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97.3405 · Interpellanza · 1997-09-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

ad domande 1 - 3

Nel caso del rimpatrio di cinque cittadini provenienti dalla Gambia, ai quali era stata respinta la domanda d'asilo, mediante un volo charter a destinazione di Banjul (Repubblica della Gambia), preparato dalla polizia del Canton Berna, quale autorità d'esecuzione, e dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) in collaborazione con l'ambasciata svizzera di Dakar, competente per questo Paese africano, si tratta di un caso isolato particolare ed estremamente complesso. In altri Cantoni non si sono sinora verificati rimpatrii paragonabili a quelli delI'1 e 2 settembre 1997.

In occasione dell'ora delle domande del 29 settembre e del 6 ottobre 1997 il Consiglio federale esponeva i retroscena del rimpatrio nonché i motivi di questo fallimento (domande 97.5128 Maspoli e 97.5150 Rychen). il Consiglio federale osserva a titolo complementare quanto segue:

I cittadini della Gambia interessati dal rimpatrio forzato non erano soltanto richiedenti l'asilo, la cui domanda era stata respinta; quattro di loro nel nostro Paese si erano resi autori di infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti. Ripetuti tentativi di rimpatrio, antecedenti quello effettuato il 1° settembre 1997, per quattro delle cinque persone in causa, sono tutti falliti per la resistenza e la renitenza particolarmente veemente - sia verbale sia fisica - da parte degli interessati durante le operazioni d'imbarco sugli aerei di linea. Per riguardo degli altri passeggeri e per tutelare la loro sicurezza a bordo, i comandanti di volo si sono rifiutati di trasportare queste persone verso l'Africa occidentale.

Il rimpatrio forzato mediante volo charter si è rivelato l'unica soluzione percorribile, dopo che le competenti autorità d'esecuzione come pure l'UFR avevano eseguito un'accurata analisi dei costi. I provvedimenti particolarmente dispendiosi adottati dalla polizia del Canton Berna per quel che concerne la scelta e l'impiego dei mezzi, la garanzia della sicurezza di volo nonché la preparazione dell'azione di rimpatrio erano adeguati alla particolare situazione del caso in questione. L'azione era nell'interesse superiore di un'esecuzione conseguente e quindi credibile degli allontanamenti cresciuti in giudicato.

ad domanda 4

Il 1° febbraio 1995 è entrata in vigore la legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri. Conseguentemente è stato abrogato l'istituto dell'internamento degli stranieri quale misura sostitutiva privativa della libertà, poiché - vista la giurisprudenza degli organi di Strasburgo in merito all'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - sul piano giuridico era inammissibile. L'internamento è stato sostituito con le misure privative della libertà quali la carcerazione preliminare e la carcerazione in vista di sfratto (in totale 12 mesi al massimo) e con le misure d'imposizione del territorio e di divieto d'accesso a un dato territorio. Scopo determinante della legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri sono la lotta agli abusi e la garanzia di un'esecuzione efficace delle decisioni d'allontanamento e d'espulsione di richiedenti l'asilo, la cui domanda è stata respinta, e di stranieri che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblico.

Per quel che concerne il trattamento dei richiedenti l'asilo passibili di pena occorre partire dal principio che un procedimento penale nei confronti di uno straniero aperto in primis in Svizzera deve essere condotto in Svizzera e la pena o la misura pronunciate quivi anche eseguite.

ad domanda 5

Dall'inizio degli anni Novanta il Consiglio federale ha preso a differenti livelli misure di natura legale, organizzativa nonché strategica per ovviare ai problemi e agli abusi che andavano delineandosi segnatamente nell'ambito dell'esecuzione. Queste misure vanno applicate e attuate in modo conseguente anche in futuro. Il Consiglio federale rimanda a tal riguardo alla sua presa di posizione del 17 settembre 1997 in merito al postulato Freund (97.3362) nonché alla sua risposta del 28 maggio 1997 all'interpellanza Fehr (97.3099).

ad domanda 6

Il Consiglio federale è cosciente del fatto che gli assistenti cantonali sono sovente confrontati a compiti particolarmente difficili quando devono occuparsi di richiedenti l'asilo renitenti e, in parte, aggressivi. A vari livelli sono stati presi provvedimenti per sanzionare siffatti comportamenti intollerabili. In materia procedurale le domande d'asilo di persone renitenti o dal comportamento asociale sono trattate in modo prioritario. Al momento di promulgare la legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri è stato esaurito l'intero margine di manovra a disposizione dello Stato di diritto per quel che concerne le misure limitative e privative della libertà.

Ulteriori possibilità di sanzioni sussistono nell'ambito di misure assistenziali, le quali tuttavia secondo la giurisprudenza del Tribunale federale devono rispettare il principio della proporzionalità (segnatamente il rifiuto o la revoca delle prestazioni assistenziali).

Della problematica concernente l'asocialità e la punibilità di richiedenti l'asilo si è per esempio tenuto conto in occasione dell'applicazione dell'accordo di riaccettazione con la Repubblica federale di Jugoslavia, del 3 luglio 1997, rendendo possibile in modo prioritario l'esecuzione dell'allontanamento di persone che si sono rese autrici di reati o si sono comportate in modo asociale.

In questo contesto occorre pure rilevare che, in occasione dell'ultima riunione dei coordinatori in materia d'asilo, i pertinenti servizi della Confederazione e dei Cantoni si sono occupati del crescente ricorso alla violenza all'interno dei centri per richiedenti l'asilo. Unanimemente è stato constatato che un modo di procedere coordinato da parte delle istanze federali e cantonali è indispensabile. La commissione paritetica dei direttori cantonali dell'assistenza nonché di giustizia e polizia, responsabile di questo settore, nel corso della sua prossima seduta del mese di febbraio 1998 deciderà in merito all'istituzione di un gruppo di lavoro tenendo conto delle prime esperienze pratiche nonché dei primi risultati in materia di applicazione dell'accordo di riaccettazione con la Repubblica federale di Jugoslavia.

ad domanda 7

Il Consiglio federale non è finora venuto a conoscenza di simili casi. Per quel che concerne il ricorso abusivo alle prestazioni d'assistenza da parte di richiedenti l'asilo, che si sono comportati in modo asociale, occorre tuttavia rammentare la competenza in materia d'assistenza dei Cantoni. In base al principio della sussidiarietà, la Confederazione, nei confronti dei Cantoni, si limita a erogare sovvenzioni e a rimborsare le spese d'assistenza di quest'ultimi soltanto in caso di richiedenti l'asilo indigenti al cui sostentamento non debbano provvedere terzi. E' dunque compito dei Cantoni chiarire nel singolo caso l'indigenza come pure impedire e, se del caso sanzionare, abusi come quelli addotti dall'interpellante.

Risposta del Consiglio federale.

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