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97.3673 · Interpellanza · 1997-12-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In primo luogo occorre rilevare che il mandato costituzionale di armonizzazione fiscale si limita ad un'armonizzazione puramente formale. Su questa base il Consiglio federale nel 1993 ha presentato alle Camere federali un messaggio su una completa armonizzazione formale delle imposte. Le Camere federali si poterono decidere per il passaggio al sistema di tassazione annuale con computo attuale soltanto per le persone giuridiche. Per le persone fisiche le Camere decisero, contrariamente alla proposta del Consiglio federale che anche in questo caso prevedeva esclusivamente la tassazione annuale con computo attuale, di ammettere anche la tassazione biennale con calcolo basato sul reddito presunto.

Nel suddetto messaggio il Consiglio federale ha trattato anche la questione di un'imposta sugli utili in capitale da sostanza mobiliare privata ed ha proposto - d'intesa con la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) - l'introduzione di un'imposta sugli utili da partecipazioni (per Confederazione, Cantoni e Comuni). Secondo questa proposta gli utili da partecipazioni sarebbero stati tassati. Per le partecipazioni si era pensato a quote parti di almeno il 20 per cento. Si supponeva in tal modo di limitarsi a partecipazioni importanti e contenere così le spese di riscossione.

1. I problemi esistenti in relazione all'esenzione fiscale degli utili in capitale privati sono stati nuovamente trattati già da qualche tempo da parte dell'esecutivo. Infatti alla fine del 1996 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha incaricato una commissione di esperti di riesaminare il sistema delle imposte federali dirette e segnalare eventuali lacune indicando come eliminarle o perlomeno ridurle.L'oggetto dell'esame verte anch'esso sull'esenzione degli utili in capitale sui valori mobiliari della sostanza privata. La commissione dovrà presentare il suo rapporto al DFF entro la fine del mese di aprile 1998. Il Consiglio federale esaminerà il rapporto e deciderà sul seguito della procedura. Prima dell'eventuale introduzione di una nuova imposta, occorre valutare le conseguenze a lungo termine per la concorrenzialità della piazza economica svizzera. In questo senso saranno analizzati attentamente i vantaggi e gli svantaggi di un'imposta sugli utili in capitale dal punto di vista del rendimento, dei costi di percezione e della formazione di capitale di rischio.

2. La questione di un'imposta sul deposito potrebbe essere posta come provvedimento completivo in caso di una riduzione o soppressione della tassa di negoziazione. In ogni caso le ripercussioni di una simile imposta sarebbero da chiarire esattamente.

3. La conferenza dei direttori cantonali delle finanze ha presentato già nell'agosto 1983 una legge modello cantonale sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni raccomandando allo stesso tempo ai cantoni di tener conto dei principi di questa legge modello in occasione di future revisioni. Ciononostante, le disposizioni cantonali in materia d'imposte sulle successioni e sulle donazioni continuano come prima a differire in parte fortemente tra loro. È previsto di esaminare le questioni in occasione di incontri con i direttori cantonali delle finanze.

Già nella sua risposta del 26 novembre 1997 all'interpellanza Gemperli dell'8 ottobre 1997 (97.3469) il Consiglio federale rilevava che il mandato di armonizzazione fiscale ancorato nella costituzione federale (art. 42quinquies) non comprende le imposte sulle successioni e sulle donazioni. Per il Consiglio federale la legge sull'armonizzazione fiscale potrebbe pertanto essere completata attraverso norme minime per le imposte cantonali sulle successioni e sulle donazioni soltanto dopo una precedente modificazione della costituzione.

Risposta del Consiglio federale.