96.3079 · Interpellanza · 1996-03-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. I fondi di investimento secondo il diritto svizzero (cfr. legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi di investimento; LFI; RS 951.31) non possiedono una propria personalità giuridica. Senza una particolare disposizione legale essi non sono neppure soggetti fiscali autonomi. L'imposizione del patrimonio del fondo e dei redditi correnti conseguiti ha dunque luogo di principio presso i portatori dei certificati. Questo modo di procedere era ed è incontestato. L'entrata in vigore della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) non ha modificato nulla al riguardo.
Secondo l'articolo 36 capoverso 2 lettera a LFI il possesso fondiario diretto per i fondi di investimento è possibile, vale a dire gli immobili possono essere iscritti nel registro fondiario al nome della direzione - con una menzione che precisa la loro appartenenza al fondo immobiliare. Questa possibilità di possesso fondiario diretto esisteva già con la LFI del 1 luglio 1966. Per i fondi di investimento con possesso fondiario diretto si poneva continuamente la questione sulla località in cui dovevano essere tassati il reddito e il patrimonio che ne derivavano: alla sede della direzione, al domicilio dei singoli portatori del certificato o nel luogo di situazione dell'oggetto.
La molteplicità di possibili criteri di collegamento aveva soprattutto condotto nei rapporti intercantonali a diverse soluzioni che causavano talvolta doppi oneri economici. Nel quadro della legislazione sull'armonizzazione fiscale si imponeva quindi una soluzione unitaria. Su proposta del Governo le Camere federali hanno adottato la seguente regolamentazione:
I fondi di investimento con possesso fondiario sono fiscalmente assimilati alle "altre persone giuridiche" (art. 49 cpv. 2 LIFD; art. 20 cpv. 1 LAID). Ciò permette di tassarli per il reddito da possesso fondiario diretto in maniera unitaria presso la sede della direzione ai fini dell'imposta federale diretta (art. 66 cpv. 3 e art. 105 cpv. 3 LIFD) e nel luogo di situazione dell'oggetto per l'imposta cantonale (art. 21 cpv. 1 lett. c e art. 26 cpv. 3 ,LAID). Secondo l'articolo 77 LIFD nell'ambito dell'imposta federale diretta i fondi di investimento immobiliari non sono assoggettati all'imposta sul capitale. Competenti in materia di imposizione di questi fondi ai fini dell'imposta federale diretta sono i Cantoni in cui si trova la sede della direzione alla fine del periodo fiscale (art. 105 cpv. 3 LIFD).
2. Solo in relazione ai proventi del possesso fondiario diretto i fondi d'investimento sono quindi equiparati alle "altre persone giuridiche". Il trasferimento dell'imposizione di tali redditi al fondo porta al contrario ad una corrispondente esenzione della distribuzione per i portatori di quote di partecipazione (art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD). Unicamente i redditi del patrimonio oggetto della distribuzione e non tassati presso il fondo di investimento sono imponibili presso il portatore di quote parti. Tutti i proventi di un fondo di investimento con possesso fondiario diretto soggiacciono quindi unicamente ad una imposizione; la base fiscale è tuttavia ripartita tra il fondo di investimento e i portatori di quote parti.
Se un fondo di investimento detiene un possesso fondiario indiretto, vale a dire è azionista di una società immobiliare, quest'ultima deve dichiarare i proventi dai relativi fondi. In questo caso il fondo di investimento stesso non paga alcuna imposta.
Nell'ambito dell'imposizione del reddito da sostanza immobiliare non vi è dunque alcuna disparità di trattamento tra il possesso fondiario diretto e quello indiretto di un fondo di investimento. Ciononostante nel caso di possesso fondiario indiretto le distribuzioni dei fondi ai portatori di certificati vengono tassate ancora una volta come reddito da sostanza mobiliare. In quest'ottica il possesso fondiario diretto risulta conveniente.
