96.1055 · Interrogazione ordinaria · 1996-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Diversamente da quanto avviene nella ricerca sugli effetti del consumo di alcool sulla sicurezza stradale, in atto già da alcuni decenni, la scienza non può fornire, in pari misura, risultati sicuri riguardo le conseguenze in materia di traffico del consumo di stupefacenti. Non sorprende, quindi, che gli esiti delle rispettive ricerche possano risultare contradditori.
E' invece incontestato che un consumo occasionale di canapa pregiudichi l'idoneità alla guida per circa quattro ore susseguenti all'assunzione del fumo, con cali di rendimento notevoli, soprattutto nella prima ora. La letteratura è inoltre concorde nell'affermare che, nelle persone sottoposte ad analisi, raramente si osserva la presenza di canapa come unica sostanza attiva. Presentemente, non è ancora possibile stabilire se i casi di puro consumo di canapa siano effettivamente rari o se invece i conducenti, sotto l'influsso di tale sostanza, si comportino nel traffico in modo da non destare sospetti. La combinazione di canapa e alcool rafforza invece l'annebbiamento in conseguenza di un calo graduale del rendimento; si suppone tuttavia che gli annebbiamenti psicofisici più frequenti e massicci, nei casi di combinazione delle due sostanze, siano riconducibili alla componente attiva dell'alcool.
Il consumo cronico di canapa rappresenta una vera e propria tossicomania quando una persona non sia in grado, neppure per un giorno, di rinunciare al consumo di hascisc e ne fumi mediamente cinque sigarette al giorno. In generale la dipendenza psichica è ritenuta minima, in particolar modo inferiore, per esempio, a quella provocata dall'amfetamina. La letteratura è concorde nel ritenere rari e moderati anche i sintomi della dipendenza fisica, che sarebbero molto meno pronunciati di quelli da astinenza dall'alcool. Nel casi conclamati di tossicomania per consumo di canapa, vi sono indizi sufficienti a dimostrare che l'idoneità alla guida ne risulti generalmente ostacolata.
2. Conformemente all'articolo 123 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51), la polizia o un'autorità penale che vengano a conoscenza di tossicomanie, tali da comportare il rifiuto o la revoca della licenza di condurre, hanno l'obbligo di informarne l'autorità preposta alla circolazione stradale. Conformemente all'articolo 35 capoverso 3 OAC, l'autorità anzidetta può revocare subito, a titolo preventivo, la licenza di condurre fino all'accertamento dei motivi d'esclusione, eseguito di regola, secondo la prassi del Tribunale federale, da medici specialisti o istituti di medicina legale.
Non essendo noti né il numero di consumatori di hascisc né quello delle revoche per tossicomania da consumo di canapa, non si possono formulare indicazioni sulla percentuale di licenze revocate. E' tuttavia noto che in Svizzera, nel 1995, si sono dovute revocare complessivamente 1644 licenze di condurre per tossicomania.
3. Va invero rilevato che una donna circa su cinque e un uomo su tre, nella fascia d'età compresa tra i 21 e i 25 anni, già hanno sperimentato la canapa. Il Consiglio federale non è in grado di giudicare se e con quale frequenza tali consumatori guidino e se questo avvenga anche quando sono in stato di annebbiamento. E' quindi impossibile stabilire in che percentuale essi abbiano parte negli infortuni della circolazione in quanto la relativa statistica non si ripartisce secondo i tipi di droga. Nel 1995, l'influsso di stupefacenti è stato generalmente indicato come possibile causa di 307 infortuni con il ferimento di 237 persone e la morte di altre 14. Il consumo di alcool ha invece determinato 6'417 infortuni, con 2'867 feriti e 135 morti.
4. Il 1. gennaio 1995, il DFGP e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, in collaborazione con la Società svizzera di medicina legale, hanno rivolto raccomandazioni ai Cantoni le quali prevedono, tra l'altro, anche l'impiego di prove rapide sul consumo di droga. La liceità dell'esecuzione di tali prove va giudicata sotto l'aspetto del diritto processuale cantonale.
Le prove rapide volte ad accertare la presenza di droghe nell'urina sono controverse. La loro utilità come prova del pregiudizio arrecato in un momento giuridicamente rilevante è ad ogni modo limitata, poiché di regola si possono dimostrare soltanto i prodotti inattivi del metabolismo derivanti dal consumo di stupefacenti, e non la loro sostanza attiva. A scopo probatorio si deve quindi richiedere una prova del sangue, che si pur rinviare a causa della precedente analisi dell'urina. L'effettuazione immediata della prova del sangue è quindi importante, poiché risulta assai complicato riportare al momento in questione i valori dell'analisi del sangue.
Non v'è presentemente, su piano federale, alcun principio giuridico che preveda l'esecuzione sistematica di analisi del consumo di stupefacenti. Tuttavia nell'ambito della revisione della Legge federale sulla circolazione stradale, tutt'ora in corso, sono invero previsti correttivi per combattere la guida sotto l'influsso di stupefacenti. Il Consiglio federale ritiene sproporzionate le analisi del sangue eseguite sistematicamente, poiché implicano interventi sull'integrità corporale (prelievi del sangue). Anche in futuro, le analisi sulla presenza di stupefacenti su persone che causano infortuni dovrebbero quindi essere legali soltanto se, all'inizio, sussista un sospetto dell'influsso di stupefacenti.