97.1151 · Interrogazione ordinaria · 1997-10-10
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1.:
Il 24 settembre 1997 il giudice distrettuale zurighese incaricato del caso ha archiviato la procedura penale contro Christoph Meili. Competenti per questo tipo di decisione sono gli organi di giustizia, che sono indipendenti; secondo il principio della separazione dei poteri il Consiglio federale ritiene quindi inopportuno commentare il loro operato.
Ad 2.:
Il Consiglio federale non ha alcun motivo per intervenire presso l'UBS a proposito del signor Meili, poiché si tratta di relazioni di diritto privato, nei confronti delle quali non prende posizione.
Ad 3.:
La polizia del Canton Argovia tenne conto della richiesta del signor Meili, preoccupato per le lettere minatorie che gli erano state destinate, ed esaminò la gravità della minaccia e la necessità di eventuali misure di protezione. Giunse tuttavia alla conclusione che, eccezion fatta per un pattugliamento più assiduo del quartiere in cui risiedeva la famiglia Meili, il caso non richiedeva ulteriori provvedimenti, in modo particolare nessuna protezione personale.
Ad 4.:
Il Consiglio federale constata che, in seguito a quanto accaduto nella sala del tritacarta dell'UBS, dove il signor Meili fungeva da guardiano, la Wache AG (la ditta che lo impiegava) ha giudicato opportuno licenziarlo. Il Consiglio federale è dispiaciuto che la famiglia Meili abbia subito attacchi verbali, la cui virulenza è stata conseguenza soprattutto dell'impatto emozionale che il caso ha avuto sull'opinione pubblica. Questo non toglie che l'affermazione secondo cui in Svizzera non si difendano i diritti fondamentali e non si onorino i diritti dell'uomo risulti quantomeno grottesca. A questo proposito va sottolineato con chiarezza che se la famiglia Meili ha ritenuto necessario emigrare, ha semplicemente fatto uso della propria libertà personale.
Risposta del Consiglio federale.