96.3412 · Mozione · 1996-09-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è già a conoscenza dei problemi evocati dall'autore della mozione, concernenti l'indicazione della provenienza delle derrate alimentari. Del resto l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), competente in merito, ha trovato un accordo con gli organi cantonali di esecuzione per un'interpretazione delle disposizioni vigenti, che garantisca la necessaria sicurezze giuridica. Attualmente la situazione concernente la regolamentazione della designazione è insoddisfacente soprattutto per quanto riguarda le derrate alimentari trasformate. Per questo motivo un gruppo di lavoro in seno all'UFSP sta cercando una soluzione per eliminare la possibilità d'inganno sulla provenienza di una derrata alimentare, rispettivamente dei suoi ingredienti. Una nuova regolamentazione implica la modificazione dell'Ordinanza sulle derrate alimentari de 1 marzo 1995 (RS 817.02). Attualmente si sta valutando se sia necessario modificare anche la Legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992 (RS 817.0).
Per l'emanazione prescrizioni concernenti la designazione, , il Consiglio federale non dispone di un margine di manovra illimitato, essendo vincolato dagli accordi internazionali firmati dalla Svizzera, segnatamente quello dell'OMC e l'Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la CEE del 1972 (RS 0.632.401). Inoltre la LF del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51), sancisce che le prescrizioni tecniche devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli al commercio e che devono essere elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera (articolo 4 capoverso 1 e 2 LOTC).
Le nuove prescrizioni saranno sottoposte al parere dei cantoni e delle cerchie interessate. La modifica dell'ordinanza dovrebbe entrate in vigore ancora prima del 1 luglio 1997.
Va inoltre ricordato che in virtù della Legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (RS 910.1) è attualmente in fase di elaborazione un'ordinanza, che permetterà die proteggere i prodotti provvisti dell'indicazione della provenienza (denominazione d'origine o indicazione geografica) da altri prodotti non originari della stessa regione.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.