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97.3663 · Mozione · 1997-12-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli autori della mozione chiedono al Consiglio federale di sottoporre alle Camere federali disposizioni legali che prevedano che le persone fisiche e le persone giuridiche versino le imposte dirette nel luogo dove esse svolgono in modo preponderante le loro attività professionali e lucrative; per il Cantone di domicilio o in cui ha sede la persona giuridica sarebbe poi prevista una partecipazione adeguata a queste entrate fiscali.

Conformemente alla legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (del 14 dicembre 1990), persone fisiche e giuridiche sono assoggettate all'imposta in un unico Cantone in virtù dell'appartenenza personale (domicilio o sede) ed eventualmente in uno o più Cantoni in virtù dell'appartenenza economica.

L'assoggettamento delle persone giuridiche preclude la presenza, sia nel Cantone in cui hanno la sede che negli altri Cantoni, di infrastrutture fisse (cosiddetti stabilimenti d'impresa) dove in base alle persone attive e operatrici vengono svolte funzioni economicamente rilevanti che costituiscono una parte integrante dell'attività aziendale globale. Tutti i Cantoni con stabilimenti d'impresa partecipano così alle prestazioni d'imposta di una persona giuridica secondo le loro leggi e in particolare le loro tariffe in materia fiscale. Le regole a questo riguardo (cosiddette regole di riparto intercantonale d'imposta) poggiano sull'articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale (divieto della doppia imposta intercantonale) e, poiché la giurisprudenza federale è vigente da oltre 120 anni, sono sempre state riesaminate e se necessario adattate alle condizioni particolari del ramo specifico o dell'attività particolare. Diversi tentativi di emanare una legge d'esecuzione a livello federale su questa materia particolarmente complessa sono stati abbandonati. A volte, la Conferenza dei funzionari fiscali di Stato presenta soluzioni di concreti casi fiscali intercantonali pubblicandole in circolari. Non ci sono motivi plausibili per sostituire con una legge federale i principi sviluppati dal Tribunale federale in materia di diritto fiscale intercantonale. D'altronde, questi principi corrispondono già a quanto richiesto dagli autori della mozione.

Se una persona fisica esercita un'attività lucrativa indipendente, per quanto riguarda l'imposizione del suo reddito commerciale, valgono nel complesso le succitate regole di riparto intercantonale d'imposta per le persone giuridiche. Anche in questi casi, dunque, le richieste formulate dagli autori della mozione sono già adempite.

Voler concretizzare un concetto riguardante le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente sulla base del quale l'imposizione del reddito dovrebbe avvenire al luogo di lavoro e il Cantone di domicilio finora responsabile potrebbe pretendere solo un'adeguata partecipazione alle entrate fiscali del Cantone dove queste persone lavorano, significherebbe abbandonare completamente quei principi vigenti da sempre. Infatti, stipendio e reddito rimanente (esclusi i redditi degli immobili fuori Cantone) sono in pratica imponibili esclusivamente nel Cantone di domicilio delle cui infrastrutture dovrebbero usufruire in modo preponderante il contribuente e la sua famiglia. Non bisogna però scordare che per motivi economici, di spazio e culturali sempre più persone con un elevato reddito e appartenenti alle giovani generazioni lasciano i grossi centri dove lavorano e spostano il loro domicilio in regioni periferiche o addirittura di campagna, privando i grossi centri del substrato fiscale avuto fino a quel momento. Il fatto, però, che gli abitanti della campagna non approfittano in modo minore delle prestazioni fornite nei grossi centri rispetto agli abitanti delle grandi città, solleva giustamente la questione del cofinanziamento. In questo contesto, non va dimenticato che per le grosse città interessate dovrebbe risultare una certa compensazione finanziaria, data dal fatto che numerosi pendolari e residenti durante la settimana vi trascorreranno una parte considerevole del loro tempo libero, sostenendo l'economia locale con i loro acquisti e consumi.

Il Consiglio federale non è tuttavia a conoscenza di metodi che potrebbe raccomandare per ripartire correttamente le prestazioni d'imposta delle persone fisiche tra il luogo di lavoro e quello di domicilio. Anche se di primo acchito un tale riparto potrebbe sembrare promettente, la sua applicazione porrebbe numerosi problemi difficilmente risolvibili sul piano dell'imposizione. Soluzioni che si basano sull'esperienza fatta con i frontalieri dei nostri Paesi confinanti (ad es. prelievo di imposte alla fonte e rimborsi parziali allo Stato di domicilio) non sarebbero applicabili all'interno della Svizzera; infatti, tali soluzioni sono di regola soluzioni speciali negoziate tenendo conto delle relazioni bilaterali complessive. Occorre infine rilevare che ogni contribuente svizzero soggiace a tre sovranità che applicano aliquote d'imposta sul reddito differenti (Confederazione, Cantoni, Comuni) e che i suoi rapporti personali, in altre parole la sua capacità economica, possono essere prese in considerazione in modo corretto solo sulla base della dichiarazione d'imposta che egli deve poi inoltrare.

Il problema sollevato non può dunque essere risolto creando nuove regole sul riparto intercantonale d'imposta. Infatti, in questo caso si tratta di una perequazione degli oneri che, assieme alla perequazione delle risorse, dovrebbe costituire una delle colonne portanti della nostra perequazione finanziaria federale attualmente in revisione. A questo proposito, vi rimandiamo alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza del Gruppo socialista (97.3672) riguardante le conseguenze della megafusione UBS/SBS.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.