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97.1187 · Interrogazione ordinaria · 1997-12-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.Il Consiglio federale nell'ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 24 gennaio 1996, ha già stabilito i valori limite degli stimoli sonori. Detta ordinanza è applicabile in particolare alle sale cinematografiche. Chi organizza manifestazioni è tenuto a limitare le emissioni foniche in modo che le immissioni prodotte nel corso della manifestazione stessa non superino il livello LAeq di 93 dB mediato sull'arco di 60 minuti. L'applicazione di questa ordinanza è competenza dei Cantoni. Dalle indicazioni fornite dall'autorità di esecuzione del Cantone di Basilea-Città, il livello sonoro di diverse proiezioni cinematografiche è stato sottoposto a misurazioni. Il livello massimo misurato è stato di 85 dB, ossia nettamente inferiore al valore limite. Negli altri Cantoni, il livello sonoro durante le proiezioni cinematografiche dovrebbe aggirarsi intorno a valori simili.

2.La sensibilità ai rumori è molto diversa a seconda dell'individuo e un'immissione di 85 dB può essere fastidiosa, nonostante che un tale livello sonoro non rappresenti ancora un pericolo di danno duraturo all'udito. Un obbligo di dichiarazione del livello sonore di manifestazioni non è stato previsto nell'ordinanza sugli stimoli sonori ed i raggi laser e non sarebbe neppure opportuno. L'introduzione di un tale obbligo provocherebbe una valanga di dichiarazioni e non sarebbe nemmeno giustificata dal profilo della politica sanitaria. L'ordinanza sugli stimoli sonori ed i raggi laser già oggi esige che le manifestazioni con un livello sonoro da 93 a 100 dB(A) debbano essere autorizzate. In questi casi deve esse richiamata in maniera adeguata l'attenzione del pubblico sui possibili danni all'udito.

Risposta del Consiglio federale.

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