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96.3396 · Interpellanza · 1996-09-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

I sottoscritti chiedono al Consiglio federale che cosa intende fare per far sì che la legge federale sul libero passagio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i supersiti e l'invalidità (LFLP) venga correttamente applicata e che i cosiddetti "patrimoni senza padrone" vengano versati spontaneamente alla previdenza professionale dell'istituto collettore.

Begründung

Negli ultimi tempi diversi istituti di previdenza, sostenuti da grandi assicurazioni svizzere, tentano di aggirare la norma dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale (LFLP) attraverso nuove disposizioni regolamentari. L'elusione della norma consiste nell'adozione della cosiddetta "affiliazione esterna" delle persone che lasciano l'istituto al fine di non dovere versare i depositi per la vecchiaia che per legge sono destinati all'istituto collettore.

Una formulazione della suddetta disposizione è ad esempio la seguente:

"Per persone che ai sensi dell'articolo 28.1 (persone che lasciano la cassa pensione) non notificano entro 30 giorni alla cassa pensione sotto quale forma desiderano ricevere la previdenza, viene istituita un'affiliazione esterna alla cassa, valida fino a notifica ricevuta. In tale caso la previdenza continua sotto forma di capitale per la vecchiaia e per il decesso esente da contributi in base al deposito accumulato e i relativi interessi di mora."

Questo modo di procedere contravviene sicuramente alle inderogabili disposizioni del diritto vigente, secondo cui i depositi per la vecchiaia per i quali non è stata fatta la necessaria notificazione in caso di libero passaggio sono da versare entro due anni all'istituto collettore della Confederazione.

Inoltre l'affiliazione esterna, esente da contributi, corrisponde a livello funzionale esattamente al conto di libero passaggio di un istituto, senza che per altro la cassa pensione adempia alle premesse previste dalla legge per tali istituzioni. Questo modo di procedere illegale rende più difficile localizzare e quindi far valere i diritti derivanti dalla previdenza professionale. Questo pericolo risulta inoltre aggravato dai soventi cambiamenti del posto di lavoro imposti dall'attuale situazione economica.

Proprio per questa ragione il legislatore ha creato un istituto collettore centrale che permette di riunire le prestazioni di libero passaggio in modo da non andare perse ed essere più facilmente ricercate da parte degli aventi diritto.

Si chiede quindi al Consiglio federale che cosa intenda fare per far sì che la legge federale venga correttamente applicata e che i cosiddetti "patrimoni senza padrone" vengano versati spontaneamente alla previdenza professionale dell'istituto collettore.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide il parere dell'interpellante.

Le norme regolamentari che prevedono l'affiliazione esterna per le persone che non hanno indicato alle casse pensioni, entro un certo termine, il nome della loro fondazione di libero passaggio contravvengono alle disposizioni della LFLP.

Tale prassi si è instaurata con la legge in vigore fino al 31 dicembre 1994, specialmente negli istituti di previdenza delle assicurazioni. Era tollerata, in mancanza di precise disposizioni di legge.

Dal 1o gennaio 1995, nella procedura di controllo dei regolamenti l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) obbliga la cassa pensioni a modificare le disposizioni analoghe a quella citata dall'interpellante, che non sono conformi alla legge. Questa procedura vale per gli istituti sottoposti alla sorveglianza di detto ufficio. L'UFAS procede sistematicamente per ogni regolamento che deve esaminare, ma per il momento tutti i regolamenti non sono ancora stati ultimati.

Per quanto concerne gli altri istituti, sorvegliati dalle autorità di vigilanza cantonali, l'UFAS non può intervenire. Esso ha tuttavia ricordato la nuova prassi, valida dal 1o gennaio 1996, nel bollettino della previdenza professionale (vedi bolletino no 34 cifra 199). In particolare, l'UFAS ha chiaramente spiegato l'applicazione del diritto transitorio tra il 1994 e il 1995.

Inoltre, la questione è discussa dall'UFAS nei contatti con le autorità di vigilanza cantonali. Per il momento, le misure prese dall'amministrazione federale come pure dalle amministrazioni cantonali dovrebbero bastare, e il Consiglio federale non intende prendere altre misure. La questione potrà essere riesaminata qualora le misure prese dalle autorità di vigilanza non fossero sufficienti.

Risposta del Consiglio federale.