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96.1044 · Interrogazione ordinaria urgente · 1996-06-06

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Considerazioni generali

Il 3 aprile 1996 il consiglio d'amministrazione della Swissair ha deciso di trasferire la maggior parte dei voli intercontinentali dell'impresa da Ginevra a Zurigo. Nonostante il Consiglio federale in linea di massima non interferisca nelle decisioni imprenditoriali della Swissair, in questo caso, considerata l'importanza politica della decisione, si è visto costretto ad intervenire. Dopo intense trattative con tutte le parti interessate, ha deciso l'8 maggio 1996 di liberalizzare ulteriormente la politica aeronautica svizzera e di far cadere contemporaneamente il monopolio della Swissair per tutti i collegamenti aerei interni, continentali e intercontinentali di interesse generale, sancito nell'articolo 103 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA). Caduto il monopolio della Swissair, anche altre compagnie aeree svizzere potranno assicurare il traffico di linea da e verso la Svizzera. Ciò esige tuttavia un nuovo sistema di distribuzione dei diritti di traffico. In futuro, il fabbisogno di diritti di traffico e di capacità in Svizzera tenderà perciò ad aumentare. La Svizzera, considerata tale situazione di partenza, non potrà dunque permettersi di regalare i diritti di traffico, bensì dovrà impostare la prevista liberalizzazione sulla base della reciprocità.

2. Risposte alle singole domande

1. L'articolo 103 LNA obbliga la compagnia Swissair ad assicurare il funzionamento delle linee aeree dichiarate di interesse generale. Tuttavia, se la Confederazione pretende il mantenimento di una linea deficitaria, secondo l'articolo 3 della concessione rilasciata alla Swissair, sarà tenuta a indennizzare la compagnia. Non è tuttavia compito della politica aeronautica svizzera mantenere determinate linee sovvenzionandole e coprire in questo modo i deficit di un'impresa privata. Le misure previste dal Consiglio federale mirano piuttosto a compensare la decisione della Swissair di trasferire i voli intercontinentali a Zurigo concedendo ad altre compagnie aeree la possibilità di accedere a questo mercato. Soltanto una soluzione di questo tipo è perfettamente compatibile con il diritto europeo.

2. La concessione generale di esercizio rilasciata alla Swissair scade il 31 dicembre 2008. La definizione concreta di ogni singola linea aerea viene fissata nell'ambito del piano delle linee; due volte all'anno (per ogni fase oraria) la Swissair sottopone questo piano per approvazione al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie. Poiché l'orario di volo pur subire delle modifiche anche a breve termine, secondo l'articolo 108 ONA il concessionario può essere autorizzato a limitare l'esercizio o a sopprimerlo interamente prima dello scadere di una determinata fase oraria se il mantenimento dello stesso non è più giustificato. Le imprese di trasporto pubblico e i governi dei cantoni interessati vengono consultati nell'ambito di questa procedura. Se gli ambienti consultati rifiutano la soppressione di una linea, come esposto sopra la Confederazione è tenuta a versare delle indennità.

3. Ginevra-Coinrin è un aeroporto nazionale gestito in virtù di una concessione rilasciata dal DFTCE nel 1951. Le possibilità di utilizzazione e di gestione di questo aeroporto, pertanto, non differiscono da quella degli altri aeroporti.

4. Tutte le decisioni economiche importanti vengono prese dalla Swissair sulla base di principi imprenditoriali. Il Consiglio federale in linea di massima non interferisce in queste decisioni, a meno che abbiano una portata politica. La decisione presa l'8 maggio scorso rimane valida e, sulla base dei motivi esposti sopra, il Consiglio federale si rifiuta di sussidiare determinate linee aeree.

5. Sì. Per compensare l'apertura del mercato aereo svizzero decisa dal Consiglio federale, occorrerà di volta in volta negoziare delle controprestazioni (per es. diritti di traffico, facilitazioni tariffarie, aumento delle capacità). Tale procedura corrisponde alla posizione assunta dalla Svizzera nell'ambito degli attuali negoziati con la CE in vista di concludere un accordo internazionale relativo al traffico aereo all'insegna di una forte liberalizzazione del traffico aereo in Europa. La Svizzera non concederà diritti di traffico supplementari alle compagnie comunitarie senza ottenere controprestazioni.

6. Occorre fare una differenza tra la partecipazione del personale alle decisioni nelle imprese e negli organi consultivi dell'amministrazione. L'influsso della Confederazione si limita al secondo caso. Il Sindacato svizzero dei servizi pubblici (SSP) detiene un seggio nella commissione della navigazione aerea, l'organo consultivo più importante dell'amministrazione che è chiamato ad esprimersi su tutte le questioni importanti nel campo della navigazione aerea. Il Consiglio federale non interferisce nella politica imprenditoriale delle compagnie aeree svizzere. La direzione di queste compagnie decide autonomamente in quale misura le collaboratrici ed i collaboratori debbano partecipare ai processi decisionali.

7. Le compagnie aeree svizzere devono far fronte ad una forte concorrenza internazionale. I loro costi del personale attualmente superano ancora del dieci per cento quelli dei loro concorrenti europei. E' dunque indispensabile che la Swissair riesca a contenere i costi se vuole sopravvivere sul mercato e mantenere i posti di lavoro. Le autorità, in definitive, non hanno nessuna possibilità di impedire una riduzione dei salari o del personale. La Confederazione assume tuttavia la sorveglianza sulla sicurezza dell'esercizio di volo. Se le compagnie aeree adottassero provvedimenti che riducono la sicurezza della navigazione aerea, le autorità federali interverrebbero immediatamente. Uno dei cardini della politica aeronautica svizzera è la garanzia della sicurezza; in questo settore non devono essere applicate misure di rispamio.

8. L'obiettivo della politica aeronautica del Consiglio federale è la creazione di condizioni quadro ottimali affinché l'aviazione civile, come parte integrante di un sistema di trasporto nazionale e internazionale, possa assumere il suo ruolo di interesse pubblico all'insegna della sicurezza, dell'efficacia e nel pieno rispetto dell'ambiente. Essa è così inglobata nella politica generale dei trasporti. L'Ufficio federale dell'aviazione civile coordina i piani di volo delle compagnie aeree prima dell'entrata in vigore di ogni nuova fase oraria. A questa procedura partecipano anche i cantoni aeroportuali, le ferrovie federali svizzere, le associazioni per la protezione dell'ambiente; i rappresentanti di queste diversi ambienti hanno il compito di armonizzare l'offerta dei diversi mezzi di trasporto pubblico e di sviluppare un sistema di traffico possibilmente ottimale.

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