96.1018 · Interrogazione ordinaria · 1996-03-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l'articolo 962 CO chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio deve conservarli per dieci anni, come la corrispondenza d'affari e i documenti contabili. L'obbligo di conservare i libri esiste da molto tempo; esisteva già nel diritto delle obligazioni del 1881. L'attuale testo dell'articolo 962 CO data del 1936. Nel quadro della revisione del 1975 il principio non è stato materialmente modificato, ma è stato adeguato alle moderne possibilità di conservare e archiviare (cpv. 2).
2. Concretamente la prescrizione dell'articolo 962 CO significa che una Banca dopo dieci anni può distruggere i documenti che riguardano una determinata pratica. Nella misura in cui su un conto è depositato del denaro, la banca deve conservare quei documenti che attestano l'esistenza del conto e che ne descrivono il contenuto. Questi documenti possono essere distrutti unicamente decorso il termine di dieci anni fissato nell'articolo 962 CO; il termine comincia a decorrere dallo scioglimento del contratto tra banca e cliente. La banca avrebbe teoricamente la possibilità di sciogliere tali contratti. Secondo gli accertamenti della Commissione federale delle banche (CFB), le banche non hanno in generale fatto uso di tale possibilità. In base alle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) sul trattamento dei conti, dei depositi e delle cassette di sicurezza nelle banche svizzere di intestatari dei quali non si hanno più notizie, dal 1 gennaio 1996 le banche non possono più sciogliere i rapporti contrattuali con un cliente a causa di mancanza di notizie. La CFB chiede agli uffici di revisione esterni istituiti in base alla legislazione sulle banche di controllare l'osservanza di queste direttive.
3. È possibile che al fine di un'amministrazione più razionale e di una migliore sorveglianza una banca riunisca in un deposito collettivo gli averi di detentori irreperibili. La banca conosce tuttavia esattamente il contenuto di tale deposito. È tenuta a conservare i documenti con le corrispondenti informazioni secondo gli stessi principi che valgono per i conti individuali (cfr. n. 2 più sopra).
4. È incontestato che le banche svizzere hanno distrutto documenti che risalgono all'epoca della Seconda guerra mondiale. I documenti, che sono stati pubblicati dal Congresso mondiale ebraico e sui quali l'interpellante si basa, sottolineano questo fatto. Il Consiglio federale non ha però elementi da cui si possa concludere che la distruzione di documenti sia avvenuta in violazione dell'articolo 962 CO. In particolare è impossibile concludere, sulla base dei documenti in questione, che le banche abbiano intenzionalmente distrutto documenti sui valori patrimoniali depositati dagli ebrei in fuga dalla persecuzione nazista o dagli stessi nazisti, dopo averli sottratti alle loro vittime.
5. Consiglio federale è dell'opinione che la regolamentazione all'articolo 962 CO completata dalle direttive della ASB - sia sufficiente per garantire la conservazione dei documenti necessari per tutelare i diritti dei depositanti. È comunque probabile che determinati documenti in rapporto con conti aperti durante la Seconda guerra mondiale siano stati distrutti; se i relativi conti non sono stati chiusi, la conservazione dei documenti che si riferiscono all'esistenza e al contenuto di tali conti è garantita dall'ordinamento giuridico.