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96.1047 · Interrogazione ordinaria urgente · 1996-06-11

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Adottata dalla Conferenza svizzera dei Direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) il 16 gennaio 1995 e dal Consiglio federale il 15 febbraio 1995, l'ORM è entrata in vigore il 1. agosto 1995. I Cantoni devono dar prova, negli otto anni che seguono l'entrata in vigore, che i loro certificati di maturità sono conformi a tale regolamentazione. Il Cantone che ha adattato il proprio regolamento di maturità alla nuova norma svizzera presenta una richiesta di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità. La Commissione verifica la conformità del regolamento cantonale e dei certificati cosi rilasciati, e ne propone il riconoscimento alle autorità competenti - nella fattispecie il DFI e la CDPE. Il Cantone di Berna non ha inoltrato nessuna richiesta di riconoscimento fino ad oggi.

Considerato quanto precede, si può rispondere alle domande sopraelencate nel modo seguente:

1. Il Consiglio federale - segnatamente il Dipartimento federale dell'interno, competente in materia - non è in grado di pronunciarsi sulla conformità del "modello bernese" fintanto che il nuovo regolamento di maturità bernese non sia stato promulgato e una richiesta ufficiale di riconoscimento non sia stata inoltrata dal Cantone di Berna.

2. Se l'ORM specifica che "almeno gli ultimi quattro anni di studio devono essere specialmente concepiti e organizzati per la preparazione della maturità", essa non prescrive la durata specifica dello studio delle varie discipline (fondamentali o opzionali). Gli autori del regolamento hanno rinunciato deliberatamente a fissare tale durata allo scopo di lasciare un margine di manovra più ampio alle scuole, tenuto conto della diversità delle forme di insegnamento. Inoltre, determinare un numero di anni per lo studio di una disciplina risulta una misura del tutto relativa, poiché nulla impedisce di supporre che l'obiettivo pedagogico possa essere raggiunto tanto in tre anni con una frequenza settimanale più elevata quanto in quattro ma con un numero inferiore di ore di lezione. Di conseguenza, il fatto che un regolamento cantonale fissi a tre anni la durata degli studi negli indirizzi specifici - esempio citato dall'interpellante - non dovrebbe rappresentare a priori un ostacolo al riconoscimento, il quale viene attribuito o meno in funzione di una valutazione generale.

3. L'esame delle proposte del Cantone di Berna sarà di competenza della Commissione svizzera di maturità.

4. Nel caso in cui uno dei quattro anni d'insegnamento che portano alla maturità venga impartito nel settore secondario I - il che è perfettamente ammissibile - gli obiettivi e i contenuti pedagogici di quell'anno scolastico nonché il livello di formazione degli insegnanti devono, per principio, essere conformi all'ORM. Quest'ultima tuttavia non stipula la forma di organizzazione in cui tale insegnamento deve essere impartito.

5. L'ORM non prevede obbligatoriamente un ciclo continuo di quattro anni. Un ciclo di tre anni nel settore secondario Il è possibile "quando il settore secondario I comporta un insegnamento a carattere preliceale". Il Consiglio federale e la CDPE non intendono ridiscutere le loro decisioni, tanto più che la formula ritenuta ammessa già dal precedente regolamento - è pratica corrente in certi Cantoni.

6. Non è sfuggito al Consiglio federale che il dibattito sulla riduzione della durata degli studi, in alcuni Cantoni, è oggetto di controversie. Rimane il fatto che la determinazione della durata degli studi nei vari livelli scolastici è essenzialmente di competenza dei Cantoni. Nel caso delle scuole che preparano alla maturità, l'ORM precisa che durante gli ultimi quattro anni almeno l'insegnamento deve essere concepito e strutturato specialmente in funzione della preparazione alla maturità. I Cantoni sono liberi di scegliere la forma organizzativa (p. es. ciclo continuo o discontinuo). È evidente per il Consiglio federale e per la CDPE che gli aspetti dipendenti dalla politica in materia di educazione sono determinanti per il riconoscimento della maturità. Anche se altri elementi possono inserirsi nel dibattito condotto a livello cantonale, le autorità che hanno la competenza di riconoscere la validità dei certificati a livello svizzero non devono introdursi in tale dibattito; il loro compito consiste unicamente nel verificare che le esigenze minime - forma e contenuto - espresse dall'ORM per il riconoscimento dei certificati siano rispettate.

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