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96.3202 · Interpellanza · 1996-06-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ambito del diritto assicurativo, le analisi del genoma - in particolare quando hanno lo scopo di determinare predisposizioni patologiche - sono fonte di conflitto tra l'interesse degli assicuratori a ottenere informazioni per la valutazione dei rischi e il diritto alla protezione della personalità dell'assicurato. Tale situazione necessita di una ponderazione a livello legislative.

Conformemente all'articolo 24novies capoverso 2 lettera f della Costituzione federale (Cost.), il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rilevato soltanto col consenso di costei o in base a una prescrizione legale. Attualmente una commissione peritale è incaricata di elaborare la relativa legge d'esecuzione fondandosi sugli studi fondamentali del Professor 0. Guillod di Neuchâtel. A tale commissione, presieduta dal Professor H. Hausheer di Berna, è stato conferito mandato di studiare l'applicazione dell'analisi del genoma, tra altro, al campo del diritto assicurativo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto straniero e internazionale, nonché di presentare un avamprogetto e relativo rapporto esplicativo, pronti per la procedura di consultazione che si dovrebbe poter indire nel 1997.

Il progetto di Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina, elaborato e licenziato il 7 giugno 1996 da una commissione peritale, prevede all'articolo 12 una regolamentazione più restrittiva rispetto al disposto costituzionale menzionato: anche con il consenso della persona interessata, le prove predittive sono ammissibili unicamente per scopi medici. Di conseguenza alle assicurazioni è vietato esigere l'esecuzione di simili prove. Nell'Unione europea, invece, non vi sono ancora direttive o progetti di direttive a tal riguardo.

Il 24 aprile 1996, indipendentemente dai lavori legislative in corso, il comitato direttivo dell'Unione svizzera degli assicuratori privati Vita (UPAV) ha raccomandato alle sue società membri di non esigere prove genetiche fino all'anno 2000 per la stipulazione di contratti assicurativi.

L'opinione pubblica avrà quindi, in un prossimo futuro, l'occasione di discutere ampiamente la tematica dell'analisi del genoma in relazione al settore assicurativo.

Risposta del Consiglio federale.