Lexipedia

96.3304 · Postulato · 1996-06-19

Cancelleria federale

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la giurisprudenza de Tribunale federale, il diritto voto garantito dalla Costituzione federale conferisce al cittadino il diritto di esigere che il risultato di una votazione o di un'elezione non sia riconosciuto se non è l'espressione fedele e sicura della libera volontà del corpo elettorale (cfr. DTF 121 I 12, 190; DTF 114 Ia 432c. 4a; DTF 113 Ia 52 et 294; DTF 102 Ia 268c.3).

Sul piano federale e tenuto conto del principio summenzionato ha dato all'elettore due possibilità di esercitare il proprio diritto di voto: esse consistono nel deporre personalmente la scheda nell'urna o nel votare per corrispondenza (il voto per rappresentanza è ammesso, invece, solo a determinate condizioni: cfr. art. 5 cpv. 3 e 6 della legge federale della 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP); inoltre, ha imposto l'uso di schede ufficiali (art. 5 cpv. l LDP). La possibilità offerta agli elettori di utilizzare Internet per esercitare il loro diritto di voto non solo implicherebbe modifiche legislative ma renderebbe necessaria l'adozione di una nuova procedura che garantisca uno svolgimento delle operazioni atto a tutelare il segreto del voto (art. 5 cpv. 7 LDP) e la protezione dei dati personali.

Dal profilo tecnico, l'introduzione di un procedimento vincolante capace di funzionare su Internet presuppone ingenti investimenti. Occorrerebbe infatti mettere in atto un processo di identificazione assolutamente affidabile che, nell'ambito di un'elezione o di una votazione, possa restare confidenziale e garantire l'autenticità del voto. La rete dovrebbe inoltre essere accessibile a tutti gli elettori: se, per esempio, si prevedesse un accesso centrale nei locali di voto, tale provvedimento costringerebbe tuttavia l'elettore a spostarsi e ciò sarebbe contrario allo scopo perseguito dall'autore del postulato. Comunque sia, un tale modo di procedere non riuscirebbe ad evitare che siano commessi abusi, in particolare per quanto concerne la possibilità di manipolare il processo di autenticazione dei voti, di modificare i risultati mediante combinazioni appropriate durante la trasmissione dei dati (soprattutto da parte delle persone incaricate di amministrare la rete) o di sabotare il procedimento sovraccaricando la rete. Questo pericolo è dunque di gran lunga maggiore in una rete informatica e specialmente su Internet che nell'ambito della procedura di voto attuale. Infine, la semplice possibilità che un'autorità possa manipolare il rischio che siano inoltrati ricorsi - con tutte le relative conseguenze - mettendo in dubbio la fiducia riposta in questo nuovo metodo di esercitare il proprio diritto di voto.

Tenuto conto della natura dei problemi posti dall'esercizio dei diritti politici mediante Internet e dei relativi rischi di abuso, il Consiglio federale ritiene dunque ingiustificato procedere ad un esame approfondito della fattibilità e delle ripercussioni sociali di tale sistema. La procedura di voto attuale e in particolare la possibilità offerta a tutti gli elettori di votare per corrispondenza senza restrizione alcuna (cfr. art. 5 cpv. 3 LDP) costituisce già di per sé un provvedimento che consente di raggiungere lo scopo perseguito dall'autore del postulato, ossia il promovimento della partecipazione alle urne da parte dei giovani. Un recente studio in materia ha mostrato, del resto, che il basso tasso di partecipazione fra i giovani concerne, in realtà, solo le persone che hanno un livello di formazione molto basso (cfr. Claude Longchamp "Jugend und politische Forderungen" in Informationsdienst der TA-Media AG "inside" 3/95-Novembre, Zurigo p. 3-17 e not. p. 4) e che, di conseguenza, non conoscono, o conoscono solo parzialmente, la rete Internet. Quest'ultima è tuttavia ampiamente utilizzata dall'amministrazione federale che mette a disposizione degli utenti, e dunque dei giovani, una documentazione il più possibile completa riguardo ai diritti politici e in particolare alle spiegazioni di voto del Consiglio federale.

Il Consiglio federale seguirà tuttavia il progresso della tecnica e, senza procedere all'esame domandato dall'autore del postulato, verificherà al momento opportuno, in funzione di tale osservazione, se le condizioni di introduzione de voto elettronico possono essere considerate soddisfacenti e sicure.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

96.3304 | Lexipedia | Lexipedia