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97.3431 · Interpellanza · 1997-09-29

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

I contributi di gestione (contributi di pendenza e di estivazione) erano stati introdotti nel 1980 allo scopo di compensare le difficoltà, rispettivamente gli elevati costi di produzione nelle zone meno favorite e di ridurre il divario reddituale dell'agricoltura di montagna. Allora il Consiglio federale non aveva ritenuto necessario sostenere ulteriormente la viticoltura accordando contributi per terreni in pendenza e in forte pendenza. Considerate le condizioni economiche di quegli anni, gran parte delle superfici viticole in pendenza, protette dal catasto viticolo, potevano essere classificate più come zone favorite che sfavorite.

Oggigiorno in seguito alle mutate condizioni quadro (accordo OMC) e alla nuova politica agricola anche la viticoltura si trova confrontata con nuove sfide che richiedono una nuova valutazione specie per quelle regioni in cui la gestione del suolo è particolarmente difficile. Il Consiglio federale è perfettamente consapevole del significato della viticoltura e del suo contributo al mantenimento del paesaggio colturale nonché della funzionalità dello spazio rurale. L'articolo 71 capoverso 3 del disegno della nuova legge sull'agricoltura prevede la possibilità di graduare i contributi di pendenza a seconda del tipo di sfruttamento del suolo, il che rende possibile un sostegno alla viticoltura nelle zone in pendenza e in forte pendenza sempreché vi sia la prova che siano state fornite le prestazioni ecologiche giusta l'articolo 67 capoverso 2 del disegno. Il Consiglio federale prevede, se del caso, di applicare in tal senso la disposizione precitata.

Domanda 1

Una graduazione degli altri pagamenti diretti generali a seconda del tipo di sfruttamento dev'essere per principio respinta. Questi contributi servono in primo luogo a indennizzare prestazioni d'interesse generale ai sensi della Costituzione federale. Tali prestazioni non aumentano se una superficie viene gestita in modo più intensivo. I contributi vanno quindi strutturati indipendentemente dalla produzione, dal tipo di coltura nonché dalla sua intensità. L'impegno supplementare che comportano le colture speciali in lavoro e capitale va coperto con il ricavo di mercato.

Domanda 2

Una graduazione dei pagamenti diretti a seconda dell'"unità di manodopera standardizzata per ettaro" è pure da respingere per le medesime considerazioni di fondo. Includere il fabbisogno di manodopera favorirebbe non soltanto i settori aziendali della produzione vegetale molto impegnativi dal profilo del lavoro, ma anche quelli dediti alla detenzione degli animali. Nei casi di colture meno intensive e di forme di gestione maggiormente estensive (come lo sfruttamento estensivo degli erbai) l'indennizzo delle prestazioni d'interesse generale sarebbe inferiore. Oltre ad una minore trasparenza e semplicità vi sarebbero da temere indesiderati effetti di orientamento della produzione. Un allargamento dei settori aziendali che richiedono molto lavoro potrebbe portare a una sovraproduzione con corrispondente calo dei prezzi e di reddito che supererebbero i contributi supplementari. L'"unità di manodopera standardizzata" può costituire un criterio adeguato per definire le cosiddette aziende amatoriali e per limitare i pagamenti diretti impedendo le rendite, ma non come misura di riferimento per calcolare i contributi. E' anche per queste ragioni che, in occasione del dibattito concernente la Politica agricola 2002, il Consiglio nazionale ha chiaramente respinto proposte in questa direzione.

Risposta del Consiglio federale.