96.3270 · Mozione · 1996-06-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Rispondendo agli interventi parlamentari su questo tema, il Consiglio federale ha già fatto notare come, negli ultimi anni, siano stati presi diversi provvedimenti per migliorare la condizione delle ballerine di cabaret. Nell'ambito della revisione parziale, del 25 ottobre 1995, dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri, è stata emanata una serie di nuove prescrizioni. Si tratta segnatamente dell'introduzione dell'età minima di 20 anni, e della fissazione di contingenti per locale nonché di un importo minimo del salario versato. Si può inoltre rilasciare un permesso soltanto se l'attività pattuita in Svizzera sia garantita per almeno tre mesi consecutivi. A partire dall'introduzione, tali provvedimenti hanno determinato una notevole riduzione dei permessi rilasciati a ballerine di cabaret. Mentre nel luglio 1995 erano stati rilasciati ancora 1642 permessi, tale numero è sceso a 1290 nel luglio 1996. Le autorità cantonali competenti sono anche state nuovamente sollecitate a esercitare una sorveglianza più rigorosa, affinché le prescrizioni vigenti siano rispettate. Nella prospettiva attuale non si impone invece, per il Consiglio federale, un divieto generale d'ammissione. Da un lato, perché in tal modo queste straniere sarebbero indotte ad agire nell'illegalità e a rimanere così prive di qualsiasi protezione. Dall'altro, la competenza in materia di ammissione e gestione di locali notturni e da ballo spetta esclusivamente alle autorità cantonali.
Se, come esige la mozione, le ballerine di cabaret usufruissero della possibilità di cambiare professione, nella procedura di ammissione risulterebbero, ulteriormente favorite rispetto agli altri stranieri. Una simile disparità di trattamento sul mercato del lavoro provocherebbe l'aumento indesiderato del numero delle ballerine di cabaret, che giungerebbero in Svizzera con la speranza, molto spesso infondata, di poter successivamente esplicare un'altra attività. Il Consiglio federale è consapevole che non esistono ricette semplici per trattare una questione di tale complessità. Procederà, tuttavia, ad un esame accurato delle incidenze dei provvedimenti presi finora e, se necessario, prenderà in considerazione ulteriori modifiche delle prescrizioni di ammissione.
Le donne interessate sono di norma informate di essere assunte, in Svizzera, come spogliarelliste - ballerine. È quanto risulta dal contratto di lavoro standard, che devono firmare di proprio pugno, e dal fatto che molto spesso le stesse ballerine tornano più volte in Svizzera. In base a un'istruzione emanata nel settembre 1995 dal Dipartimento federale degli affari esteri, prima del rilascio del visto ha luogo nelle ambasciate un colloquio personale con le richiedenti perché si rendano conto delle condizioni di lavoro a cui vanno eventualmente incontro. Inoltre presentemente, gli uffici competenti, in collaborazione con l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, stanno allestendo un opuscolo informativo, destinato a tutte le donne interessate.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.