98.1105 · Interrogazione ordinaria · 1998-06-25
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Lo statuto degli indipendenti secondo il diritto dell'AVS è sempre più apprezzato. Diversi sono i fattori che vi contribuiscono: solo in relazione all'AVS, soprattutto la base di calcolo dei contributi, più vantaggiosa rispetto ai salariati, ed i tassi contributivi meno elevati rendono allettante lo status di indipendente. Il Consiglio federale si è basato su queste argomentazioni nella sua risposta all'interpellanza Schmid Samuel del 20 marzo 1998 (98.3146). Naturalmente, però, sono soprattutto altri vantaggi, piuttosto che quelli offerti dall'AVS, a rendere particolarmente attraente lo status menzionato.
Circa le domande in particolare:
1. nell'ambito della risposta all'interpellanza citata il Consiglio federale non aveva nessun motivo di entrare nei dettagli in merito alle questioni sollevate che riprenderà, comunque, nel quadro dell'11a revisione dell'AVS.
Secondo il Consiglio federale il reddito soggetto a contributi proveniente da attività indipendente stabilito dalle autorità fiscali cantonali non corrisponde esattamente al salario determinante dei lavoratori dipendenti: rispetto a questi ultimi, i lavoratori indipendenti hanno la possibilità di influire sul proprio reddito e di ridurlo, ad esempio creando delle riserve. Anche al di fuori della tavola scalare gli indipendenti devono versare meno contributi dei salariati per le stesse aspettative di prestazioni. Poniamo il caso di 100'000 franchi di salario determinante da una parte e di reddito proveniente da attività lucrativa indipendente dall'altra: sul conto individuale di entrambi gli assicurati vengono registrati 100'000 franchi di cui all'AVS ne spettano oggi 8'400 franchi da parte del salariato, ma solo 7'800 franchi da parte dell'indipendente. Il Consiglio federale vede questa situazione come un chiaro privilegio degli indipendenti dal reddito soggetto a contributi dei quali, dal momento che per definizione non hanno un datore di lavoro nel senso stretto del termine, non vede nessun motivo di detrarre una quota fittizia del datore di lavoro. La differenza di tasso contributivo oggi esistente non può più essere giustificata. Il motivo addotto a suo tempo, ovvero la mancanza di una previdenza professionale per gli indipendenti, non esiste più. Oggi gli indipendenti possono affiliarsi senza problemi al secondo pilastro mentre nell'ambito del terzo dispongono di maggiori possibilità rispetto ai salariati. Per di più, tra il 1948 e il 1968 indipendenti e salariati erano soggetti agli stessi tassi contributivi, come del resto ancora avviene nell'AI e nell'IPG.
2. Per ciò che concerne la tavola scalare risulta difficile trovare una ragione per trattare diversamente i redditi provenienti da attività indipendente e quelli provenienti da attività dipendente. Se agli indipendenti non è possibile applicare il tasso contributivo ordinario - soprattutto anche tenendo conto del modo in cui è stato calcolato il loro reddito -, lo stesso vale anche per i salariati. La regola vigente della tavola scalare è problematica non da ultimo anche perché i contributi inferiori non significano prestazioni inferiori. Sul conto individuale degli indipendenti viene registrato piuttosto il reddito pieno per cui essi approfittano di una solidarietà superiore alla media. Infine oggi è la maggioranza degli indipendenti (nel '95 era il 60%) a godere dei vantaggi della tavola scalare, fattore che dimostra che non si tratta principalmente di un problema di coloro che iniziano l'attività di indipendenti.
3. Il passaggio, nel caso dell'imposta federale diretta, dal procedimento di imposizione sulla base del reddito precedente a quello sulla base del reddito corrente si ripercuote naturalmente anche sull'AVS. Se anch'essa andrà soggetta ad un cambiamento e di quale tipo questo possa essere non è ancora dato sapere. L'imposizione sulla base del reddito precedente presenta effetivamente dei vantaggi solo se i redditi aumentano. Nonostante la congiuntura economica negativa, nel periodo compreso tra il 1994 e il 1996 il volume dei contributi non ha fatto registrare invece nessuna tendenza al ribasso.
Risposta del Consiglio federale.