Lexipedia

96.3457 · Mozione · 1996-10-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nei tempi recenti, si sono verificati in Svizzera diversi casi di corruzione che esulano dalle condizioni consuetudinarie per le dimensioni inusuali e preoccupanti. La situazione ha indotto, nell'estate 1995, il capo del DFGP ad instaurare il gruppo di lavoro "Sicurezza e corruzione" con il mandato di procedere a una valutazione sul piano nazionale, all'accertamento di eventuali necessità d'intervento nonché all'elaborazione di proposte concettuali. Nell'autunno 1996, il gruppo di lavoro ha presentato il proprio rapporto finale con le rispettive raccomandazioni.

In base alla valutazione del rapporto, il Consiglio federale giunge alla conclusione che, in materia di corruzione, la situazione in Svizzera non è momentaneamente allarmante. Tuttavia nei tempi recenti sono emersi anche nel nostro Paese i segni forieri di un inasprimento del problema che devono suscitare serie preoccupazioni. Questo in articolare in quanto esempi esteri mostrano chiaramente che la corruzione difficilmente è debellabile non appena sia riuscita ad annidarsi nelle sfere della politica e dell'economia. Quindi occorre porre in atto tutto quanto possibile per prevenire tempestivamente una siffatta evoluzione e per combattere decisamente i casi di corruzione non appena si presentato. I rischi derivanti dalla corruzione sono nel contempo gravi e molteplici. Oltre ad impedite una concorrenza leale e ad implicare notevoli costi per l'economia pubblica, la corruzione intacca il morale e l'etica della collettività. Dove essa si diffonde, la volontà di attenersi a principi democratici e obiettivi e l'imparzialità delle autorità non sono più garantite. Simili risvolti provocano uno sgretolamento della fiducia nello Stato e nel diritto e per questo costituiscono una minaccia per l'esistenza dello Stato di diritto. Conseguentemente il Consiglio federale ha già ordinato provvedimenti puntuali anticorruzione. In questa decisione è stato tuttavia determinante il fatto che una strategia globale promettente impone non soltanto misure repressive, ma anche provvedimenti preventivi.

Il quest'ottica il Consiglio federale, al fine di migliorare la prevenzione in materia di corruzione, ha ordinato i seguenti provvedimenti:

Manca sinora una panoramica consolidata riguardante quegli uffici dell'amministrazione centrale come anche di istituti e corporazioni federali di diritto pubblico che, in base alla propria attività (in particolare aggiudicazione di incarichi e autorizzazioni, concessioni, sussidi, ecc.) potrebbero essere presi di mira dalla corruzione. Pertanto il Controllo amministrativo del Consiglio federale è stato incaricato di esaminare i servizi della Confederazione sotto l'ottica del rischio di corruzione, die analizzarne e valutarne i dispositivi di sicurezza e di presentare al Consiglio federale entro la fine del 1997 un pertinente rapporto corredato di proposte.

Nell'ambito repressivo predominano i provvedimenti di diritto penale in quanto il problema dell'ambito fiscale riguardante l'esclusione della possibilità di deduzione di bustarelle e tangenti già verrà trattato dalla competente commissione del Consiglio nazionale nell'ambito dell'iniziativa parlamentare Carobbio. Riguardo al campo del diritto penale, che qui interessa in modo particolare, va anzitutto affrontata la domanda a sapere se le fattispecie di corruzione recate nel Codice penale svizzero e risalenti al 1942 siano ancora sufficienti per trattare gli attuali casi caratterizzati da una miriade di devoluzioni e atti ufficiali che si protraggono attraverso una struttura di rapporti pluriennali. Serve in particolare da esempio il caso di corruzione zurighese riguardante Raphael Huber che costituisce un vero e proprio banco di prova per il diritto penale anticorruzione svizzero, in quanto i fatti che vi stanno alla base esigono per la prima volta l'esame d'attitudine di tutta una serie di fattispecie determinanti. Soltanto la decisione di ultima istanza evidenzierà in questo caso se il corredo di fattispecie di corruzione denota lacune nell'accertamento di relazioni complesse e pluriennali oppure se il legislatore storico abbia ancora lasciato spazio sufficiente anche per sancire le forme delittuose moderne. Al momento attuale ancora non sussiste un bisogno d'intervento immediato da parte del legislatore penale. Tuttavia - come già detto - è impellente l'azione tempestiva nel caso della lotta alla corruzione, di modo che i lavori preliminari devono essere approntati già sin d'ora. Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFGP di elaborare entro fine 1977 un concetto globale per rafforzare gli interventi penali contro la corruzione che sia atto ad essere sottoposto alla procedura di consultazione e che si appoggi alle raccomandazioni del rapporto finale del gruppo di lavoro "Sicurezza e corruzione". In quest'ambito dovranno essere chiariti singoli problemi fra loro in parte molto imbricati. Ad esempio, oltre alla portata penale di doni assegnati ad agenti pubblici devono essere chiariti concetti come quelli dell'atto ufficiale e delle contrarietà dell'obbligo nonché il necessario nesso tra vantaggio e atto ufficiale ed infine anche problemi riguardanti la prescrizione e la comminazione della pena. Se l'azione penale chiesta dal mozionario nel caso di accettazione di doni sia necessaria nell'ambito di un congruente concetto globale per potenziare l'intervento penale nei casi di corruzione, dipendere nell'essenziale dalla risposta che sarà data ad altre domande parziali qui sollevate e da un esame approfondito.

Aggiungiamo che il potenziamento dello strumento penale anticorruzione non potrebbe essere meramente limitato agli affari interni. Nell'ambito dei lavori condotti con la partecipazione svizzera al Consiglio d'Europa e all'OCSE volti ad intensificare la lotta contro la corruzione debordante i confini prende sempre più forma la necessità di uguagliare la corruzione di funzionari esteri con quella di funzionari indigeni tenendo in particolare riguardo l'obbligo di punire la corruzione attiva esercitata da parte di funzionari esteri. In seguito agli aspetti di competitività politica di questo postulato, si cercano attualmente le possibili vie per realizzare coordinatamente un siffatto obbligo d'incriminazione. Visto che anche in questo campo il flusso di eventi si accumula, bisogna che il Consiglio federale disponga, nella materia e nel tempo, di spazio di manovra sufficiente affinché il diritto penale in materia di corruzione possa essere adeguato nell'ambito di un pacchetto complessivo, in armonia con gli sviluppi sul piano nazionale e quello internazionale.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.