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97.3672 · Interpellanza · 1997-12-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Se si vuole tener conto degli oneri sopportati dai grossi centri nell'ambito della perequazione finanziaria, si pongono due domande fondamentali, una relativa alla nostra organizzazione politica e l'altra di carattere tecnico finanziario:

a. A quali livelli della nostra organizzazione avrebbe senso applicare i meccanismi di perequazione?

b. In quale modo deve essere effettuata tecnicamente la perequazione?

Anticipando la risposta alla seconda domanda, possiamo rilevare che, sulla base di una perizia effettuata nel 1994, la nuova perequazione finanziaria persegue una chiara concezione dal profilo tecnico: globalmente, risulta essere chiaramente più efficace assicurare, con misure mirate, da una parte la parificazione delle risorse (lato delle entrate) e dall'altra l'equa compensazione degli oneri (lato delle uscite), invece di voler compensare allo stesso tempo le risorse e gli oneri con lo stesso indice. Per questo, la Nuova perequazione finanziaria si basa su due nuovi strumenti principali che sono la 'perequazione delle risorse' e la 'perequazione degli oneri'.

Se lo scopo della perequazione delle risorse consiste nel ridurre le differenze di capacità finanziaria dei singoli Cantoni, la grandezza di riferimento deve imperativamente limitarsi all'indice delle risorse. Gli elementi riguardanti gli oneri non vengono presi in considerazione per una vera perequazione delle risorse. Essi, invece, costituiscono la base per calcolare la perequazione degli oneri. In questo caso, i Cantoni che approfittano delle prestazioni fornite dai Cantoni con grossi centri devono partecipare al loro finanziamento. Inoltre, con la Nuova perequazione finanziaria i Cantoni si impegnano a far pervenire i pagamenti che servono alla perequazione degli oneri a chi ha effettivamente fornito le prestazioni. Dato che gli effettivi fornitori di prestazioni sono spesso le città e i Comuni, essi parteciperanno, anche se indirettamente, alla nuova perequazione intercantonale delle risorse.

In tal modo, anche la perequazione finanziaria applicata a livello federale contribuisce alla compensazione delle prestazioni fornite in grossi centri, nella misura in cui la collettività di altri Cantoni ne approfitta. Questa considerazione risponde già in parte alla prima domanda fondamentale. La perequazione degli oneri deve includere anche il livello intracantonale, ossia il rapporto Cantone - Comuni e quello dei Comuni fra loro. La nostra organizzazione politica non permette alla Confederazione di emanare prescrizioni in materia. Tuttavia, la nuova perequazione finanziaria prevede che i Cantoni si impegnino ad applicare i principi vigenti a livello federale anche sul piano intracantonale. Ciò vale anche per la perequazione degli oneri. Un conseguente adeguamento dei Cantoni ai principi della Nuova perequazione finanziaria dovrebbe infine permettere l'applicazione anche a livello intracantonale di una perequazione delle risorse conformemente al modello federale.

Questo pacchetto di misure permetterà alla Nuova perequazione finanziaria di tener conto, entro un periodo ragionevole, anche delle richieste giustificate delle grandi città riguardo all'equilibrio degli oneri a loro carico e di placare sensibilmente i conseguenti problemi finanziari.

2. Il Consiglio federale non è a conoscenza di metodi che potrebbe raccomandare per ripartire correttamente le prestazioni d'imposta delle persone fisiche tra il luogo di lavoro e quello di domicilio. Anche se di primo acchito una tale ripartizione potrebbe sembrare promettente, la sua applicazione porrebbe numerosi problemi difficilmente risolvibili sul piano dell'imposizione. Così, ad esempio, l'introduzione di un'imposta alla fonte per salariati da prelevare sul posto di lavoro non costituisce uno strumento complementare utile alla perequazione intercantonale o regionale. Un'imposta alla fonte non comporterebbe minori oneri né per i contribuenti né per l'amministrazione, poiché i contribuenti dovrebbero continuare a riempire e spedire una dichiarazione d'imposta. Inoltre, il sistema fiscale svizzero, con le sue tre sovranità fiscali, renderebbe molto difficile se non impossibile stabilire una tariffa fiscale adeguata e accettabile per tutte le parti di un'imposta alla fonte. Nella sua risposta dell'8 settembre 1993 al postulato (93.3288) Wyss Paul il Consiglio federale si è già occupato in modo approfondito della questione.

Risposta del Consiglio federale.