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95.400 · Iniziativa parlamentare · 1995-01-23

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Conformemente all'articolo 21ss della legge sui rapporti fra i Consigli chiedo, tramite una iniziativa parlamentare in forma elaborata, la seguente modificazione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP):

La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è modificata come segue:

L'articolo 56 capoverso 1 è completato come segue:

(1Il fondo di garanzia:)

e. indennizza l'istituto collettore per le spese che quest'ultimo deve sostenere per le sue attività secondo l'articolo 60 capoverso 2 lettere a, b e c, e che non possono essere coperte in altro modo.

L'articolo 98 è completato come segue:

5 L'articolo 56 capoverso 1 lettera e entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1995.

Begründung

Considerata la particolarità della posizione e dei compiti dell'istituto collettore, sorgono problemi specifici per quel che riguarda i costi di esecuzione.

L'istituto collettore sottostà all'obbligo a contrarre e deve operare affiliazioni, senza che la solvibilità dei datori di lavoro che richiedono l'affiliazione possa essere verificata, quando non devono essere addirittura accettati o costretti all'affiliazione datori di lavoro notoriamente insolvibili, anche in caso di prevedibile imminente fallimento. Dall'obbligo a contrarre discende pure un'ulteriore selezione negativa dal punto di vista della struttura dell'effettivo: l'istituto collettore costituisce l'unico possibile assicuratore non solo per cattivi pagatori, ma anche per imprese che, in ragione del piccolo volume di contributi, insufficiente per coprire i costi, o di altre caratteristiche sfavorevoli, sono respinte dagli altri istituti previdenziali. Lo stesso vale per l'esecuzione delle assicurazioni facoltative secondo gli articoli 44-47 LPP, in parte con carattere soltanto provvisorio, a corto termine. Una notevole spesa è causata pure dall'attività di informazione generale.

Secondo la legislazione vigente, l'istituto collettore deve essere indennizzato dal fondo di garanzia unicamente per le spese che gli derivano dal versamento di prestazioni nel caso di datori di lavoro non affiliati ad alcun istituto di previdenza (obbligo secondo l'art. 60 cpv. 1 lett. d), e cioè non solo le spese assicurative tecniche (riserva per sinistri), ma anche i costi d'esecuzione (artt. 12 e 72 cpv. 2 LPP e ordinanza del 28. agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale).

Certo l'istituto collettore cerca di scaricare i costi su chi li ha causati, per esempio sotto forma di tasse sugli atti amministrativi in caso di affiliazione forzata, spese di ingiunzione, ecc. A prescindere dalle tasse sugli atti amministrativi, esso non può però far valere alcun titolo giuridico; la riscossione delle somme a copertura delle spese straordinarie non può essere realizzata se non attraverso le vie legali, con conseguenti costi supplementari. La situazione è identica per quel che riguarda i contributi previdenziali. Anche qui l'unica via aperta all'istituto collettore è quella dell'azione giudiziaria, con le sue beghe e che per lo più non conduce a un risarcimento delle spese neanche in caso di esito positivo.

Tutto sommato, l'istituto collettore constituisce un organo di attuazione della previdenza professionale obbligatoria, che fornisce prestazioni per lo più di interesse generale, i cui costi sono scaricabili soltanto in misura limitata su chi li ha causati e praticamente non possono essere recuperati. L'esperienza ha mostrato che anche sfruttando tutte le fonti disponibili, i costi provocano di anno in anno l'insorgere di un deficit che porterebbe necessariamente a un indebitamento eccessivo dell'istituto collettore, se il pool delle società assicuratrici sulla vita non rinunciasse temporaneamente, come avvenuto finora, a far valere i costi scoperti.

Il postulato secondo il quale le spese scoperte dovrebbero essere risarcite all'istituto collettore, in considerazione della sua funzione economica d'interesse generale, risarcimento che sarebbe di competenza del fondo di garanzia in quanto altra istituzione centrale della previdenza professionale, è riconosciuto da tempo. La sua realizzazione era prevista nell'ambito della prima revisione della LPP nel 1995. Il rinvio di quest'ultima a data futura rende urgenti dei provvedimenti per l'istituto collettore, vista la sua situazione immutata. La normativa sulle spese dell'istituto collettore dovrebbe perciò entrare in vigore, indipendentemente dalla revisione della LPP, alla data prevista in origine a tale scopo (1°. gennaio 1995).