Lexipedia

98.1024 · Interrogazione ordinaria · 1998-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'ambito della revisione della Parte Generale del Codice penale, si attribuisce grande importanza a una maggiore tutela dei cittadini dagli autori di reati gravi.

2. A tale scopo il disegno di legge, oltre all'introduzione di nuove sanzioni e di nuovi stabilimenti d'esecuzione, prevede anche modalità di liberazione più severe e periodi di prova più lunghi. Le innovazioni principali contenute nel disegno di legge sono le seguenti:- le persone che commettono reati gravi a causa di disturbi psichici devono poter essere curate in speciali stabilimenti chiusi, nella misura in cui lo richiedano motivi di sicurezza. Il trattamento dura di regola cinque anni. Tuttavia, su richiesta dell'autorità di esecuzione, il giudice può far ripetere il trattamento finché necessario, prolungandone la durata fino a cinque anni di volta in volta;- si deve inoltre poter ordinare un nuovo tipo di internamento per gli autori di reati gravi per i quali vi è rischio di recidiva. Può trattarsi, da un canto, di persone il cui gesto è riconducibile a un disturbo psichico ma per le quali un trattamento psichiatrico non risulta efficace ed è pertanto interrotto o persino escluso a priori. D'altro canto, il nuovo tipo d'internamento può essere ordinato anche nei confronti di persone che non sono affette da disturbi psichici ma che, in considerazione di altre caratteristiche della loro personalità, delle circostanze che hanno determinato il loro gesto o del contesto generale in cui vivono, lasciano seriamente presumere di essere inclini a commettere altri reati. Il nuovo provvedimento può quindi essere adottato nei confronti di persone irresponsabili o responsabili, psichicamente sane o turbate. È determinante il rischio che la persona in questione possa commettere altri reati gravi. L'internamento non è limitato nel tempo e si protrae finché non vengano a mancare le condizioni per l'applicazione di tale provvedimento; - nel disegno di legge, per l'esecuzione sia delle pene sia delle misure, è stato introdotto il principio secondo il quale si possono accordare congedi soltanto se non vi è rischio di recidiva;- per poter liberare condizionalmente un autore di reati gravi dall'esecuzione delle pene o delle misure, l'autorità competente dovrà, in futuro, consultare una commissione composta da rappresentanti delle autorità preposte al perseguimento penale, delle autorità d'esecuzione e degli ambienti psichiatrici. Prima di pronunciarsi in merito alla liberazione da una misura dovrà inoltre richiedere il parere di uno specialista indipendente;- se in caso di interruzione di un provvedimento terapeutico stazionario vi è il rischio che la persona interessata commetta reati gravi, il tribunale, su richiesta delle autorità di esecuzione, deve poterne ordinare l'internamento;- per autori di reati psichicamente turbati la liberazione da una misura o dall'internamento deve poter avvenire soltanto condizionalmente, ossia mediante la prescrizione di un periodo di prova. Nel caso di autori di reati psichicamente malati, il periodo di prova (e quindi il relativo trattamento ambulatorio o la reintegrazione sociale) può essere prolungato per tutto il tempo necessario. Dev'essere possibile reinternare le persone rilasciate condizionalmente se il loro comportamento durante il periodo di prova lascia presumere un'inclinazione a commettere nuovi reati.

Per quanto riguarda la durata massima della privazione della libertà a vita, nel disegno non sono previste modifiche. Come in precedenza, esso si protrae, se necessario, fino alla morte dei condannati allo scopo di impedire il ripetersi di reati.

Il messaggio concernente la modifica del Codice penale, del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale applicabile ai minori è stato praticamente completato e sarà probabilmente presentato alle Camere federali entro l'estate.

Risposta del Consiglio federale.

98.1024 | Lexipedia | Lexipedia