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98.1113 · Interrogazione ordinaria · 1998-06-25

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In risposta all'interrogazione ordinaria del consigliere nazionale de Dardel, il Consiglio federale si esprime come segue:

1.Callisto Madavo, vicepresidente per la Regione Africa presso la Banca mondiale, ha già risposto ai signori Chossudowsky e Galand il 23 aprile 1997. La Svizzera ha partecipato attivamente alla discussione suscitata in questa occasione a Washington, ritenendo soddisfacente la risposta data in merito. Essa mostra che le uscite della Banca e la supervisione del credito di aggiustamento strutturale corrispondevano alle politiche e alle procedure stabilite. Sullo sfondo delle tensioni politiche di allora il credito doveva incentivare la crescita economica e ridurre la povertà, onde disinnescare problemi sociali e potenziali conflitti. Il finanziamento da parte della Banca fu concesso in base a importanti accordi volti a migliorare l'attribuzione dei mezzi budgetari e conclusi tra il novembre 1991 e il febbraio 1992 dopo un'approfondita analisi delle spese pubbliche.

Nel 1991 e nel 1992, nel quadro di questo credito, furono acquistati machete per un valore di 149'000 dollari, su un totale di uscite di 55 milioni di dollari. Abitualmente utilizzati in Africa nell'agricoltura, i machete furono importati come materiale agricolo, categoria non contemplata dalla lista negativa della Banca mondiale.

2.Come già indicato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza del Gruppo socialista del 20 settembre 1994, in conformità dell'articolo 19 della legge sull'asilo fu disposta l'espulsione verso lo Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo) di Félicien Kabuga, di sua moglie e dei suoi sette figli. Il provvedimento fu emanato dal competente Ufficio federale dei rifugiati. La decisione d'espulsione fu applicata il 18 agosto 1994, dopo che anche ulteriori colloqui con l'uditore in capo dell'esercito avevano evidenziato come, sulla scorta degli elementi disponibili, l'arresto non era giustificabile. Sugli esatti motivi che hanno spinto a rinunciare a un arresto e ad avviare un procedimento penale rimandiamo alle considerazioni contenute nella summenzionata risposta all'interpellanza, alle quali il Consiglio federale non ha nulla da aggiungere.

3. Jean Kambanda non è mai stato presidente delle Banche popolari ("banques populaires"), bensì uno dei tre direttori, a loro volta dipendenti da un segretario esecutivo. Se Jean Kambanda si è rifugiato a Kivu, l'ha fatto indipendentemente dal gruppo di impiegati delle Banche popolari, anch'essi fuggiti in quella regione. Partendo per l'esilio, Jean Kambanda non ha sottratto fondi delle Banche popolari. I mezzi erano bloccati nella camera blindata della "Union des Banques Populaires" a Kigali, dove sono rimasti intatti fino all'apertura da parte dei rappresentanti del Governo ruandese, che ha assunto il potere nel luglio del 1994, oppure sono stati custoditi da banche commerciali locali o dalla Banca nazionale del Ruanda.

All'avanzare delle truppe del FPR, circa centocinquanta impiegati delle Banche popolari cercarono rifugio in Zaire. Scappando, presero le poche liquidità di cui disponevano (il sistema delle Banche popolari era concepito in modo da impedire che ingenti quantitativi di denaro fossero custoditi nelle filiali) e altri beni (materiale vario, automobili), che furono portati in salvo a Bukavu. La contabilità, nel frattempo aggiornata, la chiave della camera blindata e i beni delle banche locali furono quindi consegnati a un membro della cooperazione svizzera allo sviluppo. I contatti tra "Intercoopération", responsabile del progetto, e il personale della Banca popolare avevano dunque quale unico scopo di proteggere gli averi dei clienti, salvaguardando i dati onde poter restituire il denaro agli aventi diritto, ossia ai risparmiatori e agli associati.

4. Il 1° giugno 1994 l'ambasciata svizzera a Kinshasa ha trasmesso al Servizio di protocollo del DFAE una richiesta di visto per Pierre Rwagafilita. Lo scopo di questa visita fu indicato in "un viaggio di servizio presso l'ambasciatore ruandese a Berna". Non furono fornite ulteriori indicazioni sull'attività o sulla qualifica di Pierre Rwagafilita. Dopo consultazione con l'Ufficio federale degli stranieri, il Servizio di protocollo autorizzò l'ambasciata di Kinshasa a rilasciare un visto per 15 giorni. Al momento del rilascio del visto non esisteva ancora un elenco di persone indesiderabili dal Ruanda.

5. Il 27 agosto 1994 Gaspard Ruhumuliza presentò una domanda di asilo in Svizzera. Nella sua decisione del 10 febbraio 1997, l'Ufficio federale dei rifugiati la respinse in applicazione dell'articolo 1F della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, le cui disposizioni non valgono per le persone per le quali sussistono fondati sospetti che abbiano commesso crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l'umanità ai sensi dei trattati internazionali che contemplano disposizioni atte a impedire simili crimini (art.1F lett. A Convenzione sullo statuto dei rifugiati).

Il 14 marzo 1997 Gaspard Ruhumuliza presentò ricorso contro questa decisione, ricorso ancora pendente presso la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo.

Il caso Ruhumuliza è noto anche all'uditore in capo, che ha eseguito le indagini necessarie a stabilire se vi è motivo di avviare contro di lui un procedimento penale per crimini contro l'umanità.

Gaspard Ruhumuliza è presidente della fondazione ruandese "La Cordée", un'organizzazione civica di promozione delle istituzioni democratiche e per la salvaguardia dei diritti dell'uomo fondata il 2 maggio 1994 a Berna. Né l'Ufficio federale dei rifugiati, né la DSC conoscono le fonti di finanziamento di questa organizzazione.

6.Il Consiglio federale ha preso atto delle conclusioni del rapporto Wirz, steso sulla base delle informazioni e dei fatti finora noti sull'attività svolta da James Gasana quale ministro della difesa ruandese. Ritiene che spetti al Governo ruandese eseguire indagini secondo quanto suggerito dall'interpellante.

Il Consiglio federale ha incaricato il gruppo di lavoro Voyame di valutare le relazioni Svizzera-Ruanda e l'impegno della cooperazione allo sviluppo nel corso degli ultimi trent'anni. Il rapporto è stato distribuito al Parlamento e pubblicato. Qualora in futuro dovessero venire alla luce nuovi, importanti aspetti, il Consiglio federale sarebbe disposto a conferire al gruppo Voyame un mandato supplementare per verifiche integrative.

Risposta del Consiglio federale.