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98.1023 · Interrogazione ordinaria · 1998-03-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo la quale i mezzi liberi debbano essere impiegati in primo luogo per garantire le prestazioni legali e regolamentari e per finanziare i provvedimenti destinati alla generazione d'entrata e la compensazione del rincaro.

Ciò presuppone che, rispetto ai rischi assunti, esistano riserve di compensazione bastanti e che siano stati realizzati sufficienti accantonamenti sia tecnici che destinati alla compensazione del rincaro, prevista per legge, delle rendite in corso per i superstiti e d'invalidità. Inoltre bisogna garantire che la generazione d'entrata - prima di tutto quegli assicurati che percepiscono un reddito basso - abbia avuto un trattamento di favore e che ci siano mezzi sufficienti per compensare il rincaro delle rendite di vecchiaia. L'esperto deve poi confermare queste premesse evitando così che invalidi ed altri beneficiari di prestazioni non più soggetti all'obbligo contributivo subiscano degli svantaggi.

Se tali premesse sono soddisfatte gli istituti di previdenza, ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 LPP, possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione nell'ambito di questa legge.

Giusta l'articolo 65 capoverso 1 LPP gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di poter adempiere gli impegni assunti. Per quanto riguarda la parte obbligatoria, secondo l'articolo 65 capoverso 2 LPP il sistema contributivo e il finanziamento devono essere disciplinati in modo che le prestazioni nell'ambito di questa legge possano essere fornite.

Uno sgravio unilaterale dei datori di lavoro ricorrendo ai mezzi liberi non è ammesso. Secondo l'articolo 66 capoverso 1 LPP il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Questa prescrizione vale solo per il settore delle prestazioni minime della LPP (cfr. art. 49 cpv. 2 LPP).

La LPP non stabilisce come il datore di lavoro debba adempiere il proprio obbligo contributivo giusta l'articolo 66 capoverso 1 LPP. Prima che entrasse in vigore la LPP i datori di lavoro avevano la possibilità di adempiere i propri obblighi contributivi ai sensi dell'articolo 331 capoverso 3 (vecchio) CO a carico dei mezzi liberi delle fondazioni. Aggiungendo la seconda metà della frase questa prassi, la cui conseguenza era lo sgravio unilaterale dei datori di lavoro, è stata interrotta dal 1° gennaio 1985.

L'articolo 331 capoverso 3 CO si rivolge al datore di lavoro e non all'istituto di previdenza. Non impedisce agli istituti di previdenza di comprendere anche le eccedenze nella pianificazione del finanziamento delle prestazioni. Prescrive solamente come i datori di lavoro debbano adempiere gli obblighi contributivi regolamentari esistenti che vanno soddisfatti almeno in modo paritetico. E' possibile, invece, gravare datore di lavoro e lavoratore con tassi contributivi regolamentari inferiori avvalendosi di sistemi di finanziamento che prevedono l'impiego regolare di eccedenze. Una prescrizione regolamentare emanata dall'organo paritetico che prevede di comprendere i mezzi liberi nel sistema di finanziamento di un istituto di previdenza non va quindi contestata. E' decisivo il fatto che il sistema di finanziamento garantisca in ogni momento che l'istituto di previdenza sia in grado di fornire le sue prestazioni.

Comprendere regolarmente i mezzi liberi nel sistema di finanziamento di un istituto di previdenza non può essere definito - alla luce delle condizioni esposte - come un mezzo per aggirare il divieto di pagamento in contanti. I mezzi liberi, quali terza fonte contributiva, sono parte del sistema di finanziamento e non abbandonano quindi l'istituto di previdenza.

Comprendere regolarmente i mezzi liberi in quanto terza fonte contributiva non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi di versare i suoi contributi regolamentari esistenti provenienti da mezzi propri o da riserve contributive dell'istituto di previdenza a favore del personale che ha accumulato provvisoriamente allo scopo e che figurano separatamente. Ciò ha come sola conseguenza che i contributi paritetici a carico della terza fonte contributiva risultano inferiori. Siccome nel corso dell'evoluzione di un istituto di previdenza i mezzi liberi sono stati ottenuti grazie ai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, non si può contestare che anche entrambe le parti possano approfittare di un grado di finanziamento migliore del proprio istituto di previdenza purché le condizioni citate poc'anzi siano soddisfatte.

Risposta del Consiglio federale.