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96.3211 · Mozione · 1996-06-04

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella sua seduta speciale del 4 settembre 1996, il Consiglio federale ha discusso in merito alla partecipazione della Svizzera al "Partenariato per la pace (PfP)". Esso ha incaricato il DFAE e il DMF di preparare una proposta di partecipazione della Svizzera. Nel frattempo, provvederà a soddisfare il desiderio di maggiori informazioni espresso dalla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale.

Il Partenariato per la pace è una iniziativa politica della NATO volta a rafforzare la pace e la stabilità nello spazio dell'OSCE, e non un'organizzazione internazionale. La questione di un'adesione a un organo internazionale - o addirittura alla NATO quindi non si pone nemmeno.

Un'eventuale partecipazione della Svizzera al Partenariato per la pace non intaccherebbe né modificherebbe in alcun modo la neutralità della Svizzera. La Svizzera è stata invitata dalla NATO a prendere parte al Partenariato per la pace, esplicitamente come Stato neutrale. La NATO rispetta la nostra neutralità senza obiezione alcuna.

Per la Svizzera neutrale, un'adesione ad un'alleanza militare non entra in considerazione. Nel caso di una decisione in favore del Partenariato per la pace, il Consiglio federale esporrebbe chiaramente che la Svizzera è e vuole rimanere neutrale, che non è intenzionata ad aderire alla NATO e che si ritirerebbe dal Partenariato per la pace se questo assumesse, contrariamente ad ogni aspettativa, un carattere simile a un'alleanza.

Una trasformazione tacita del Partenariato per la pace in un'alleanza è tuttavia impossibile, poiché ogni alleanza presuppone vicendevoli obblighi d'assistenza che richiedono una ratificazione da parte di tutti i partner dell'alleanza. È perciò escluso che la Svizzera si ritrovi improvvisamente facente parte di un'alleanza senza un'esplicita decisione da parte sua.

L'Austria, la Finlandia e la Svezia si sono decise per il Partenariato per la pace, sebbene non siano intenzionate ad aderire alla NATO. Un'adesione alla NATO non entra in discussione neppure per la grande maggioranza delle 27 nazioni che, insieme ai 16 membri della NATO, prendono parte al Partenariato per la pace. Il meccanismo di adesione alla NATO è strettamente separato e diviso dal Partenariato per la pace. Ad esso partecipano anche tutti gli ex Stati del Patto di Varsavia, la Russia e tutti gli Stati succeduti all'URSS (con l'eccezione del Tadjikistan).

Il Partenariato per la pace è un'iniziativa esclusivamente politica della NATO, che non contiene alcun elemento contrattuale né comporta impegni di diritto internazionale. Esso è stato strutturato come base che consente agli Stati partecipanti una collaborazione à la carte a livello di politica di sicurezza. Ogni partecipante ha la possibilità di allestire il proprio menu nel modo ad esso più confacente. Nel caso di una partecipazione al Partenariato per la pace, la Svizzera determinerebbe in modo autonomo e liberamente gli ambiti e l'estensione della collaborazione con gli altri partner. Già questo fatto da solo dimostra che ridimensionamenti della nostra neutralità non possono neppure essere presi in considerazione. Un ritiro dal Partenariato per la pace è possibile in qualsiasi momento e senza termine di preavviso.

Il Partenariato per la pace non ha nulla a che fare con lo SEE, l'UE o le nostre trattative bilaterali con quest'ultima.

Non esiste neppure alcun collegamento con la questione dei caschi blu, poiché la NATO, nell'ambito del Partenariato per la pace, non richiede a nessuno caschi blu, né si intromette nelle decisioni sovrane dei partner concernenti se e in quale forma essi vogliano partecipare alle operazioni armate di mantenimento della pace. L'articolo 3.c del documento quadro lo stabilisce espressamente e senza possibilità di malintesi.

