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98.1015 · Interrogazione ordinaria urgente · 1998-03-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Al Consiglio federale preme anzitutto sottolineare che, a differenza di quanto in parte asserito dai media, i negoziati sull'AMI non sono affatto segreti. Infatti, dall'inizio dei lavori, sono state organizzate, a Parigi e a Berna, numerose conferenze stampa su questo argomento. Sul piano politico il progetto è stato discusso, tra l'altro, in occasione di sedute speciali delle Commissioni della politica estera di entrambe le Camere. Nell'ottica delle deroghe cantonali al principio della non discriminazione sono anche state condotte consultazioni con il Comitato direttivo della Conferenza dei Governi cantonali. Inoltre, sin dall'inizio, i negoziati sono oggetto di ampie consultazioni istituzionalizzate da parte dell'Ufficio federale dell'economia esterna, responsabile del fascicolo, con tutte le cerchie interessate, compresi i sindacati e le organizzazioni non governative.

La conclusione dei negoziati era prevista per il 27 e 28 aprile 1998, in occasione della riunione del Consiglio dei Ministri dell'OCSE. Non sarà tuttavia possibile rispettare questo termine, per cui i negoziati proseguiranno ancora almeno sino all'autunno 1998, a condizione però che i Ministri degli Stati membri dell'OCSE prolunghino l'attuale mandato negoziale.

Il tema centrale di tali negoziati è la non discriminazione (principio del trattamento nazionale e clausola della nazione terza più favorita). In un mondo sempre più interdipendente, nel quale gli Stati si sforzano di attirare gli investimenti esteri, non è generalmente opportuno trattare questi ultimi in modo meno favorevole degli investimenti nazionali. Sin dall'inizio è apparso tuttavia chiaro a tutte le parti contraenti che il principio della non discriminazione non poteva essere applicato in modo assoluto. Per questo motivo, l'AMI conferisce alle parti contraenti la possibilità di formulare riserve nazionali a tale principio. L'AMI prevede inoltre alcune eccezioni generali che consentono agli Stati contraenti di distanziarsi dal principio della non discriminazione (p.es.: sicurezza nazionale, ordine pubblico, cultura).

Il previsto accordo riveste notevole importanza per le imprese svizzere e in particolare per le PMI. Per poter sopravvivere, molte di esse devono trasferire parte della loro produzione all'estero o concludere joint-ventures con imprese straniere: in altri termini, esse devono investire all'estero. L'AMI offre a queste imprese nuove possibilità di mercato e dà loro una maggiore sicurezza giuridica. Per quanto riguarda il suo impatto all'interno del Paese, esso si inserisce ottimamente negli attuali sforzi intesi a migliorare la piazza economica svizzera. Gli investitori stranieri non soltanto forniscono alla nostra economia capitali, know-how nel campo della gestione e nuove tecnologie, ma contribuiscono anche in modo rilevante alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Il tribunale arbitrale internazionale, che può essere adito direttamente dalle imprese, permetterà di comporre rapidamente le controversie. Negli ultimi decenni, questa forma di composizione delle controversie si è notevolmente diffusa nel settore degli investimenti diretti internazionali. Questa procedura è attualmente prevista in centinaia di accordi bilaterali sulla protezione degli investimenti, di cui fanno parte anche quelli conclusi fra Paesi in sviluppo; la stessa Svizzera ne ha stipulati circa ottanta. In questo contesto è stata sollevata la domanda intesa a sapere se lo Stato potrebbe a sua volta avviare una procedura di arbitraggio nei confronti di un investitore. Questa domanda non ha valore pratico, in quanto gli Stati possono imporre in modo sovrano il loro ordinamento giuridico.

I Paesi in sviluppo sono fondamentalmente favorevoli all'accordo multilaterale sugli investimenti. Oggi, l'importanza dei capitali privati per lo sviluppo di tali Paesi non è praticamente più contestata.

L'accordo è concepito come una convenzione aperta, alla quale possono aderire anche Paesi non membri dell'OCSE. Numerosi Paesi in sviluppo o Paesi soglia, in particolare dell'Asia e dell'America latina, seguono i negoziati in qualità di osservatori e hanno così la possibilità di far affluire le loro considerazioni direttamente nel processo di formazione delle opinioni. Con altri Paesi in sviluppo desiderosi di aderire all'accordo vi è un dialogo continuo che consente di tenere conto delle loro esigenze.

Fino a questo momento, circa una dozzina di Paesi non aderenti all'OCSE hanno chiesto di diventare membri fondatori dell'AMI. Gli Stati dell'OCSE sono coscienti del fatto che i Paesi in sviluppo non sono in grado, almeno all'inizio, di assumere un livello di impegno comparabile a quello dei Paesi industrializzati. Si è comunque disposti a concedere ai Paesi in sviluppo termini transitori più lunghi nonché a tener conto delle loro riserve specifiche, al fine di facilitare loro l'adesione all'accordo.

L'AMI è un accordo sugli investimenti e, in quanto tale, non contiene norme materiali relative ai diritti dell'uomo. Alcuni aspetti di questi diritti (divieto del lavoro minorile e del lavoro forzato) sono comunque presi in considerazione. Ciò avviene, da un lato, attraverso uno specifico riferimento alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e, dall'altro, mediante la disposizione che impedisce agli Stati contraenti di violare i contenuti fondamentali di dette convenzioni al fine di attirare investimenti stranieri. L'AMI conterrà inoltre delle disposizioni che consentiranno agli Stati contraenti di derogare, per motivi di sicurezza nazionale (fra l'altro anche nel caso di sanzioni ONU contro gli Stati che violano la pace), ai principi convenuti. Questo accordo è dunque perfettamente compatibile con l'obiettivo di politica estera definito all'inizio degli anni '90 dal Consiglio federale, secondo cui l'impegno in favore dei diritti dell'uomo nel mondo deve essere rafforzato.

Risposta del Consiglio federale.