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97.3442 · Interpellanza · 1997-10-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.Fondandosi su decisioni scaturite dalla ventottesima Conferenza generale, il Direttore generale dell'UNESCO ha convocato una Conferenza d'esperti governativi. Quest'ultima si è svolta dal 22 al 25 luglio 1997 a Parigi. Vi hanno partecipato, unitamente alla Svizzera, 83 Paesi (81 Stati membri, gli Stati Uniti e la Santa Sede quali osservatori) e diverse organizzazioni non governative. Scopo della Conferenza era la messa a punto del progetto di Dichiarazione elaborato dal Comitato internazionale di bioetica (Comité International de bioétique, CIB). Per preparare la partecipazione alla Conferenza, l'Amministrazione federale ha effettuato una procedura di consultazione interna alla quale hanno partecipato uffici e servizi interessati (Sezione cultura e UNESCO nonché - nell'ambito dei diritti dell'uomo - Divisione politica IV e Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, Ufficio federale della sanità pubblica, Ufficio federale dell'educazione e della scienza, Ufficio federale di giustizia, ecc.). Inoltre si è tenuto conto di prese di posizione nonché di rapporti esterni. La Dichiarazione è stata adottata l'11 novembre 1997 dalla ventinovesima Conferenza generale dell'UNESCO.

La Svizzera ha auspicato, sia in occasione delle sue prese di posizione scritte all'attenzione della Conferenza di esperti governativi sia nel corso dei suoi interventi orali, l'istituzione di una Dichiarazione universale. Essa ha tuttavia anche sottolineato il disciplinamento ancora insufficiente di numerose problematiche - come per esempio la protezione particolare dei gruppi d'individui più vulnerabili - e ha espresso l'auspicio che siano adottate direttive o divieti generali più precisi - segnatamente riguardo alla clonazione dell'essere umano - e che siano fissate in modo più chiaro le condizioni d'intervento sul genoma umano.

2.Il testo della Dichiarazione sarà presumibilmente tradotto nelle quattro lingue nazionali affinché il pubblico possa prenderne conoscenza.

La Commissione nazionale svizzera per l'UNESCO esamina attualmente la possibilità d'organizzare nel 1998 o nel 1999 un seminario sulla diffusione dell'informazione. Lo scopo è di sensibilizzare attraverso un dibattito democratico l'opinione pubblica in merito alla complessità dell'argomento e alle implicazioni che questa tematica comporta per la nostra società e - nell'ottica di una globalizzazione delle relazioni Nord-Sud - per quelle dei Paesi in via di sviluppo.

3.Il CIB, istituito nel 1993, si compone attualmente di 52 membri ed è presieduto dalla signora Noëlle Lenoir (membro del Consiglio Costituzionale francese). All'interno di questo Comitato non sono rappresentati i singoli Paesi, bensì soltanto singole persone in possesso di conoscenze specifiche relative alle diverse discipline scientifiche e umanistiche. Queste persone sono state chiamate a far parte del CIB non in rappresentanza del loro Paese d'origine, bensì in veste di esperti indipendenti. Dei membri fanno tra l'altro parte Mohammed Bedjaoui (presidente della Corte internazionale di giustizia, Den Haag), Ernst Benda (già presidente della Corte costituzionale tedesca) nonché personalità insignite del Premio Nobel come Sidney Altman, Jean Dausset e Christian de Duve. Il CIB, la cui costituzione era stata decisa dagli Stati membri dell'UNESCO in occasione della ventisettesima Conferenza generale, è stato convocato dal Direttore generale dell'UNESCO. Dotato unicamente di competenze consultive, esso elabora - su mandato - i pertinenti documenti all'attenzione dell'UNESCO. Decisioni vere e proprie - sottoposte alla Conferenza generale - sono state prese dalla Conferenza di esperti governativi.

4.La formulazione inizialmente scelta dal CIB ("Le génome humain est patrimoine commun de l'humanité") è stata oggetto di critica da parte di diversi Paesi - tra cui anche la Svizzera - in occasione della Conferenza di esperti governativi, poiché essa non approfondisce le conseguenze giuridiche; inoltre il concetto di patrimonio umano elaborato in diritto internazionale non può essere senz'altro applicato al genoma umano. Si è tenuto conto di codeste critiche facendo ora espressamente riferimento al carattere simbolico di questa qualifica. La differenza rispetto alla nozione giuridica di patrimonio comune dell'umanità è ora sottolineata anche linguisticamente (art. 1, secondo periodo: "Dans un sens symbolique, il est patrimoine de l'humanité"). Tale disposizione segue un principio al quale si rifà anche la Convenzione sulla diversità biologica (RS 0.451.43) - e al quale rinvia la Dichiarazione sul genoma umano nel suo preambolo - segnatamente quello della protezione della diversità biologica (o nel presente caso di quella genetica) da intendersi come "preoccupazione comune dell'umanità" che deve essere "conservata a vantaggio delle generazioni presenti e future" (preambolo della Convenzione sulla diversità biologica). La nuova formulazione vuole sottolineare la responsabilità fondamentale, che poggia su principi etici, della comunità internazionale rispettivamente delle cerchie direttamente interessate (ricercatori ecc.) nell'utilizzare il genoma umano.

5.La Dichiarazione non possiede valore giuridico vincolante. Essa enuncia principi generali che hanno una portata prevalentemente politica ed etica. Non sono previste forme di sanzione. Nonostante ciò è previsto un controllo dell'applicazione della Dichiarazione da parte del Comitato internazionale di bioetica. Esso potrà formulare raccomandazioni all'indirizzo della Conferenza generale dell'UNESCO nonché pareri sull'applicazione data alla Dichiarazione.

