97.1185 · Interrogazione ordinaria · 1997-12-18
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Le prescrizioni della legge sul lavoro relative alla durata del lavoro e del riposo non si applicano ai medici assistenti. Di conseguenza, ad essi non si applicano neppure le prescrizioni della legge sul lavoro concernenti la durata massima della settimana lavorativa, la durata massima quotidiana del lavoro notturno e la durata del riposo giornaliero e settimanale.
Nei confronti dei medici assistenti sono invece applicabili - perlomeno a coloro con un contratto di lavoro di diritto privato - le prescrizioni della legge sul lavoro inerenti all'igiene e pertanto anche l'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro. Sulla base di dette prescrizioni, il datore di lavoro è tra l'altro tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la salute fisica e psichica dei lavoratori. Egli deve in particolare fare in modo che siano evitati sforzi eccessivi e che il lavoro sia organizzato in modo adeguato. In questo senso, il diritto vigente offre già taluni elementi per impedire palesi abusi.
Il Consiglio federale è nondimeno cosciente del problema fondamentale di una durata eccessivamente lunga del lavoro e del tempo di presenza imposto ai medici assistenti. Tuttavia, l'estensione del campo di applicazione della legge sul lavoro a questa categoria di lavoratori non è per il momento prevista. Prima di avviare tale progetto occorrerebbe chiarire su vasta scala le conseguenze che ne deriverebbero. Occorre inoltre sottolineare che già nel 1989/90 il Consiglio federale aveva proposto di introdurre una riduzione della durata massima del lavoro settimanale mediante una revisione del vigente contratto normale di lavoro per i medici assistenti. Non fu tuttavia possibile trovare una soluzione a causa della massiccia opposizione da parte dei Cantoni. Il Consiglio federale è comunque intenzionato a riesaminare e a discutere con le cerchie interessate le possibilità di miglioramento delle condizioni di lavoro dei medici assistenti e le relative conseguenze.
Risposta del Consiglio federale.