95.3104 · Interpellanza · 1995-03-08
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La situazione economica difficile di numerose regioni periferiche svizzere, deve impegnare il Consiglio federale in una equa distribuzione delle sue commesse.
Chiedo quindi al Consiglio federale di assicurarmi che nell'ordinanza di applicazione terrà conto di questa esigenza, e in particolare:
1. che nella procedura di aggiudicazione libera (art. 14) e selettiva (art. 15) con messa a concorso pubblico siano coinvolte, tramite un'appropriata politica di informazione, anche offerenti di tutte le regioni svizzere;
2. che nella procedura di aggiudicazione mediante una trattativa privata (art. 16), quindi senza bando di concorso, ci sia l'obbligo di richiedere offerte nelle tre regioni linguistiche e di distribuire equamente i lavori e le commesse anche in queste tre regioni con un'attenzione particolare alle regioni periferiche con economie più deboli;
3. che anche nella procedura di aggiudicazione di commesse per valori inferiori a quelli previsti dalla legge, per le quali la legge non si applica, l'ordinanza preveda esplicitamente una procedura chiara, trasparente, un'informazione diffusa in modo da coinvolgere in queste offerte e delibere anche offerenti di tutte e tre le regioni della Svizzera.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Osservazioni di principio L'interpellante presenta due richieste differenti, che sono certamente legate l'una all'altra, ma devono essere valutate differentemente. La regolamentazione trasparente degli acquisti pubblici, in particolare la procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento tra gli offerenti, è ancorata nell'articolo indicante lo scopo della legge federale sugli acquisti pubblici.
Il Consiglio federale terrà senz'altro debitamente conto di questi principi nell'ambito della futura ordinanza d'esecuzione assicurando quindi che ai fini della presentazione delle offerte sia garantita la parità di trattamento tra le differenti regioni della Svizzera.
La richiesta dell'interpellante di distribuire equamente le commesse federali nelle regioni linguistiche della Svizzera e di prestare particolare attenzione alle regioni periferiche economicamente più deboli non è invece compatibile con la legge federale sugli acquisti pubblici e con l'Accordo Gatt sugli appalti pubblici.
L'ordinanza relativa alla legge federale sugli acquisti pubblici è attualmente in elaborazione a livello di amministrazione. La procedura di consultazione, della durata di tre mesi, dovrebbe essere avviata dal Dipartimento federale delle finanze ancora prima delle vacanze estive.
2. Politica di informazione per le commesse superiori ai valori limite dell'articolo 6 della legge federale sugli acquisti pubblici
La procedura di aggiudicazione si basa sull'Accordo Gatt del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici, che ha lo scopo di strutturare in maniera trasparente per gli offerenti le commesse pubbliche di forniture, di servizi e di costruzioni.
Il committente è obbligato a mettere a pubblico concorso le commesse che superano determinati valori limite. La pubblicazione avviene in un organo che deve ancora essere designato dal Consiglio federale e che sia facilmente accessibile ad un vasto pubblico in tutte le regioni della Svizzera.
Per le forniture e i servizi il bando di concorso deve apparire almeno in due lingue ufficiali mentre per le commesse edili basta la lingua ufficiale del luogo della costruzione. Il Gatt richiede inoltre che sia allegato un riassunto del bando di concorso in una delle lingue ufficiali del Gatt, vale a dire francese, inglese o spagnolo, qualora la prevista commessa non sia pubblicata in lingua francese. Questo modo garantisce che tutti gli offerenti interessati possano annunciarsi a un bando pubblico indipendentemente dalla loro ubicazione. In occasione della redazione del bando di concorso il committente deve prestare particolare attenzione alle lingue del paese. Esso è inoltre libero, a seconda dei casi, di pubblicare ulteriori bandi sui quotidiani e sulla stampa specializzata, se ciò contribuisce a migliorare la situazione di mercato.
3. Politica dell'informazione nei casi di aggiudicazione mediante trattativa privata
Per le aggiudicazioni mediante trattativa privata, i committenti possono contattare direttamente un offerente unicamente nei casi descritti esaustivamente dall'Accordo Gatt, nei quali la procedura libera e quella selettiva non sono convenienti (ad esempio per estrema urgenza, per motivi di diritti d'autore, per acquisti successivi ed operazioni a termine). Visto che nell'ambito dell'aggiudicazione mediante trattativa privata il servizio degli acquisti non è tenuto a creare un'ampia situazione concorrenziale, il Consiglio federale disciplinerà rigidamente ed esaustivamente i casi di applicazione di questa procedura. Anche in questa procedura i servizi degli acquisti saranno invitati a non arrecare pregiudizi oppure a procurare vantaggi a singole regioni linguistiche. Parallelamente alla procedura di consultazione sul progetto d'ordinanza, il Consiglio federale è disposto a valutare in che misura la proposta dell'interpellante può - in certi casi - conciliarsi con le procedure d'aggiudicazione mediante trattativa privata.
4. Politica di informazione per le commesse inferiori ai valori limite secondo la legge federale sugli acquisti pubblici
L'ordinanza d'esecuzione della legge sugli acquisti pubblici disciplinerà anche le aggiudicazioni delle commesse che non raggiungono i valori limite fissati nell'articolo 6 di questa legge. Il progetto che sarà tra poco posto in consultazione prevede l'introduzione di una "procedura di invito" che non impone l'obbligo del bando pubblico ma secondo la quale il committente inviterà direttamente gli offerenti idonei a presentare offerte. Se possibile il committente è tenuto a raccogliere almeno tre offerte. Qualora la situazione lo consenta, dovrà creare una vasta situazione di concorrenza. Egli dovrà contattare offerenti che gli sembrano idonei a soddisfare le esigenze collegate con l'acquisto in questione. Nella misura del possibile il committente prenderà in considerazione offerenti di tutte le regioni del paese affinché possano presentare un'offerta.
La procedura aperta e quella selettiva sarebbero pure ipotizzabili sotto i valori limite imposti dal Gatt, sempre che la proporzionalità sia rispettata in rapporto alle spese d'amministrazione.
Secondo la versione attuale del progetto d'ordinanza, allo scopo di realizzare un mercato interno svizzero verrà esaminata la possibilità di statuire l'obbligo della pubblicazione per opere edili il cui valore è inferiore al valore limite del Gatt.
Conclusione
Nell'ambito della procedura d'aggiudicazione, con l'ordinanza d'esecuzione in fase di elaborazione, il Consiglio federale sostiene una politica di informazione il più possibile trasparente, affinché possano essere presentate offerte da tutte le regioni linguistiche e sia garantita una concorrenza leale tra i tanti possibili offerenti. Il Consiglio federale è tuttava dell'opinione che l'aggiudicazione delle commesse pubbliche debba seguire coerentemente il principio della concorrenza. L'equa distribuzione delle commesse federali fra tutte le regioni linguistiche deve essere il risultato di meccanismi trasparenti d'aggiudicazione e non del privilegio accordato ad una regione piuttosto che a un'altra. Questo trattamento privilegiato non sarebbe in effetti compatibile con il principio della libera concorrenza e con le disposizioni del Gatt.