98.1037 · Interrogazione ordinaria · 1998-03-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1.Il principio della non discriminazione (principio del trattamento nazionale e clausola della nazione terza più favorita) costituisce il tema centrale dell'AMI. In un mondo sempre più interdipendente, nel quale gli Stati si adoperano per attirare gli investimenti stranieri non è opportuno, in generale, trattare questi ultimi in modo meno favorevole degli investimenti nazionali. Sin dall'inizio è apparso però chiaro a tutte le parti contraenti che il principio della non discriminazione non poteva essere applicato in modo assoluto. L'AMI prevederà pertanto alcune eccezioni generali che consentiranno agli Stati contraenti di derogare al principio della non discriminazione (ad es. sicurezza nazionale, ordine pubblico). Inoltre, le parti contraenti avranno la possibilità di formulare riserve nazionali a tale principio.
Nei Paesi dell'OCSE a struttura federale, quali gli Stati Uniti e il Canada, i rispettivi Stati membri disciplinano importanti questioni relative allo stabilimento e all'esercizio di attività economiche. Ne deriva quindi che in detti Paesi (USA, Canada, Australia, Germania, Austria, Belgio, Svizzera) il principio della non discriminazione dell'AMI sarà vincolante anche per il potere legislativo e per le autorità esecutive dei loro Stati membri aspetto peraltro incontestato sin dall'inizio dei negoziati. Per la Svizzera, ciò significa che questo principio riguarderà sicuramente il diritto federale, ma anche determinati settori del diritto cantonale (ad es. le norme sulla pianificazione del territorio e il diritto in materia di polizia economica).
La sovranità dei Cantoni sarà toccata quando questi, nel loro campo di competenza, dovranno rispettare il principio della non discriminazione per quanto attiene allo stabilimento di imprese straniere e all'esercizio di un'attività economica da parte di queste ultime. Ciò significa, ad esempio, che il diritto cantonale in materia di polizia economica non potrà discriminare sulla base della nazionalità, ciò che d'altronde di regola non avviene. Le discriminazioni basate sulla nazionalità risultano piuttosto dagli atti legislativi che perseguono obiettivi di politica economica. Tuttavia, come già menzionato, l'AMI autorizzerà le parti contraenti a conservare, sotto forma di riserve nazionali specifiche, deroghe nazionali esistenti al principio della non discriminazione (sul piano federale o a livello di Stati membri). Anche la Svizzera ha annunciato una serie di riserve, alcune delle quali riguardano i Cantoni (ad es. in materia di Lex Friedrich, di legge sulle forze idriche e di legge sulla cinematografia).
L'Ufficio federale dell'economia esterna, responsabile dei negoziati, si è adoperato affinché, sin dall'inizio, gli interessi dei Cantoni fossero sistematicamente e permanentemente presi in considerazione. Proprio a tal fine ha istituito un gruppo di contatto nel quale oltre alle cerchie interessate sono rappresentati anche i Cantoni, tramite i delegati all'informazione della Conferenza dei governi cantonali. I negoziati AMI sono stati oggetto di discussione anche con il Comitato direttivo della Conferenza dei governi cantonali il quale, dopo aver consultato la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia, si è espresso in modo sostanzialmente positivo.
2.Come previsto, il principio della non discriminazione non è integralmente realizzabile in seno a questo Accordo. Il previsto disciplinamento fiscale non contiene ad esempio alcun obbligo relativo alla parità di trattamento fra le imprese nazionali e straniere. Questa questione continuerà ad essere retta dagli accordi sulla doppia imposizione; l'AMI conterrà unicamente una dichiarazione politica intesa a sottolineare l'importanza della non discriminazione anche in ambito fiscale. Per quanto attiene agli sgravi fiscali, l'Accordo in questione non impone nuovi obblighi né alla Confederazione né ai Cantoni. Per quanto concerne i sussidi che non costituiscono sgravi fiscali si delinea una soluzione che prevede di fare del principio della non discriminazione l'obbligo centrale. La Confederazione e i Cantoni non dovrebbero pertanto riservare alle imprese straniere che desiderano insediarsi in Svizzera un trattamento peggiore di quello riservato alle imprese nazionali, ciò che corrisponde già ampiamente alla prassi attuale. Infatti, per attirare nuovi investitori, non di rado la Svizzera accorda alle imprese straniere condizioni di favore. È escluso di limitare, in seno all'AMI, il livello dei sussidi o di esigere lo smantellamento degli incentivi finanziari.
