96.1068 · Interrogazione ordinaria · 1996-06-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Le condizioni generali della Confederazione per l'acquisto di hardware si fondano sulle disposizioni del Codice delle obbligazioni. La norma sulla responsabilità in caso di violazione contrattuale ivi contenuta è applicabile se le parti non pattuiscono altrimenti. A questo proposito occorre rimandare agli articoli 97 -109 CO. Secondo il Codice delle obbligazioni il debitore in mora o reo di altre violazioni contrattuali risponde di ogni colpa (intenzione e negligenza). Il debitore è tenuto al risarcimento dell'intero danno derivante da una violazione contrattuale, indipendentemente dal valore del contratto. Al riguardo il creditore deve dimostrare il danno e il debitore è tenuto al risarcimento, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.
Per rispondere alle domande occorre premettere quanto segue.
1. Come illustrato più sopra, nella normativa del Codice delle obbligazioni non è previsto alcun limite per gli importi della responsabilità. La limitazione verso l'alto dell'ammontare della responsabilità in percentuale dell'importo contrattuale (ad es. il 20 %) costituisce quindi, rispetto alla regolamentazione prevista dal Codice delle obbligazioni, un netto miglioramento della situazione dei fornitori. I seguenti importi di responsabilità non sono da confondere con le penalità che devono in ogni caso essere pagate. Il fornitore è tenuto al risarcimento solo se ha violato colposamente un contratto e arrecato in tal modo un danno alla Confederazione:
- Estratto dal n. 9.2 delle CG per l'acquisto di hardware:
"La responsabilità per mora è, per i partner contrattuali, limitata al 20 per cento dell'importo complessivo di ogni contratto, ma ammonta almeno a 200'000.--franchi svizzeri".
- Estratto dal n. 10.3 delle CG per l'acquisto di hardware:
"Il venditore è responsabile di ogni colpa. La responsabilità per danni causati alle persone à illimitata. La responsabilità per danni materiali è limitata al 30 per cento dell'importo complessivo di ogni contratto, ma ammonta almeno a un milione di franchi svizzeri. Per danni di mera natura pecuniaria la responsabilità è limitata al 10 per cento dell'importo complessivo di ogni contratto, ma ammonta almeno a 300'000.-- franchi svizzeri".
- Estratto dar n. 11 delle CG per l'acquisto di Hardware
"I partner contrattuali sono responsabili di altre violazioni del contratto quando non provano che nessuna colpa è loro imputabile. Essi rispondono di ogni colpa. La responsabilità è limitata al 10 per cento dell'importo complessivo di ogni contratto, ma ammonta almeno a 300'000.-- franchi svizzeri".
Di regola si presuppone che la Confederazione, come acquirente, sopporti un rischio di danno maggiore di quello del fornitore. Se la Confederazione subisce un danno per colpa del fornitore e l'ammontare del danno da risarcire è ingente, essa è disposta ad assumersene una parte. Quale grandezza di riferimento per questa limitazione della responsabilità a favore del fornitore è stato scelto l'importo complessivo di ogni contratto. Diversamente dalla regolamentazione del Codice delle obbligazioni non esiste tuttavia alcun motivo di limitare nelle singole fattispecie la responsabilità ad una determinata percentuale della somma contrattuale. Nei casi dei numeri 9.2, 10.3 e 11 delle CG i danni subiti dalla Confederazione per colpa di un fornitore devono essere sopportati completamente da chi li ha cagionati fino a concorrenza delle somme ivi menzionate, indipendentemente dal valore contrattuale. Si presume infatti che i fornitori possano rispondere personalmente di simili danni o perlomeno li possano assicurare.
2. La regolamentazione del Codice delle obbligazioni non prevede, come detto, nessuna limitazione della responsabilità e in particolare non pone la responsabilità in relazione al valore contrattuale. Le somme di responsabilità di fr. 200'000.-- e 300'000.-- menzionate nei numeri 9.2, 10.3 e 11 delle CG non significano ancora che in caso di danno il fornitore debba sempre pagare almeno questi importi. Esse non sono quindi pene convenzionali. Il fornitore risponde unicamente del danno effettivamente sorto e che lui ha colposamente provocato. Questo danno può evidentemente essere di gran lunga inferiore alle suddette somme di responsabilità, le quali rappresentano unicamente valori limite fino ai quali la Confederazione non partecipa ad un danno cagionato colposamente da un fornitore. Nel caso in cui sorgesse un danno tra 1.-- franco e 200'000.-- risp. 300'000.-- franchi il fornitore risarcisce l'intero danno. Se il danno è superiore a 200'000.-- risp. 300'000.-- franchi il fornitore paga in ogni caso 200'000.-- risp. 300'000.-- franchi, ma deve assumersi la parte di danno eccedente solo nella misura in cui la sua partecipazione totale non superi il 10 risp. il 20 per cento dell'importo complessivo del contratto. In questo modo il fornitore non risponde di tutto il danno da lui cagionato colposamente e la Confederazione è disposta ad assumersi volontariamente una parte del danno affinché il fornitore non venga confrontato con risarcimenti rovinosi. Per importi di risarcimento modesti la Confederazione non vede per contro ragioni per rinunciare, contrariamente alle norme legali, alle pretese di risarcimento.
La formulazione della responsabilità disciplinata nei numeri 9.2, 10.3 e 11 delle CG è, per motivi linguistici, certamente all'origine di equivoci. Il Consiglio federale è pertanto disposto a riformulare le CG nel senso più sopra descritto.
3. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinano la ripartizione del rischio. Come illustrato ai numeri 1 e 2, le CG per l'acquisto di hardware si orientano verso il Codice delle obbligazioni e prevedono perfino una soluzione favorevole ai fornitori. Di questa regolamentazione equilibrata approfittano nella stessa misura tutti i fornitori. Ulteriori limitazioni unilaterali della responsabilità a scapito della Confederazione devono essere respinte anche per motivi di politica finanziaria. In un negozio giuridico di diritto privato la Confederazione non può - diversamente dalle regole in auge nell'economia privata - sopportare l'onere principale del rischio finanziario.
Risposta del Consiglio federale.