97.3290 · Interpellanza · 1997-06-12
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1.Se al DMF non occorre più un impianto o un determinato terreno ed esso può essere venduto, in primo luogo sono tenuti in considerazione gli ex proprietari espropriati che fanno valere un diritto di retrocessione giusta l'articolo 102 della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione. Se non è il caso, il Centro di coordinamento delle costruzioni civili dell'Amministrazione federale delle finanze accerta se vi sono fabbisogni in materia da parte della Confederazione. Qualora il terreno sia destinato alla vendita, è necessario tenere in considerazione i diritti di riscatto o di prelazione fissati per contratto. Nel caso di fondi agricoli sono prioritarie le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR). In tale contesto, hanno effetto restrittivo segnatamente il diritto di prelazione dell'affittuario e l'onere della vendita a coltivatori diretti. I terreni non più utilizzati per scopi militari vengono venduti soltanto dopo il rilascio delle necessarie autorizzazioni civili. Spesso però, devono ancora essere create le premesse pianificatorie per un'utilizzazione dei fondi conforme ai piani delle zone. Anche per tale motivo, il Cantone e i Comuni interessati vengono informati caso per caso dal DMF in merito alle vendite previste.
Laddove non è applicato il diritto fondiario rurale, oppure si rinuncia al diritto di prelazione nel senso della LDFR, la determinazione del valore viene lasciata al mercato. Per principio, i fondi da vendere vengono messi pubblicamente all'incanto. Se ciò non appare opportuno, come per esempio nel caso di particelle troppo piccole o non commerciabili, il valore venale del fondo è stimato da una commissione di stima.
Dopo la cessazione dell'attività in dieci aerodromi militari è stata ripetutamente formulata la richiesta di cedere i fondi gratuitamente, o almeno a prezzo ridotto, per compensare le immissioni foniche o d'altro genere. Per fare questo mancano le basi legali; inoltre, tali riduzioni di prezzo sarebbero contrarie alla legge federale sulle finanze della Confederazione. A ciò si aggiunge il fatto che gli aerodromi soppressi erano in funzione soltanto durante i corsi di ripetizione delle formazioni d'aviazione ivi stazionate; su alcuni aerodromi non ha mai avuto luogo un esercizio di volo con aviogetti oppure ciò non avveniva più da tempo. I pagamenti a posteriori per le immissioni del passato sarebbero in palese contraddizione con il fatto che, per le zone vicine agli aerodromi militari in esercizio tutto l'anno, non possono essere versati contributi finanziari.
La liquidazione di impianti militari soppressi si estenderà su un arco di tempo di oltre dieci anni. Gran parte degli impianti e dei fondi potrà essere svincolato soltanto dopo il 2000. Le possibili entrate non possono attualmente essere quantificate. I ricavi delle vendite di terreni e costruzioni del DMF variano fortemente da un anno all'altro. Nei consuntivi della Confederazione degli ultimi anni sono registrati i seguenti ricavi da vendite di terreni del DMF:
199110,3 milioni di franchi
199211,5 milioni di franchi
1993 4,1 milioni di franchi
1994 3,2 milioni di franchi
1995 5,1 milioni di franchi
199610,3 milioni di franchi.
2.Conformemente all'articolo 38 capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea, se gli interessi militari lo consentono, gli aerodromi militari sono aperti anche all'aviazione civile. Perciò, con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, alcuni aerodromi militari sono a disposizione dell'aviazione civile. Tra loro figurano anche otto degli aerodromi sui quali non è più svolto il servizio di volo militare. Secondo l'articolo 4 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica, i Cantoni sottopongono le domande di autorizzazione ai Comuni e agli altri interessati per consultazione. La procedura di autorizzazione non prevede votazioni o consultazioni popolari.
3.L'allegato 14 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente subordina a un esame dell'impatto sull'ambiente la concessione dell'autorizzazione di costruzione e d'esercizio per campi d'aviazione con oltre 15'000 movimenti l'anno e per eliporti con oltre 1'000 movimenti l'anno. Negli altri casi, conformemente all'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica, occorre dimostrare che le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente sono rispettate.
4.Il piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica è in fase di elaborazione. Conformemente all'articolo 13 della legge federale sulla pianificazione del territorio, esso è lo strumento della Confederazione per la pianificazione e il coordinamento globali delle sue attività d'incidenza territoriale nell'ambito dell'infrastruttura aeronautica. In particolare, esso
- definirà una politica territoriale coerente in materia di infrastruttura aeronautica,
- garantirà il coordinamento con le altre attività d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni,
- assicurerà la collaborazione sia in seno alla Confederazione sia con i Cantoni e gli organi competenti dei Paesi limitrofi.
Il piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica comprenderà tutte le infrastrutture utili all'aviazione civile, segnatamente tutti gli aerodromi e gli impianti della sicurezza aerea a ubicazione vincolata. Esso includerà dunque anche gli aerodromi militari con l'autorizzazione per l'esercizio di volo civile e gli ex aerodromi militari a disposizione dell'aviazione civile.
5.Gli impianti che non possono più essere utilizzati per scopi militari o civili vengono demoliti oppure l'area è ripristinata nel suo stato originale, sempre che ciò sia opportuno e che gli impianti non debbano essere conservati per i posteri per motivi storici, culturali o ecologici. Un gruppo di lavoro con rappresentanti del DMF e del DFI sta attualmente allestendo un inventario di tutti gli impianti interessanti sotto questi aspetti. Per le opere di grandi dimensioni è allestito un progetto specifico, nel quale devono essere considerate anche le questioni relative alla protezione dell'ambiente e della natura, inclusa la possibile valorizzazione dal punto di vista naturalistico. I crediti necessari sono iscritti nel bilancio annuale del DMF.
Indipendentemente dalla liquidazione di impianti militari non più utilizzati, il DMF sta allestendo per tutti i terreni un catasto dei siti potenzialmente inquinati. Quando sarà completato, esso conterrà tutte le aree sospettate di essere state inquinate da attività militari. Esso servirà a valutare la situazione per quanto concerne i siti inquinati e segnatamente a determinare i siti che devono essere risanati. Il catasto del DMF dei siti potenzialmente inquinati sarà accessibile al pubblico, ad eccezione degli impianti classificati.
Uno studio di base che informi sullo stato degli impianti e indichi gli eventuali costi per la rinaturalizzazione non può attualmente essere allestito. Fino a quando il piano settoriale delle infrastrutture aeronautiche non sarà ultimato, non sarà possibile decidere in merito al ripristino dello stato originale delle piste di ex aerodromi militari.
6.La liquidazione di impianti militari non più utilizzati è, come indicato al punto 1, un processo pluriennale, che nel frattempo è stato avviato. Le relative basi legali esistono. Il Consiglio federale non vede alcun motivo per presentare alle Camere federali un messaggio o un rapporto. Il pubblico sarà informato regolarmente sullo stato della liquidazione.
Risposta del Consiglio federale.