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95.1099 · Interrogazione ordinaria urgente · 1995-09-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Secondo le indicazioni dell'Amministrazione federale, in presenza di onorari per la funzione di membro di un Consiglio d'Amministrazione versati a persone fisiche soggette all'IVA si chiede contemporaneamente:

- di calcolare l'IVA sugli oneri sociali; e

- di calcolare gli oneri sociali sull'IVA.

L'indicazione è corretta?

Se sì, non ritiene il Consiglio federale che le indicazioni necessitino di una revisione critica:

a. del problema di fondo;

b. e almeno della metodologia di prelievo dell'IVA che è unanimemente ritenuto oltremodo complicato?

Stellungnahme des Bundesrates

Sono tra l'altro considerate prestazioni di servizi imponibili la consulenza, le perizie e la rappresentanza in materia giuridica, finanziaria, economica ed organizzativa. Di conseguenza l'attività come membro di un Consiglio d'amministrazione è imponibile nel caso vengano superati i limiti determinanti della cifra d'affari (n. 188 e 202 delle "Istruzioni per i contribuenti IVA").

Giusta l'articolo 26 capoverso 1 dell'Ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Oiva) l'imposta è calcolata sulla controprestazione. La controprestazione comprende tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o prestazione di servizi. La controprestazione include pure il risarcimento di tutti i costi, anche quando questi sono fatturati separatamente (art. 26 cpv. 2 Oiva).

In virtù del precitato articolo dell'Oiva, l'AFC ha disposto che la controprestazione non comprende soltanto l'onorario, incluse le indennità per le spese, versato effettivamente al membro del Consiglio d'amministrazione, bensì anche tutti i contributi del lavoratore e del datore di lavoro per le assicurazioni sociali. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà pertanto riscossa sulla somma costituita dall'onorario del membro del Consiglio d'amministrazione (al netto), dal contributo del lavoratore (AVS/AI/IPG/AD), dal contributo del datore di lavoro (AVS/AI/IPG/AD) nonché dall'indennità per le spese (vedi "Promemoria n. 8 concernente il trattamento fiscale degli onorari dei consigli d'amministrazione" del 24 maggio 1995).

A questo proposito ci si può domandare se i suesposti tributi sulle assicurazioni sociali vengano a giusta ragione inclusi nel calcolo dell'IVA.

Per quanto concerne i contributi dei lavoratori occorre rilevare che questi sono dovuti dal lavoratore. Il datore di lavoro li detrae dal salario lordo del lavoratore e li trasmette per lo stesso alla cassa di compensazione. In tal modo egli salda per il lavoratore - in concreto per il membro del Consiglio d'amministrazione - un debito nei confronti di terzi.

Per quanto concerne i contributi dei datori di lavoro si obietta in parte, che questi, in virtù dell'articolo 12 in correlazione con l'articolo 51 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Lavs), sono dovuti dallo stesso datore di lavoro. In tal modo quest'ultimo salda un suo proprio debito, non quello del suo lavoratore risp. del membro del Consiglio d'amministrazione. A questo riguardo occorre tener conto che, alla luce del diritto fiscale dell'IVA, la controprestazione comprende tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o prestazione di servizi. In altre parole fanno parte della controprestazione tutte le prestazioni del destinatario che hanno un nesso causale con la fornitura/prestazione di servizi (cfr. pag. 29 del "Commento dell'Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto" del 22 giugno 1994). Nel presente caso è evidente il nesso causale tra il versamento del contributo del datore di lavoro e la prestazione di servizi fornita dal lavoratore. Ciò risulta anche dal fatto che, giusta l'articolo 13 Lavs in correlazione con l'articolo 7 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Oavs), il contributo si calcola sulla base della controprestazione corrisposta per la prestazione ottenuta.

In base a quanto detto consegue che i contributi del lavoratori e dei datori di lavoro fanno a giusta ragione parte della controprestazione imponibile.

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