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96.3288 · Interpellanza · 1996-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Non esiste in Svizzera alcuna statistica in grado di fornire direttamente indicazioni sul numero di persone che, in un determinato momento, hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione (analisi degli effettivi). La concezione di una nuova statistica di questo genere sarebbe difficile e l'ottenimento dei dati necessari implicherebbe l'investimento di mezzi considerevoli. Del resto, un parallelismo con la statistica globale svizzera in materia di assistenza sociale, la cui struttura è in fase di elaborazione presso l'Ufficio federale di statistica, sarebbe difficilmente evitabile. Per contro, l'attuale statistica dell'UFIAML sull'assicurazione contro la disoccupazione permette di ottenere informazioni sul numero delle persone che, nel corso di un determinato mese o anno, hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione (analisi del flusso).

I dati del flusso della statistica sull'assicurazione contro la disoccupazione combinati con i dati del registro degli Uffici del lavoro (COLSTA) permettono di effettuare un'analisi residuale delle persone giunte alla fine del diritto alle prestazioni. Le informazioni così raccolte si limitano tuttavia ad indicare quante persone sono ancora registrate presso l'Ufficio del lavoro un certo lasso di tempo dopo aver esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione oppure se nel frattempo hanno ritirato la loro iscrizione. Delle 2'658 persone giunte alla fine del diritto, registrate nel mese di aprile 1996, per esempio, il 66,4% erano ancora iscritte presso un Ufficio del lavoro alla fine di giugno 1996, il 10,2% avevano annunciato di aver trovato un'occupazione, mentre il 23,4% non erano più notificate presso un Ufficio del avoro pur non avendo ancora trovato un impiego.

Indicazioni più dettagliate in merito al numero di persone che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono essere ottenute unicamente mediante progetti di ricerca specifici. Un primo tentativo volto ad ottenere informazioni esaurienti in tal senso è stato effettuato in otto Cantoni della Svizzera nordoccidentale e della Svizzera romanda (cfr. Aeppil et. al., 1996). I risultati di questo studio hanno permesso di stabilire che il 50% dei disoccupati giunti al termine del loro diritto avevano ritrovato un'occupazione dopo un periodo massimo di due anni e mezzo. Del rimanente 50%, il 76% delle persone ancora disoccupate continuava a cercare un impiego, mentre il 24% aveva interrotto tale ricerca.

Secondo questo studio, la percentuale delle persone giunte al termine del diritto che hanno fatto ricorso all'assistenza pubblica si aggira sul 18%.

Per quanto concerne la ripartizione per sesso, il 47% di tutte le persone che hanno esaurito il diritto all'indennità, nel corso del 1994 e del 1995, erano donne (uomini: 53%). Alla fine di giugno 1996, il 62,4% delle donne giunte al termine del diritto nel mese di aprile 1996 era ancora registrato presso un Ufficio del lavoro (uomini: 70,2%). Il 9,1% di esse aveva avvertito l'Ufficio del lavoro di aver ritrovato un'occupazione (uomini: 11,3%), mentre il 28,4% avevano ritirato la propria iscrizione senza aver trovato un impiego (uomini: 18,6%). L'inchiesta effettuata nella Svizzera nordoccidentale e nella Svizzera romanda indica che il 46% di tutte le donne avevano di nuovo un'occupazione due anni e mezzo dopo aver esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione (uomini: 55%). Del 54% delle donne disoccupate, il 69% continuava a cercare un impiego, mentre il 31% aveva abbandonato tale ricerca (del 45% degli uomini disoccupati, invece, l'81% continuava a cercare lavoro, mentre il 19% aveva interrotto la ricerca). La percentuale di donne che aveva fatto ricorso a prestazioni dell'assistenza sociale, dopo aver esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione, si aggirava sul 14% (uomini: circa 21%).

Nella maggior parte dei Cantoni, le prestazioni finanziarie dell'assistenza sociale sono rimborsabili se la persona che ne ha beneficiato si ritrova in buone condizioni economiche entro un termine di prescrizione che, nella maggioranza dei casi, vada da 10 a 15 anni a partire dall'ultimo aiuto finanziario ottenuto oppure se il rimborso può ragionevolmente essere preteso. Tuttavia una formulazione così ampia delle condizioni di rimborso porta inevitabilmente ad una prassi non unitaria (sia tra i Cantoni che tra i Comuni del medesimo Cantone).

Secondo gli articoli 328 seg. del Codice civile, i parenti in linea diretta ascendente e discendente (come pure i fratelli e le sorelle) sono tenuti a soccorrersi vicendevolmente. La revisione del Codice civile prevede di esentare i fratelli e le sorelle dall'obbligo di assistenza reciproca. La giurisprudenza attuale non permette di stabilire regole di validità generale concernenti il limite di reddito delle persone soggette all'obbligo di assistenza.

Risposta del Consiglio federale.

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