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96.3246 · Interpellanza · 1996-06-05

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 1. gennaio 1996 sono entrate in vigore la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056. 1) e l'ordinanza del 15 dicembre sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11). Sono state così create le premesse indispensabili per garantire la libera concorrenza ed una procedura trasparente. In virtù delle convenzioni tra le ferrovie e la Confederazione concernenti la costruzione ed il finanziamento della NFTA, i committenti sono tenuti a rispettare le disposizioni del diritto federale in materia di appalti e l'art. 13 del decreto del 4 ottobre 1991 sul transito alpino (RS 742.104). Le ferrovie devono dunque attenersi alle disposizioni di tali testi di legge. Gli organi federali competenti (SMCC, UFT, CDF) ne verificano il rispetto da parte delle ferrovie.

2. In virtù dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle competenze NFTA, l'organo di vigilanza del DFTCE per la NFTA ha, tra l'altro, il compito di valutare la prassi di appalto delle ferrovie, che deve essere conforme alla legge e all'ordinanza sugli acquisti pubblici, e seguire la situazione della concorrenza a livello nazionale ed internazionale. Della necessità di un'integrazione o di una maggiore precisazione delle disposizioni della legge e dell'ordinanza sugli acquisti pubblici per quanto riguarda gli appalti della NFTA si tiene conto con la direttiva del DFTCE concernente il controlling della NFTA (seconda parte). Ad essa si aggiungono norme per il controllo della prassi di concessione di appalti e contratti delle ferrovie.

E rispetto di queste disposizioni da parte delle ferrovie viene verificato attraverso un sistema di controlling esterno alle imprese ferroviarie applicato ad ogni parte dei progetti AlpTransit e dell'integrazione della Svizzera orientale. Esso comprende direttive e obiettivi delle autorità concernenti la formulazione degli appalti e dei contratti.

Per il controllo degli appalti bisogna soprattutto verificare il rispetto del diritto federale in materia di appalti e delle relative direttive ricorrendo a verifiche svolte su un campione o su una base regolare. In campo contrattuale, va accertata l'idoneità dei contratti alla realizzazione del progetto entro i limiti temporali e finanziari fissati nonché al livello di qualità convenuto.

Nel sistema che i committenti stanno sviluppando per la gestione della qualità durante la realizzazione della NFTA, è a sua volta prevista una rigorosa e costante supervisione delle fasi di pubblicazione ed assegnazione degli appalti.

3. In qualità di committenti, le ferrovie sono responsabili dell'assegnazione degli appalti; esse devono garantire parità di trattamento nel quadro della "libera concorrenza" agli offerenti nazionali ed esteri. Tuttavia, ai sensi della legge e dell'ordinanza sugli acquisti pubblici, la parità di trattamento presuppone che le imprese straniere dimostrino che per le opere realizzate in Svizzera verranno rispettate le condizioni di lavoro e di tutela sul lavoro in vigore nel nostro paese. Dal principio di reciprocità, secondo cui gli offerenti stranieri possono essere considerati solo se nei loro stati è garantito lo stesso trattamento agli offerenti svizzeri, sono esclusi proprio gli acquisti previsti dal decreto sul transito alpino (art. 33 cpv. 2 OAPub). Viene garantito il rispetto di tali disposizioni da parte di tutti i committenti della NFTA (cfr. le risposte alle domande 1 e 2).

4. Le ferrovie, come committenti, sono le sole responsabili davanti alla Confederazione della corretta pianificazione ed esecuzione delle opere e del mantenimento dei costi (art. 5 delle convenzioni della Confederazione con le ferrovie concernenti la NFTA).

Un sistema completo di gestione dei documenti e delle scadenze garantisce il costante aggiornamento del Consiglio federale e del Parlamento sullo stato del progetto, conformemente alla direttiva del DFTCE concernente il controlling della NFTA. La presentazione di un rapporto particolareggiato è prevista soprattutto per la vigilanza sui costi. Con la direttiva sul controlling della NFTA, emanata il 7 luglio 1995, sono stati fissati l'ampiezza, il grado di approfondimento e la periodicità delle informazioni circa i costi, le scadenze e la regolamentazione del rincaro dei contratti e degli indici. Il controllo dei contratti avviene secondo i principi della Conferenza degli organi di costruzione della Confederazione (CSFC) e quello del rincaro degli indici in base ad una convenzione speciale tra l'Amministrazione federale delle finanze e l'Ufficio federale dei trasporti del dicembre 1994 (regolamento del 28 dicembre 1994 concernente il rincaro degli indici di AlpTransit e dell'integrazione della Svizzera Orientale concordato dall'Ufficio federale dei trasporti e dall'Amministrazione federale delle finanze). Inoltre, il controllo dei costi e delle prestazioni si avvarrà di uno speciale supporto informatico. Si tratterà così il problema del rincaro in maniera trasparente e si eviteranno sorprese in relazione ai costi.

La ripartizione dei rischi dovrà avvenire secondo i principi applicati nell'edilizia in Svizzera. Ciascuna delle parti deve farsi pienamente carico dei rischi sui quali può intervenire. Gli altri (forza maggiore, profili geologici non corretti nonostante l'esecuzione di indagini accurate) vengono ripartiti secondo il principio dell'opportunità, in progetti edili ove come committenti figurano delle istituzioni la responsabilità va al committente secondo il Codice delle obbligazioni.

5. Per quanto concerne i rischi legati ai punti di giunzione ed ai relativi obblighi di garanzie e cauzioni, essi vanno regolati nei contratti d'opera tra committenti (ferrovie) ed imprenditori. Inoltre, questo genere di rischi può essere ridotto al minimo già in una prima fase del progetto con una corretta ripartizione dei lotti di costruzione, secondo criteri di funzionalità o di rilevanza per il rispetto dei tempi di realizzazione e al fine di evitare ritardi.

La questione delle garanzie e delle cauzioni generali si è rivelata un problema chiave. Questa problematica viene trattata nella direttiva sul controlling della NFTA (cfr. le risposte alla domanda 2).

6. Il Consiglio federale non è a conoscenza di illeciti tentativi di pressioni del settore edilizio circa la prassi che dovrà essere applicata per gli appalti ed i contratti. Come già spiegato, la Confederazione sviluppa dei criteri per garantire il rispetto dei limiti di costo e di tempi.

7. Le ferrovie sono tenute a conservare tutti gli atti di rilevanza giuridica relativi alla NFTA (atti di appalto, contratti, basi contrattuali, piani del progetto svolto, consuntivi, reperti di misurazioni e di controlli, corrispondenza, verbali). Dal 1993 un ufficio di documentazione presso l'Ufficio dei trasporti è stato espressamente incaricato della documentazione concernente la NFTA per le autorità.

8. La Confederazione prenderà tempestivamente visione della strategia delle ferrovie mediante il sistema di controllo degli appalti e dei contratti del DFTCE ed emanerà eventuali istruzioni.

Ai sensi dell'OAPub, inoltre, gli offerenti sono liberi di presentare, oltre all'offerta complessiva, anche offerte per eventuali varianti. I committenti possono però limitare o escludere questa possibilità (art. 22 OAPub). La questione della corretta ripartizione dei lotti di costruzione è già stata trattata al punto 5 (vedasi sopra).

Risposta del Consiglio federale.

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