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96.3175 · Postulato · 1996-03-29

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha preso varie misure in seguito all'insorgere del morbo della mucca pazza, tra cui anche una modificazione dell'ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr, RS 817.02). In base a tale decreto, l'indicazione del paese di provenienza (paese di produzione) non sarà più richiesta in avvenire soltanto per le derrate preimpacchettate, ma anche per la merce venduta sfusa. Inoltre, il Consiglio federale ha abbreviato d vigente termine transitorio relativo all'indicazione del paese di provenienza giusta art. 441 cpv. 1 ODerr per la carne di animali domestici delle famiglie zoologiche dei bovini (cornuti), cervidi (cervi), camelidi, (cammelli), suini (maiali) ed equini (cavalli) nonché per gallinacei (gallina, tacchino, faraona, oca, anatra, piccione, caglia da allevamento). Per tali specie di carne e per prodotti carnei contenenti tali specie di carne vige, giusta art. 441 cpv. 2 lett. d ODerr relativo all'indicazione del paese di provenienza, un nuovo termine transitorio fino al 30 aprile 1996.

L'indicazione del procedimento di produzione è utile soltanto se questo è definito legalmente in modo chiaro. Solo in questa maniera si ottiene la garanzia che la totalità dei prodotti sui quali si danno indicazioni di un determinato procedimento di produzione sia stata prodotta effettivamente secondo modalità identiche. Con la revisione della legge agraria nell'ambito del pacchetto agrario 95 vengono attualmente create per via di ordinanza le basi legali che permettono di definire i singoli procedimenti di produzione (art. 18a e 18b della legge agraria). A questo riguardo sono appunto in preparazione delle ordinanze sulla designazione di prodotti: - di cultura biologica

- di allevamento in libertà controllato

- di una regione montana

È previsto di far entrare in vigore queste disposizioni assieme ad un'ordinanza sulla registrazione delle designazioni di origine e di provenienza geografica per l'inizio del 1997. In una seconda fase devono essere poi regolamentati ancora altri procedimenti di produzione, come in particolare la produzione integrata.

Per quanto riguarda la designazione di derrate alimentari risulta di prima importanza la legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione del consumatori (LIC, RS 944.0). Secondo tale legge risulta essere di competenza degli organismi economici privati nonché delle associazioni di consumatori - con riserva delle relative disposizioni del diritto federale nonché di quello cantonale - il fatto di accordarsi sul tipo di merci che vanno contrassegnate con apposite designazioni nonché sul modo di procedere. Il Consiglio federale deve regolamentare la dichiarazione per via di ordinanza solo se entro un termine adeguato nessun accordo può essere trovato o se i termini dell'accordo non vengono rispettati in maniera appropriata (art. 3 e 4 LIC).

Visto che il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza sulle derrate alimentari e che la regolamentazione relativa a vari procedimenti di produzione è già in corso di elaborazione, il presente postulato è adempiuto pienamente.

Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.