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96.1145 · Interrogazione ordinaria · 1996-12-13

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Dall'autunno scorso sono state formulate da varie parti proposte sulla costituzione di un fondo in favore delle vittime dell'olocausto. In tal senso, la Svizzera è stata fra l'altro invitata a fare un gesto finanziario di buona volontà. La questione della costituzione di un fondo è divenuta l'argomento centrale della discussione pubblica sul problema dei beni giunti in Svizzera in seguito alla dittatura nazionalsocialista.

Sullo sfondo di questa situazione, il 7 gennaio 1997 il Consiglio federale ha ribadito la propria posizione, riferendosi inoltre in particolare alle varie proposte formulate negli ultimi tempi riguardo all'indennizzo finanziario. Si è detto inoltre disposto ad avviare immediatamente colloqui con le banche e le organizzazioni interessate riguardo alla costituzione di un fondo in favore delle vittime dell'olocausto e dei loro eredi.

Il 15 gennaio 1997, in occasione della sua prima seduta del nuovo anno, il Consiglio federale ha discusso a fondo le questioni relative al tema Svizzera/Seconda guerra mondiale. Fra l'altro si è posto l'obiettivo di trarre più rapidamente del previsto le dovute conclusioni in relazione a due settori già studiati a livello storico, ossia le transazioni in oro della BNS e la politica dei rifugiati durante la Seconda guerra mondiale. Ha perciò chiesto al presidente della commissione di esperti prof. J.-F. Bergier di esaminare la possibilità di trattare in via prioritaria questi due argomenti. Nel frattempo il prof. Bergier ha previsto di rendere noti prima dell'estate i risultati degli studi concernenti le transazioni in oro della BNS e la politica dei rifugiati della Confederazione.

Il 22 gennaio 1997, durante la sua seduta a porte chiuse, il Consiglio federale si è anche occupato della questione di costituire immediatamente un fondo per aiutare le vittime dell'olocausto e le loro famiglie. Esso ha ribadito la sua volontà di portare avanti i colloqui necessari con tutte le cerchie interessate e in particolare di chiarire forma e destinazione del fondo. A questo proposito, si è rallegrato per la disponibilità di vari ambienti bancari di intraprendere rapidamente un simile passo. Dopo la decisione del 5 febbraio 1997 delle tre grandi banche di versare 100 milioni di franchi su un conto vincolato della Banca nazionale svizzera quale base per la costituzione di un fondo umanitario, il 12 febbraio 1997 ha deciso di allestire immediatamente un fondo speciale su cui versare il denaro delle grandi banche e le donazioni promesse da altre cerchie economiche. Il fondo speciale basato sull'articolo 12 della legge sulle finanze della Confederazione a favore delle vittime bisognose dell'olocausto serve quale struttura provvisoria e consente la realizzazione di provvedimenti umanitari urgenti nei prossimi mesi fino a che non saranno allestite le strutture definitive. L'ordinanza approvata dal Consiglio federale il 26 febbraio 1997, elaborata in stretta collaborazione con i rappresentanti delle cerchie di donatori e di beneficiari, è entrata in vigore il 1° marzo 1997.

Come illustra il Consiglio federale nella sua risposta alla mozione del gruppo PLR concernente gli averi non rivendicati e la costituzione di un fondo (96.3611), queste questioni devono in linea di principio essere trattate separatamente. L'allestimento di un fondo speciale non pregiudica peraltro la possibile istituzione di un fondo definitivo. Il Consiglio federale ha precisato più volte che deciderà in merito a un'eventuale partecipazione della Confederazione al finanziamento di un fondo solo sulla base di fatti concreti. Il prof. Bergier ha perciò chiesto di chiarire innanzitutto le due problematiche menzionate. Non appena saranno a disposizione i rapporti della commissione di esperti, prenderà molto rapidamente le sue decisioni.

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