3.Considerato che talune importanti disposizioni dell'AMI non sono ancora definitive, le riserve nazionali possono assumere soltanto carattere provvisorio. Le riserve svizzere (alcune delle quali si riferiscono a diversi atti legislativi) riguardano i seguenti settori:
§maggioranza di cittadini svizzeri nel consiglio d'amministrazione di una società anonima (art. 708 del Codice delle obbligazioni) e nell'amministrazione di una società cooperativa (art. 895 CO);
§acquisto di fondi da parte di persone domiciliate all'estero (Lex Friedrich);
§servizi finanziari (singoli aspetti dell'autorizzazione);
§settore energetico (energia atomica, trasporti mediante oleodotti, forze idriche, concordato concernente la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi);
§navigazione aerea (registro aeronautico, convenzione relativa all'aviazione civile internazionale);
§navigazione interna e navigazione marittima (registro del naviglio, navigazione marittima sotto bandiera svizzera, Convenzione di Mannheim per la navigazione sul Reno);
§settore audiovisivo (radio e televisione, cinematografia).
È possibile che, sulla base delle eccezioni generali (per es. eccezione culturale) o di regolamentazioni settoriali (trasporto aereo, navigazione marittima, ecc.) alcune di queste riserve vengano limitate o ritirate. Inoltre, non è ancora chiaro, in che misura l'AMI toccherà le libere professioni e dunque in che misura dovremo eventualmente prevedere delle riserve. Si tratta soprattutto di servizi il cui valore in termini di investimenti non è preponderante. Essi sono essenzialmente disciplinati dal GATS (Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC), nell'ambito del quale saranno verosimilmente oggetto di una regolamentazione speciale.
4.Va in primo luogo sottolineato che la Svizzera conduce ormai da decenni una politica liberale degli investimenti e non ha praticamente mai respinto investitori stranieri. Di recente, essa ha persino intrapreso sforzi mirati di liberalizzazione (ad es. Lex Friedrich) nell'intento di migliorare la propria piazza economica. Attualmente la Svizzera si adopera in tal senso anche in altri settori quali la navigazione aerea, le comunicazioni postali, le telecomunicazioni e l'energia.
L'AMI non conferisce agli investimenti e agli investitori delle altre parti contraenti un diritto illimitato di stabilimento. I monopoli, ad esempio, non saranno messi in discussione dall'AMI. Monopoli federali o cantonali saranno dunque mantenuti e le imprese straniere non godranno di alcun diritto di stabilimento. Allo stesso modo, l'AMI non impone la privatizzazione di imprese statali. Tuttavia, se uno Stato decide di procedere a una privatizzazione, esso deve rispettare a prescindere dalle eccezioni chiaramente definite - il principio del trattamento nazionale e la clausola della nazione più favorita.
Il diritto di stabilimento può inoltre essere limitato mediante le eccezioni generali (cfr. risposta alla domanda 1), nonché dalle riserve nazionali (cfr. risposta alla domanda 3). Esiste ad esempio la possibilità di rifiutare l'autorizzazione a imprese straniere per motivi di ordine pubblico. È altresì possibile che un tale rifiuto sia motivato da ragioni di protezione ambientale.
5.In termini di diritto comunitario, l'AMI riguarda la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti nonché la libertà di stabilimento delle persone giuridiche. A differenza del trattato CEE, i rispettivi diritti dell'AMI non vengono tuttavia accordati in modo assoluto, in quanto sono tollerate talune riserve nazionali (cfr. risposta alla domanda 3).