La partecipazione avviene mediante una dichiarazione d'intenti politica da parte del Governo indirizzata alla NATO. In nessuno dei 16 Stati della NATO o degli altri 27 Stati partner la decisione della partecipazione al Partenariato per la pace è stata sottoposta al Parlamento per la ratificazione. Si tratta di un impegno puramente politico, paragonabile a quello nell'OSCE.

Occorre inoltre ricordare che l'articolo 85 numero 6 della Costituzione federale conferisce al Parlamento la competenza di stabilire misure per la sicurezza esterna, pel mantenimento dell'indipendenza e neutralità della Svizzera. Secondo una prassi consueta, con tali misure si intendono tuttavia esclusivamente atti di diritto interno. Il numero 6 costituisce la base legale per la prevenzione di minacce concrete alla sicurezza esterna della Svizzera nel senso di un diritto d'emanare ordinanze d'urgenza dell'Assemblea federale in materia di affari esteri. Tali atti sono fondamentalmente di natura provvisoria.

A prescindere dal fatto che la partecipazione al Partenariato per la pace non serve alla prevenzione di una minaccia esterna concreta, bensì al contrario al consolidamento della pace in Europa, essa non rappresenta alcun atto interno e perciò non costituisce una misura nel senso dell'articolo 85 numero 6 della Costituzione federale. Detta prescrizione non trova dunque applicazione nel presente caso.

Secondo la Costituzione federale, il mantenimento delle relazioni con l'estero - e con ciò l'assenso a decisioni di politica estera - è riservato al Consiglio federale. L'Assemblea federale non è in questo caso chiamata in causa, poiché l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale si riferisce chiaramente all'approvazione di trattati, ossia a contrarre impegni giuridici. Secondo l'articolo 47bis a della legge sui rapporti fra i Consigli, il Consiglio federale informa tuttavia regolarmente i presidenti dei Consigli e le commissioni di politica estera sui suoi progetti di politica estera.

Il referendum facoltativo può essere intrapreso, secondo l'articolo 89 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale, soltanto contro l'approvazione di trattati. Poiché un'eventuale partecipazione della Svizzera al Partenariato per la pace costituirebbe esclusivamente una dichiarazione politica d'intenti senza alcun contenuto di obblighi di diritto internazionale, questa disposizione non trova applicazione nel caso concreto del Partenariato per la pace. Contro la sottomissione al referendum esiste anche il fatto che decreti del Consiglio federale non sottostanno mai a referendum.

Indipendentemente dalla chiara assegnazione delle competenze decisionali in materia di politica estera al Consiglio federale, occorrerebbe coinvolgere l'Assemblea federale nel processo decisionale quando la partecipazione al Partenariato per la pace, nel diritto interno, dovrebbe essere concretizzata con l'emanazione di una legge federale o di un decreto federale d'obbligatorietà generale. Una tale procedura sarebbe tuttavia in contraddizione sia con il carattere politico della partecipazione al Partenariato per la pace, sia con la sua struttura ideata per mantenere la maggiore flessibilità possibile a livello di politica di sicurezza.

L'emanazione di norme di diritto interno si rende superflua anche perché la legge militare (LM) del 3 febbraio 1995 crea una base esplicita per coprire azioni della Svizzera all'interno del Partenariato per la pace per quanto ciò necessiti di una regolamentazione giuridica. L'articolo 66 della LM consente l'impiego di truppe svizzere non armate nell'ambito di operazioni di mantenimento della pace a livello internazionale ("servizio di promovimento della pace"), e secondo l'articolo 69 LM, truppe, materiale e beni di sostegno possono essere messi a disposizione in caso di catastrofe all'estero ("servizio d'appoggio"). Occorre stabilire che il Partenariato per la pace va decisamente meno lontano e prevede soltanto l'istruzione, la pianificazione e le esercitazioni nell'ambito di azioni per il mantenimento della pace e di operazioni umanitarie nonché di ricerche e salvataggi militari; e tutto ciò solo nel caso in cui i partner stessi lo ritengano opportune. La Svizzera può quindi decidere liberamente in ogni singolo caso se partecipare o meno a un programma concreto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.