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96.1050 · Interrogazione ordinaria · 1996-06-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il nuovo articolo sulle lingue, approvato dall'elettorato svizzero nella votazione popolare del 10 marzo 1996, statuisce che la Confederazione e i Cantoni hanno il compito di tutelare il quadrilinguismo nel nostro Paese. La politica linguistica della Confederazione è quindi attenta a mantenere e a promuovere la molteplicità linguistico-culturale. Questa politica trova espressione, da un canto, nelle comunità linguistiche nazionali cresciute storicamente. D'altro canto, questa molteplicità la ritroviamo anche nel poliglottismo personale, il quale trova espressione in una società vieppiù caratterizzata da una varietà linguistica che contraddistingue in misura sempre maggiore i più svariati settori della vita pubblica.

La convivenza di una comunità multilinguistica in senso positivo e costruttivo presuppone il rispetto reciproco delle singole comunità linguistiche. Poiché la sovranità in materia linguistica spetta interamente ai Cantoni, la Confederazione rinuncia ad adottare misure dirigistiche. La Confederazione mira invece a promuovere le minoranze linguistiche e l'intesa fra le varie comunità linguistiche. In questo modo è infatti possibile rafforzare la coscienza linguistica e rinnovare continuamente la disponibilità al rispetto reciproco. Il Consiglio federale ha formulato come obiettivo per la sua politica 1995 - 1999 lo studio di una legge di promovimento concernente l'intesa e lo scambio fra le comunità linguistiche.

Nell'art. 116 cpv. 4 della Costituzione federale sono definite le lingue ufficiali della Confederazione. In virtù di questa disposizione costituzionale, la Confederazione disciplina l'uso delle quattro lingue ufficiali nell'amministrazione e nel contatto con tutti i cittadini. Lo studio di una legge sulle lingue ufficiali che disciplini il loro uso a livello federale rientra pure fra gli obiettivi politici del Consiglio federale per il periodo di legislatura 1995 - 1999.

In virtù delle disposizioni costituzionali dell'art. 116 Cost., la Confederazione non ha la competenza di disciplinare l'uso delle lingue nazionali che ne fanno le istituzioni private attive nel settore pubblico. L'uso delle lingue nazionali da parte di privati nel settore pubblico è, in linea di massima, assoggettato alle normative di diritto cantonale o comunale. A questo proposito, si rimanda a due decisioni del tribunale federale: Bar Amici (DTF, 116 la 345) e Zurigo, Società di assicurazioni (ZBI, 94 1993 133). Per quanto concerne le decisioni menzionate, il tribunale federale si basa sul principio della territorialità che scaturisce dall'art. 116 cpv. 1 della Costituzione federale e conferma le disposizioni impartite ai privati, ancorate ai fondamenti giuridici dei Comuni interessati.

Il Consiglio federale, comunque, ritiene che sia ovvio che le istituzioni di diritto pubblico, come ad es. l'INSAI, rispettino nel loro lavoro le lingue nazionali e ufficiali nelle regioni in cui sono diffuse. Inoltre l'INSAI ha il dovere di seguire la normativa esistente. Il Consiglio federale chiederà all'istituto di continuare ad utilizzare le sigle francese e italiana parallelamente alla sigla tedesca e di rinunciare quindi a qualsiasi modificazione della denominazione.

Risposta del Consiglio federale.