98.1049 · Interrogazione ordinaria · 1998-04-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1
Se, nel corso di una procedura d'asilo, si constata che il richiedente ha già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato europeo, l'Ufficio federale dei rifugiati pronuncia di norma l'allontanamento a titolo preventivo dell'interessato a condizione che detto allontanamento sia possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. L'allontanamento può segnatamente entrare in linea di conto se lo Stato in questione è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato oppure se il richiedente ha soggiornato qualche tempo prima in tale Stato o se in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli (art. 19 legge sull'asilo). L'allontanamento a titolo preventivo è immediatamente eseguibile. Il richiedente ha la possibilità di continuare la procedura d'asilo a partire da un Paese terzo. Inoltre giusta l'articolo 6 capoverso 1 della legge sull'asilo, sussiste la possibilità di respingere la domanda d'asilo senza un esame sotto il profilo sostanziale se il richiedente prima di entrare in Svizzera ha soggiornato per qualche tempo in un Paese terzo dove può tornare o se può recarsi in un Paese terzo dove vivono parenti prossimi o altre persone con cui ha stretti legami.
L'applicazione di dette disposizioni presuppone che le autorità competenti possano fornire le pertinenti prove. Questa circostanza è molto difficile da adempiere soprattutto nel caso di persone entrate illegalmente (95% di tutti i richiedenti l'asilo). Inoltre, prima di eseguire l'allontanamento occorre garantire che uno Stato terzo osservi il principio della rinuncia a eseguire l'allontanamento.
Se un richiedente l'asilo entra in Svizzera attraverso il territorio di uno Stato membro dell'UE, sussiste - nell'ambito degli accordi bilaterali sulla riammissione conclusi con i nostri Stati limitrofi (eccezion fatta per l'Italia) - la possibilità di chiedere la riammissione del richiedente. La riammissione avviene però solamente se lo Stato richiedente può comprovare che la persona colpita è entrata illegalmente passando per il territorio dello Stato richiedente.
Tuttavia, come il Consiglio federale ha già avuto modo di dire nella sua risposta all'interpellanza Müller Erich (97.3598 Semplificazione della procedura d'asilo. Convenzione di Dublino), la problematica sollevata dall'interpellante potrebbe venir agevolmente risolta mediante l'adesione ad un accordo parallelo alla Convenzione di Dublino. Soltanto a quel momento sussisterà sia l'obbligo reciproco di trattare una domanda, per la quale è competente un determinato Stato, e sia sarà facilitata la questione delle prove mediante il confronto sistematico delle impronte digitali. L'impiego unilaterale della Convenzione di Dublino da parte della Svizzera non è possibile, come ha già illustrato il Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Müller Erich (97.3598).
Ad domanda 2
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 I 367segg.) sussiste un diritto costituzionale non codificato che garantisce condizioni minime di esistenza. Quest'ultime comprendono i fabbisogni umani elementari come l'alimentazione, l'abbigliamento e un tetto. Tale diritto fondamentale non interessa soltanto i cittadini svizzeri bensì si estende anche agli stranieri, indipendentemente dallo statuto giuridico in materia di soggiorno di cui beneficiano quest'ultimi. Un rifiuto generalizzato di accordare prestazioni assistenziali in determinati casi non può dunque essere disposto né a livello legislativo né d'ordinanza. In caso di abuso, le autorità cantonali responsabili dell'erogazione di prestazioni d'assistenza hanno già oggi la facoltà, in virtù dell'articolo 10b dell'ordinanza 2 sull'asilo, di negarle o di ritirarle interamente o parzialmente. Occorre esaminare in ogni singolo caso se sia dato un comportamento abusivo che escluda il diritto alle prestazioni.
Risposta del Consiglio federale.