentemente incidere sul reddito.
Per gli indipendenti e le persone giuridiche che sono obbligati a tenere una contabilità, il calcolo degli utili si fonda, in virtù del principio della preminenza, sul risultato d'esercizio dichiarato nelle contabilità commerciale. Per analogia lo stesso vale per i contribuenti che non sono obbligati a tenere una contabilità e che utilizzano per la dichiarazione dei redditi il metodo del fatturato. I lavori iniziati e i 'debitori' portati all'attivo risp. fatturati sono pertanto considerati come affluiti anche dal punto di vista dell'imposta sul reddito.
I lavori iniziati devono essere valutati giusta l'articolo 666 risp. 960 CO. Una registrazione all'attivo ammessa dal diritto commerciale ha effetti sul reddito in virtù del principio della preminenza. Il motivo addotto dal contribuente per sciogliere le riserve (compensazione delle perdite, a seguito dell'introduzione dell'IVA e altro) non è rilevante dal punto di vista fiscale. I principi fiscali validi finora per il riconoscimento degli ammortamenti e accantonamenti giustificati dall'uso commerciale restano invariati anche in considerazione del cambiamento di sistema nell'ambito dell'imposta sulla cifra d'affari. Accantonamenti e correzioni di valore sui lavori iniziati sono possibili soltanto in misura dei rischi giustificati dall'uso commerciale e del rischio su debitori. Se però la registrazione all'attivo per il 31 dicembre 1994 provoca il superamento del valore massimo del diritto commerciale (ad es. a causa della contabilizzazione del supplemento d'utile), la chiusura annuale risulta essere eventualmente contraria al diritto commerciale. Soltanto in questo ambito è pensabile una riduzione dell'utile netto dichiarato, poiché non è possibile fondarsi su un bilancio contrario al diritto commerciale. Spetta al contribuente fornire la prova della sopravvalutazione.
La legge fiscale non offre pertanto alcuno spazio per un'ulteriore costituzione di accantonamenti al fine di compensare uno scioglimento di riserve su 'debitori' e lavori iniziati dichiarato nelle contabilità commerciale."
5. Con questa regolamentazione approfondita si dovrebbero poter risolvere in modo unitario i possibili problemi creati alle imposte dirette, nella fase di passaggio all'IVA, dalla contabilizzazione delle prestazioni di servizi. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha adottato questa regolamentazione per l'imposta federale diretta. La "ripartizione" degli importi contabilizzati sino alla fine del 1994 su più anni, come presentata nell'interrogazione ordinaria, sarebbe evidentemente in contraddizione con tale regolamentazione. Gli accantonamenti effettuati a questo riguardo non possono essere fiscalmente ammessi in deduzione, poiché sono legati a precise condizioni del diritto delle imposte dirette (art. 29 Lifd; art. 10 cpv. 1 Laid).
6. Pertanto, a sostegno della raccomandazione della Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, l'AFC non può ammettere una ripartizione su più anni del substrato fiscale in contraddizione con la contabilizzazione. D'altra parte, per i contribuenti che dichiarano il loro reddito imponibile secondo il metodo dell'incassato è conforme alla citata raccomandazione imporre ai fini delle imposte dirette i relativi importi solamente al momento dell'incasso. Un tale modo di procedere è accettato anche dall'AFC.