Nei negoziati bilaterali con l'UE, solo l'accordo sul trasporto aereo tratta questioni giuridiche inerenti agli investimenti. Tuttavia, occorre prendere in considerazione anche l'accordo relativo allo stabilimento in materia di assicurazioni già in vigore tra la Svizzera e la CEE. Fatta eccezione per questi due settori, anche dopo la conclusione dei negoziati bilaterali con l'UE, le imprese svizzere rimarrebbero esposte a possibili discriminazioni. L'AMI contribuirebbe a migliorare la situazione delle imprese svizzere nel senso che permetterebbe loro di far valere il diritto di stabilimento accordato dall'AMI davanti ai tribunali degli Stati membri dell'UE o davanti ad un tribunale arbitrale investitore/Stato. Questo diritto risulterebbe nondimeno limitato dalle riserve nazionali menzionate. La totale attuazione della libertà di stabilimento per le imprese svizzere nell'UE rimarrebbe comunque legata a uno specifico accordo o ad un accordo di adesione all'UE o allo SEE.
6.In tutte le questioni che riguardano la loro attività economica nel Paese ospite, gli investitori stranieri hanno sostanzialmente il diritto di non essere trattati in modo meno favorevole degli investitori del Paese stesso (diritto al trattamento nazionale). Essi hanno altresì il diritto di non essere trattati meno favorevolmente di altri investitori stranieri (clausola della nazione più favorita). Provvista di un sistema tradizionalmente liberale nel settore degli investimenti, la Svizzera concede già oggi, a parte qualche eccezione, la parità di trattamento alle imprese straniere. Questa condizione è essenziale affinché una piazza economica conservi la sua attrattiva. L'orientamento dell'AMI è dunque in perfetta sintonia con gli sforzi svizzeri tesi ad attirare un maggior numero di investimenti stranieri. Le imprese straniere non apportano solo capitale alla nostra economia ma anche know-how in materia di gestione e nuove tecnologie. Esse contribuiscono pertanto in modo determinante alla conservazione dei posti di lavoro.
Per quanto riguarda gli obblighi delle imprese straniere in Svizzera va in primo luogo precisato che esse sottostanno integralmente alla normativa del Paese ospite nel quale si sono stabilite, come confermano i principi direttivi dell'OCSE per le imprese multinazionali, che saranno allegati all'AMI. I principi in questione contengono dettagliate norme di comportamento relative in particolare ai rapporti fra partner sociali e al rispetto dell'ambiente. Se il loro contenuto è in larga misura coperto dalla nostra legislazione nazionale, essi restano di vitale importanza per i Paesi ospiti con ordinamenti giuridici ancora poco sviluppati.
7.Dall'avvio dei negoziati AMI, il Consiglio federale ha sempre attribuito notevole importanza al fatto che detti negoziati fossero accompagnati da un dialogo nazionale continuo e sistematico. Le Camere federali sono tenute al corrente mediante i rapporti del Consiglio federale sulla politica economica esterna. Le Commissioni della politica estera delle due Camere sono state consultate nel corso di sedute speciali. In ogni fase delle trattative, i Cantoni hanno la possibilità di esprimere il proprio parere in merito alle questioni trattate (cfr. risposta alla domanda 1). Le trattative vengono discusse periodicamente anche in seno alla Commissione consultiva di politica economica esterna. L'Ufficio federale dell'economia esterna, responsabile del fascicolo, ha inoltre istituito un gruppo di contatto che si riunisce regolarmente e nel quale sono rappresentati i Cantoni, le organizzazioni centrali dell'economia, i sindacati ed altre organizzazioni non governative (ONG). A conclusione dei negoziati verrà avviata una procedura di consultazione giusta l'ordinanza del Consiglio federale del 17 giugno 1991 (RS 172.062).
Risposta del Consiglio federale.