97.3061 · Interpellanza urgente · 1997-03-04
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il 12 febbraio 1997, nella prospettiva di costituire un fondo umanitario, il Consiglio federale ha deciso di adottare una procedura in due fasi.
In una prima fase, di attuazione immediata, ha istituito un fondo speciale ai sensi della legge sulle finanze della Confederazione, che sarà alimentato per mezzo di liberalità delle banche e di altri settori dell'economia. Anche la Banca nazionale svizzera intende fornire un contributo. Tale fondo speciale mira a sostenere le vittime dell'Olocausto/Shoa e i loro discendenti che si trovano nel bisogno. La relativa ordinanza del Consiglio federale è entrata in vigore il 1° marzo 1997.
Il 5 marzo 1997, il presidente della Confederazione ha proposto, davanti alle Camere riunite e in nome del Consiglio federale, la creazione di una fondazione svizzera per la solidarietà. Con tale fondazione, a carattere permanente e orientata verso il futuro, s'intende rafforzare la tradizione umanitaria e di solidarietà del nostro Paese. Scopo centrale della fondazione è la promozione del senso civico e della solidarietà, alleviando i casi di bisogno umani incolpevoli in Patria e all'estero.
Come prospettato dall'interpellanza, dovrebbero poter essere sostenute anche azioni generali per la prevenzione dei casi di bisogno umani incolpevoli e per la promozione dei diritti dell'uomo.
In vista delle celebrazioni del 1998, il Consiglio federale intende parallelamente predisporre, mediante una procedura accelerata, le basi legali necessarie alla creazione della fondazione e presentare il più presto possibile al Parlamento i relativi atti legislativi.
Risposta del Consiglio federale.