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96.3172 · Interpellanza · 1996-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) funge da Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale, organizzato in modo autonomo (art. 122 OG; RS 173.110). Sottostà all'alta vigilanza dell'Assemblea federale (art. 85 n. 11 Cost.; art. 21 cpv. 1 in connessione con l'art. 125 OG).

Il Consiglio federale non dispone, nei confronti del TFA, di nessuna facoltà di vigilanza. Tribunale federale e TFA costituiscono anzi, in quanto terzo potere, con il Consiglio federale, la massima autorità, di rango uguale, dello Stato. Essi possono organizzare autonomamente l'assetto giudiziale interno, nell'ambito dell'ordinamento legale e con riserva dell'alta vigilanza esercitata dal Parlamento. La Commissione di gestione può, nell'esame del rapporto di gestione del TFA, porre le questioni sollevate dall'interpellanza. Invece, in nessun modo il Consiglio federale è però autorizzato a esigere rendiconto dal Tribunale federale e dal TFA, a rilasciare istruzioni a quest'ultimi o addirittura ad adottare provvedimenti nei loro confronti. L'attività ufficiale del Tribunale federale e del TFA esula dall'ambito di responsabilità e influenza del Consiglio federale, né a quest'ultimo compete censurarla. Tale confine nel rapporto tra il Consiglio federale e i massimi tribunali federali va strettamente rispettato ove non abbiano ad essere pregiudicati i principi fondamentali quali la separazione dei poteri e l'indipendenza delle autorità giudiziarie.

Di conseguenza, se giusta l'articolo 32 capoverso 3 del regolamento del Consiglio nazionale (RS 171.13), i membri del Consiglio possono, mediante interpellanza, domandare informazioni su avvenimenti o problemi importanti concernenti la politica estera o interna o l'amministrazione, non possono però essere chieste informazioni su tali fatti relative alle massime istanze giudiziarie federali. D'altro canto i tribunali non fanno parte delle aziende e degli stabilimenti autonome della Confederazione ai quali si riferisce il capoverso 5 dell'articolo menzionato. L'attività del Tribunale federale e del TFA non può quindi essere oggetto d'interpellanza.

Diversa è la situazione per mozioni e postulati: il Consiglio federale può, mediante mozione risp. postulato, essere incaricato di presentare prescrizioni legali relative all'attività dei tribunali, risp. di esaminare se occorra presentarne. Le interpellanze non concernono tuttavia la legislazione.

Il Consiglio federale non ha quindi facoltà di valutare le questioni sollevate dall'interpellanza volte a sapere se la procedura decisionale praticata dal TFA nonché la distribuzione delle pratiche siano conformi alla Costituzione e alle leggi come anche alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101). Una risposta materiale all'interpellanza a cura del Consiglio federale non può quindi avvenire per motivi di competenza e separazione dei poteri.

Risposta del Consiglio federale.

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