Una differenza consiste d'altra parte ancora nel fatto che, per i loro proventi, i fondi di investimento con possesso fondiario diretto pagano l'imposta sull'utile secondo la tariffa dell'imposta sul reddito (art. 72 LIFD), mentre per il possesso fondiario indiretto la società immobiliare deve pagare l'imposta sul reddito secondo la tariffa dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche, più l'imposta sul capitale. Dato che per i fondi di investimento la tariffa dell'imposta sul reddito porta regolarmente ad un onere fiscale più elevato di quello che si otterrebbe con l'applicazione della tariffa dell'imposta sull'utile, per i fondi di investimento con possesso fondiario diretto risulta, nella maggior parte dei casi, un onere fiscale complessivamente più elevato di quello dei fondi di investimento con possesso fondiario indiretto.
Di principio non è necessaria alcuna modificazione del concetto di imposizione della LIFD per i fondi di investimento. In base alle esperienze maturate nel frattempo deve essere chiarito se sia eventualmente più adeguato calcolare l'imposta sull'utile dei fondi di investimento con possesso fondiario diretto non secondo la tariffa dell'imposta sul reddito, bensì secondo la tariffa per "le altre persone giuridiche" (4% dell'utile netto; art. 71 cpv. 1 LIFD).
3. Per determinate categorie di investitori, ad esempio per le istituzioni di previdenza, il fatto che con la LIFD l'imposizione del reddito da possesso fondiario diretto sia stata trasferita dal portatore di quote parti ai fondi di investimento, può avere ripercussioni negative. Così, il reddito proporzionale da possesso fondiario diretto che ad una istituzione di previdenza prima affluiva senza onere fiscale, secondo la nuova regolamentazione viene d'ora in poi ridotto a seguito dell'imposta sull'utile riscossa presso i fondi di investimento. Questa conseguenza della nuova concezione potrebbe teoricamente essere evitata unicamente mediante un'esenzione del reddito da possesso fondiario diretto venuto a mancare agli investitori esenti da imposta o mediante la restituzione dell'imposta sull'utile agli investitori esenti da imposta. Tali provvedimenti non sono tuttavia previsti nella LIFD; essi sarebbero del resto legati a notevoli problemi pratici. Sulla base della nuova regolamentazione il fondo di investimento stesso è e resta soggetto fiscale; I'esenzione fiscale che vale per le istituzioni di previdenza in veste di investitori non si può estendere ai fondi di investimento. Le amministrazioni delle contribuzioni non hanno quindi la possibilità di tener conto dell'esenzione fiscale delle istituzioni di previdenza in veste di investitori nell'ambito dell'imposizione dei fondi di investimento sull'utile da possesso fondiario diretto.
4. Il legislatore ha voluto favorire la liquidazione delle società immobiliari e in particolare rendere possibile il trasferimento di beni immobili da loro detenuti nel possesso diretto dei fondi di investimento. Nell'articolo 207 LIFD ha quindi previsto una riduzione del 75 per cento delle imposte sull'utile in capitale ottenuto da una società immobiliare costituita innanzi l'entrata in vigore della presente legge, all'atto del trasferimento di un immobile all'azionista, se la società viene sciolta. La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire al più tardi entro 5 anni dall'entrata in vigore della LIFD.
Per i suddetti motivi un'imposizione dei redditi da possesso fondiario diretto è, per i fondi di investimento, molto più elevata di quella da possesso fondiario indiretto. In pratica i fondi di investimento rinunciano perciò regolarmente a sciogliere le proprie società immobiliari.
5. Riassumendo va evidenziato che la nuova concezione di imposizione dei fondi di investimento con possesso fondiario diretto introdotta con l'armonizzazione fiscale ha portato ad una chiara regolamentazione e. a livello intercantonale, ad una soluzione unitaria e quindi utile alla certezza del diritto. A questo riguardo sono pertanto state soddisfatte richieste degli ambienti economici interessati. Una fondamentale modificazione del diritto in vigore dal 1995 non è necessaria.
Risposta del Consiglio federale.