6.Conformemente all'articolo 24novies capoverso 2 lettera a della Costituzione federale, interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili. Conseguentemente l'articolo 35 del disegno di legge sulla medicina della procreazione, del 26 giugno 1996, vieta la cosiddetta terapia delle vie germinali.

7.Il diritto svizzero sui brevetti non esclude la brevettabilità d'invenzioni in materia di geni umani. Tali invenzioni devono tuttavia adempiere le medesime condizioni delle altre invenzioni; vale a dire che esse devono non soltanto costituire un'invenzione, bensì anche rispondere a criteri di novità, di attività inventiva ed essere utilizzabili industrialmente.

Così stando le cose, i geni quali esistono in natura o le semplici sequenze di geni, che non potrebbero essere utilizzati industrialmente, non possono essere oggetto di un brevetto. Inoltre la legge vieta la brevettabilità di invenzioni la cui utilizzazione sarebbe contraria all'ordine pubblico e ai buoni costumi.

Tale posizione ossequia gli obblighi internazionali della Svizzera come pure corrisponde al progetto di Direttiva dell'Unione Europea per la protezione di invenzioni della biotecnologia che il Parlamento europeo ha dibattuto in prima lettura l'estate scorsa.

8.In Svizzera l'analisi del genoma umano, in quanto attività di ricerca fondamentale, non è particolarmente promossa. Peraltro soltanto pochi gruppi lavorano in questo settore e il nostro Paese non ha aderito al progetto internazionale d'analisi del genoma umano denominato HUGO. D'altro canto tuttavia gli ambienti pubblici e privati, che si occupano di ricerca biomedica, manifestano uno spiccato interesse per le applicazioni diagnostiche e terapeutiche dell'analisi del genoma. Tale interesse ha indotto gli organi competenti a promuovere il Programma nazionale di ricerca 37 "Terapia genetica delle cellule somatiche".

I dibattiti istauratisi in Svizzera in seguito all'adozione dell'articolo 24novies della Costituzione federale e all'introduzione della relativa legislazione d'esecuzione, hanno evidenziato la necessità d'intensificare l'informazione dell'opinione pubblica in materia di biotecnologie in particolare per quel che concerne l'applicazione della genetica. Soltanto così la nostra società potrà sfruttare in modo responsabile i risultati di siffatte tecnologie e tenere sotto controllo le problematiche etiche.

E' poco probabile che la firma da parte della Svizzera della Dichiarazione dell'UNESCO determini conseguenze in materia di politica della ricerca, visto che una siffatta sottoscrizione non ha la portata di un'adesione a una convenzione internazionale.

9.Il previsto avamprogetto di legge federale in merito all'analisi del genoma umano prevede l'applicazione senza modificazione dell'articolo 321bis CP sul segreto professionale in materia di ricerca medica.

10. Paesi particolarmente colpiti da malattie genetiche devono effettivamente poter contare sulla solidarietà. In parte questi Paesi sono tra i più poveri. Come tali essi sono particolarmente esposti a pressioni specialmente di natura economica. Sovente essi sono sprovvisti o poco dotati di armi a livello legislativo per proteggere le loro popolazioni da determinati abusi, segnatamente dall'attuazione di certe ricerche scientifiche eticamente ambigue, dallo sfruttamento di determinate sofferenze a fini commerciali, ecc. Una presa di posizione internazionale chiara e inequivocabile può di conseguenza contribuire a identificare queste problematiche e a combatterle.

I Paesi in via di sviluppo necessitano di aiuti nell'ambito della ricerca scientifica che si occupa delle malattie più pregiudizievoli per le loro popolazioni. In merito a compiti gravosi, come per esempio la ricerca in materia di malaria e tubercolosi che ancor oggi dispone di mezzi finanziari insufficienti, occorre chiedersi quale senso ha una ricerca genetica, estremamente sofisticata e onerosa. Se si desidera sostenere questi Paesi, se si vuole coadiuvare lo sviluppo di una loro attività di ricerca e farli beneficiare dei progressi tecnologici e scientifici, occorre farlo tenendo conto delle problematiche per loro prioritarie. La Svizzera si adopera attivamente e fortemente affinché meccanismi attualmente esistenti si prefiggano di ristabilire un certo equilibrio della ricerca a favore dei Paesi più poveri e di assicurare una migliore ripartizione delle risorse della ricerca finalizzata a problematiche primarie legate alla salute.

11. La Dichiarazione prevede all'articolo 8 che ogni individuo, fatte salve le pertinenti norme di diritto internazionale e nazionale, ha diritto a un risarcimento adeguato dei danni direttamente cagionati da interventi di natura genetica. Tale disposizione affida agli Stati la decisione a sapere in che modo vogliono riparare eventuali pretese. Gli aventi diritto sono tuttavia soltanto le persone direttamente oggetto di lesioni e non i loro discendenti. Una disposizione similare è stata adottata dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina all'articolo 24 ove sono previsti diritti all'indennizzo in caso di lesioni causate da interventi medici. Occorrerà esaminare a tempo debito se i disciplinamenti svizzeri in materia di responsabilità dello Stato e di responsabilità privata necessitano un adeguamento.

12. La Dichiarazione, che l'UNESCO ha elaborato, enuncia un determinato numero di principi che vogliono fornire un quadro etico ai progressi scientifici attuali. Tali principi sono tuttavia enunciati in forma molto generale e non sono giuridicamente vincolanti. Essi dovranno dunque essere concretizzati in futuro mediante disciplinamenti più precisi o una convenzione internazionale.

Risposta del Consiglio federale.

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