97.1184 · Interrogazione ordinaria · 1997-12-18
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Le assicurazioni sociali fanno parte dei negoziati con l'UE sulla libera circolazione delle persone. Concretamente si tratta, come a suo tempo per lo SEE, della collaborazione della Svizzera al diritto di coordinamento al riguardo in vigore tra gli Stati UE. Tale diritto è simile a una convenzione multilaterale in materia di assicurazioni sociali e sostituirebbe le convenzioni bilaterali vigenti sulle assicurazioni sociali concluse con gli Stati UE. Tutti i rami delle assicurazioni sociali sono interessati.
Le regolamentazioni concernenti l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché l'assicurazione contro gli infortuni corrispondono pienamente a quelle bilaterali applicate da parecchi anni. Non appena vanno oltre tali regolamentazioni oppure riguardano altri rami quali la previdenza professionale, gli assegni familiari e altre prestazioni cantonali si applicheranno le stesse soluzioni previste nell'accordo SEE. Per quanto riguarda i costi supplementari causati in proposito si può rinviare alle relative spiegazioni contenute nel messaggio SEE.
Riguardo ai negoziati settoriali si sono dapprima dovute risolvere alcune questioni riguardanti i settori dell'assicurazione malattia, poiché in Svizzera è entrata in vigore una nuova legge, e dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Assicurazione malattie
Assicurazione malattie per determinate persone all'estero
Gli Stati UE praticano due sistemi diversi per coprire le spese in caso di malattia. In alcuni paesi esiste un servizio di salute pubblica statale, finanziato tramite le imposte, per l'insieme della popolazione residente, negli altri un'assicurazione malattie per i salariati presso cui sono assicurati anche i membri della famiglia del salariato che non esercitano un'attività lucrativa. I pensionati e i membri delle loro famiglie sono affiliati ad un'assicurazione malattie particolare. In Svizzera, invece, ogni persona residente è assicurata individualmente, indipendentemente dall'occupazione.
Affinché i membri della famiglia, che vivono in uno Stato UE, di un cittadino UE che lavora in Svizzera siano protetti in caso di malattia, la Svizzera deve dare loro la possibilità di assicurarsi in Svizzera e di beneficiare delle prestazioni medico-farmaceutiche nel paese in cui risiedono. Le trattative sono ancora in corso. Non si tratta in nessun caso di creare un'assicurazione gratuita per le persone all'estero, ma piuttosto di porsi le domande seguenti: come si devono calcolare i premi assicurativi per queste persone, considerate le differenze di struttura esistenti tra la Svizzera e i paesi di residenza in quanto a costi e prestazioni? Vi sono casi in cui le condizioni poste per concedere riduzioni dei premi sarebbero adempite? Quali sono queste condizioni? Attualmente non è possibile dire se da tale assicurazione estera risulteranno costi per l'ente pubblico.
Tariffe ospedaliere in caso di trattamenti urgenti durante le vacanze trascorse in Svizzera
Se una persona assicurata in uno Stato UE necessita di cure mediche o ospedaliere in un altro Stato UE, l'assicuratore-malattie deve assumere le spese conformemente al diritto di coordinamento CEE. Di conseguenza, le persone assicurate in uno Stato UE, che durante le ferie in Svizzera necessitano urgentemente di cure ospedaliere, dovrebbero essere trattate come assicurati svizzeri. I costi sono assunti dalla cassa malati estera della persona ammalata.
Al momento delle trattative si deve ancora determinare quale tariffa ospedaliera (tariffa per pazienti residenti in un altro Cantone come nel caso dello SEE oppure tariffa per pazienti residenti nel Cantone in questione) debba essere fatturata alla cassa malati estera. Anche in questo caso non è attualmente possibile effettuare valutazioni precise sui costi poiché, per mancanza di esperienza, non si possono stimare il numero dei possibili casi e la loro ripartizione sui Cantoni. Una valutazione approssimativa basata sulla vigente regolamentazione d'aiuto reciproco in materia di prestazioni conclusa con la Germania e sul numero dei pernottamenti in Svizzera di turisti provenienti dall'estero mostra comunque che non si devono prevedere costi supplementari eccessivi.
Inoltre, il finanziamento delle spese amministrative e di quelle dovute agli interessi per il prefinanziamento dell'aiuto reciproco in materia di prestazioni in Svizzera è già regolato nella legge federale sull'assicurazione malattie e nella relativa ordinanza. Gli assicuratori-malattie prendono a carico le spese amministrative e la Confederazione quelle dovute agli interessi. Non si deve comunque dimenticare che gli assicurati presso assicuratori-malattie svizzeri che trascorrono le vacanze in uno Stato UE possono parimenti approfittare dei vantaggi dell'aiuto reciproco in materia di prestazioni visto che in caso di trattamento ospedaliero in uno Stato UE potranno beneficiare della tariffa sociale del paese in cui è stato effettuato il trattamento.
Assicurazione contro la disoccupazione
Restituzione dei contributi versati dai frontalieri all'assicurazione contro la disoccupazione
Attualmente, conformemente a convenzioni bilaterali, la Svizzera rimborsa agli Stati confinanti una parte dei contributi versati dai frontalieri all'assicurazione contro la disoccupazione. Per il 1996 sono stati restituiti circa 205 milioni di franchi svizzeri.
La Germania, la Francia e l'Austria vorrebbero proseguire con questi accordi bilaterali, almeno per la durata dei periodi transitori previsti nella convenzione fino all'introduzione della libera circolazione delle persone. L'Italia vorrebbe mantenere tale regolamentazione anche dopo la scadenza dei periodi transitori.
Il diritto CEE non prevede il rimborso allo Stato confinante dei contributi versati all'assicurazione contro la disoccupazione da parte dei frontalieri. Attualmente la Svizzera discute con l'UE sulla questione se e fino a che punto, durante il periodo transitorio, si possa giustificare una deroga dall'"acquis communautaire" nell'ambito della circolazione delle persone.
Esportazione delle indennità di disoccupazione a favore di dimoranti temporanei e stagionali
L'UE, in particolare il Portogallo e la Spagna, ha inoltre chiesto che sia la Svizzera, durante il periodo transitorio previsto nell'accordo, a pagare l'indennità di disoccupazione ai dimoranti temporanei (salariati con un contratto di lavoro la cui durata è inferiore ad un anno) e agli stagionali che alla scadenza del loro contratto di lavoro non trovano più un'occupazione in Svizzera e quindi ritornano nel loro paese d'origine per essere anche lì disoccupati.
Le disposizioni legislative comunitarie sul coordinamento dei diversi sistemi di assicurazione contro la disoccupazione negli Stati membri prevedono l'esportazione di prestazioni durante tre mesi al massimo. La richiesta dell'UE non corrisponde quindi alle regole del libero passaggio.
Attualmente i salariati con un permesso di dimora temporaneo o stagionale ricevono, in Svizzera, indennità di disoccupazione al massimo fino alla scadenza del permesso di dimora rilasciato inizialmente.
Dal punto di vista odierno i costi che la richiesta dell'UE causerebbe non possono essere resi in cifre. Da un lato, l'UE non ne ha ancora regolato i dettagli e, dall'altro lato, non sono ancora state fatte esperienze in proposito.
La Svizzera e l'UE stanno valutando se non sia giustificato introdurre una soluzione particolare per il periodo transitorio relativo alla circolazione delle persone, durante il quale i dimoranti temporanei e gli stagionali non beneficiano ancora di tutti i diritti di libero passaggio.
Risposta del Consiglio federale.