96.3299 · Mozione · 1996-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Prima del 1 giugno 1994 i pedoni che desideravano avvalersi del diritto di precedenza sui passaggi pedonali dovevano indicarlo al conducente del veicolo posando un piede sul passagio pedonale o facendo un chiaro cenno con la mano (tenore precedente dell'art. 47 cpv. 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale, ONC). Tale obbligo non soltanto contraddiceva l'articolo 33 capoverso 2 della legge sulla circolazione stradale (LCStr), in virtú del quale il conducente deve dare la precedenza ai pedoni che transitano sui passaggi pedonali o che stanno accedendovi ma contrastava la Convenzione ONU sulla circolazione stradale, ratificata dalla Svizzera. Da quando è entrata in vigore la revisione delle pertinenti disposizioni ONC (art. 6 cpv. 1 e 47 cpv. 3 ONC), l'attesa manifesta del pedone davanti al passaggio pedonale è segno sufficiente della sua volontà di attraversarlo e della sua intenzione di usufruire del diritto di precedenza conferitogli dalla legge. Questo disciplinamento del diritto di precedenza del pedone davanti alle strisce pedonali è, per quanto riguarda il contenuto, identico al diritto in vigore in Germania e Austria.
2. Il nuovo disciplinamento della precedenza ha rafforzato lo statuto giuridico del pedone. Ciò non significa però che i pedoni possano attraversare incautamente la strada, in ogni caso non quando il veicolo è già cosí vicino da non potersi piú fermare (art. 49 cpv. 2 LCStr / art 47 cpv. 2 ONC). Nell'attraversare la carreggiata è sempre necessario prestare attenzione. Lo slogan "fermati! osserva e ascolta! attraversa!" vale ancor oggi per i pedoni. Soprattutto nei casi dubbi un cenno con la mano da parte del pedone è utile e i conducenti dei veicoli ne sono riconoscenti.
3. Per questi motivi non è consentito un inasprimento dell'articolo 49 capoverso 2 LCStr, secondo il quale i pedoni che volessero far valere la precedenza davanti a un passaggio pedonale dovrebbero obbligatoriamente sempre fare un cenno con la mano, congiuntamente a un relativo allentamento degli obblighi per i conducenti di veicoli, previsti all'articolo 33 capoverso 2 LCStr. Senza contare che una tale modificazione della legge federale sulla circolazione stradale contraddirebbe la Convenzione ONU, ratificata della Svizzera.
4. È invero esatto che, purtroppo, nel 1995 il numero dei pedoni investiti sulle strisce pedonali nei centri abitati è aumentato. Tale aumento non è però da ricondurre cogentemente alla nuova regolamentazione. In tale contesto va rilevato il fatto che nel 1 semestre successivo all'entrata in vigore delle modificate regole sulla circolazione, avvenuta il 1 giugno 1994, gli incidenti sulle strisce pedonali siano diminuiti. Occorre sottolineare inoltre che il numero delle persone investite non è aumentato dappertutto, bensí in singoli Cantoni è diminuito oppure è rimasto invariato. Per evitare ulteriori incidenti durante il periodo di adattamento alla nuova regola saranno discusse, assieme alla revisione in corso dell'ordinanza sulla segnaletica stradale, proposte per visualizzare, mediante marcature, la nuova situazione giuridica.
5. Il nuovo disciplinamento ha reso possibile un miglioramento essenziale del livello d'osservanza del diritto legale alla precedenza di cui gode il pedone sul passagio pedonale ed ha quidi interrotto la tendenza dei conducenti di veicoli ad essere sempre piú irrispettosi nei riguardi dei pedoni. La nuova regolamentazione costituisce dunque un ulteriore importante passo verso un partnerariato tra utenti della strada, importante per la sicurezza nella circolazione stradale.
6. Sarebbe quindi inopportuno, dal punto di vista della psicologia del comportamento nella circolazione stradale, rendere insicuri pedoni e conducenti con una nuova modificazione delle prescrizioni. Che un nuovo disciplinamento non faccia immediatamente presa non è inusuale e non è ancora prova che sia inefficiente o addirittura sbagliato. È invece importante che gli utenti della strada vengano costantemente motivati, mediante campagne informative ed educative, a comportarsi in modo corretto. A tale scopo, anche diverse organizzazioni che si occupano, di sicurezza stradale hanno informato gli utenti della strada in merito alla nuova regolamentazione sulla precedenza. Occorre inoltre migliorare il rispetto delle vigenti prescrizioni con un conseguente modo di procedere nei riguardi di coloro che non le osservano. A lungo termine ci si può aspettare una flessione degli incidenti soltanto quando i conducenti di veicoli garantiscono con coerenza ai pedoni il diritto di precedenza, previsto dalla legge, e quando i pedoni non si immettono nella strada se il veicolo è cosí vicino da non potersi piú fermare per tempo (art. 47 cpv. 2 ONC). È solo con il nuovo disciplinamento che si può raggiungere questo scopo piú facilmente.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.