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96.1083 · Interrogazione ordinaria · 1996-09-26

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. In occasione dell'elaborazione del rapporto esplicativo relativo al disegno di revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali, gli aspetti riguardanti la protezione degli animali hanno svolto un ruolo essenziale. Nel rapporto si fa riferimento alla competenza del Consiglio federale, fondata sull'articolo 20 della legge sulla protezione degli animali, di introdurre nelle grandi aziende l'obbligo di stordimento prima della mattazione del pollame. Il dibattito sul principio della libertà di credenza si è svolto, nella fattispecie, in occasione dell'elaborazione della legge. Le comunità religiose non sono state invitate alla procedura di consultazione del 1995 relativa all'ordinanza sulla protezione degli animali. L'Ufficio federale di veterinaria, responsabile di questo progetto di revisione e della stesura della lista dei partecipanti alla consultazione, si è reso conto dell'errore commesso e ha quindi presentato le proprie scuse alla Federazione svizzera delle comunità israelitiche per non averla invitata a partecipare alla procedura di consultazione. Nel frattempo, esso ha avuto de! colloqui con rappresentanti della comunità religiosa ebraica, dichiarandosi disposto ad elaborare una proposta secondo la quale anche in futuro la macellazione rituale di pollame sarebbe autorizzata.

2. Per quanto concerne la questione di un eventuale nuovo disciplinamento delle prescrizioni relative alla mattazione di pollame, si trattava di uno dei numerosi punti da sottoporre a revisione. Nel commento che accompagna il progetto di revisione va indubbiamente segnalata, per quanto possibile, la questione de! diritti fondamentali. A tale proposito occorre però rammentare che, in occasione dei dibattiti parlamentari del 1977/78 relativi alla legge sulla protezione degli animali, le Camere federali non soltanto hanno mantenuto il divieto della macellazione rituale dei mammiferi, già allora in vigore, ma hanno anche autorizzato espressamente il Consiglio federale a vietare, a livello di ordinanza, la mattazione di pollame senza stordimento nelle grandi aziende. In occasione dell'elaborazione del disegno del 1995 relativo alla revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali, non c'è mai stata l'intenzione di toccare un diritto fondamentale. Anche se un divieto avrebbe reso impossibile l'approvvigionamento con carne di pollame indigena proveniente dalla macellazione rituale, non era comunque intenzione degli autori del disegno vietare, in modo generale, a una comunità religiosa la macellazione rituale. La formulazione prevista non avrebbe pregiudicato l'importazione di un tale genere di carne, ma avrebbe richiesto, per motivi inerenti alla protezione degli animali, lo stordimento del pollame indigeno prima della sua macellazione.

3. Il Tribunale federale si è chinato per la prima volta sul problema della macellazione rituale in una decisione del 1907. Tuttavia, dopo che il divieto della macellazione rituale figura nella Costituzione federale, questa decisione non riveste più alcuna importanza. In un'altra decisione, non pubblicata, del 1993, il Consiglio federale si è pronunciato sull'obbligo che incombe agli importatori di carne cascer di esportare carne indigena, ma non sulla questione della macellazione rituale in sé. Dopo l'entrata in vigore della legge sulla protezione degli animali, il Consiglio federale non si è più occupato della questione relativa alla macellazione rituale.

4. L'aspetto della protezione degli animali nell'ambito della macellazione usuale di pollame ha costituito l'elemento più importante durante l'elaborazione della revisione dell'ordinanza: infatti i metodi praticati attualmente in materia non sono sempre soddisfacenti. Inoltre, l'Ufficio federale di veterinaria e gli esperti consultati non conoscevano a sufficienza le dimensioni e l'importanza delle macellazioni rituali di pollame praticate in Svizzera, non da ultimo a causa del fatto che tali macellazioni, nel nostro Paese, non sono soggette a un controllo veterinario obbligatorio.

5. Il rispetto dei diritti delle minoranze, siano esse linguistiche, etniche, religiose o di altro genere, costituisce uno dei principi fondamentali del nostro Stato federale. Aderendo alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Svizzera si è impegnata in tal senso anche a livello internazionale. I servizi competenti sono stati informati in merito. Gli aspetti costituzionali riguardanti il divieto di macellazione rituale sono stati discussi dettagliatamente in occasione dei dibattiti parlamentari relativi alla legge e all'articolo costituzionale sulla protezione degli animali. Questi dibattiti sono sfociati in un mantenimento del divieto di macellazione rituale tranne che per alcune comunità religiose e nella possibilità per il Consiglio federale d'introdurre, per le grandi aziende, l'obbligo di stordimento anche per la macellazione del pollame.

6. La competenza di prendere decisioni in merito alle modifiche dell'ordinanza sulla protezione degli animali spetta al Consiglio federale e non ad un Ufficio federale. Il Consiglio federale non intende attualmente vietare la macellazione rituale del pollame.

Risposta del Consiglio federale.