98.1120 · Interrogazione ordinaria · 1998-06-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad punto 1
Nell'ambito della procedura d'asilo, l'Ufficio federale dei rifugiati e la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo esaminano attentamente per ogni singolo caso la qualità di rifugiato nonché l'ammissibilità, l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Si tiene conto in modo continuo della situazione dei Paesi di provenienza dei richiedenti l'asilo.
La domanda d'asilo del signor Beqiri è stata respinta con decisione del 23 aprile 1998 in base all'incarto di allora e tenendo conto della situazione che vigeva in quel momento nel Kosovo. Contro questa decisione il sign. Beqiri ha inoltrato ricorso presso la Commissione di ricorso in materia d'asilo. Nell'ambito della procedura di ricorso l'UFR è giunto alla conclusione che il sign. Beqiri, se rientrasse in Patria, sarebbe attualmente esposto a pericoli per la sua incolumità, a causa di attività politiche in esilio. L'11 settembre 1998 è stato quindi accolto a titolo provvisorio come rifugiato, giusta l'articolo 8 LAsi.
Da anni, il Consiglio federale segue in modo continuo lo sviluppo della situazione nel Kosovo mediante fonti d'informazione ad ampio raggio e di vario tipo. Non ha tuttavia cercato in alcun momento di mantenere il più a lungo possibile una valutazione della situazione apparentemente superata, ma ha adottato misure adeguate alla rispettiva situazione.
Il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha pertanto deciso il 12 giugno 1998 di prorogare fino alla fine di giugno 1998 i termini di partenza per i richiedenti l'asilo respinti provenienti dalla provincia del Kosovo per tener conto di un'eventuale messa in pericolo delle persone provenienti dal Kosovo. Il 21 luglio 1998 e il 16 settembre 1998 il capo del DFGP ha ordinato all'UFR di prorogare nuovamente il termine di partenza al 30 aprile 1999 al piú tardi. Sono escluse da questa sospensione le persone che si sono rese colpevoli di reati in Svizzera.
Se fra la decisione d'asilo e di allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento intercorre un lungo periodo di tempo e nel frattempo la situazione nel Paese è notevolmente mutata, la procedura d'asilo può nuovamente essere presa in considerazione mediante rimedi giuridici straordinari.
Ad punto 2
La sovranità statale costituisce ancora oggi un pilastro portante delle relazioni internazionali la cui formazione assoluta, come è apparentemente sostenuta dal politologo Alan J. Kuperman oggi è ritenuta superata. L'esigenza di mantenere i diritti dell'uomo protetti a livello internazionale non può essere considerata uningerenza inammissibile nelle questioni interne. Il rispetto dei diritti dell'uomo è diventato un interesse legittimo della comunità internazionale. A tutt'oggi uno Stato non si può basare sul principio di non ingerenza per impedire che la situazione dei diritti dell'uomo sia sollevata nel suo territorio presso un organismo internazionale quale per esempio la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU o dell'OSCE oppure diventi oggetto di un intervento non militare di altri Stati o persino della Comunità internazionale. Ciò vale più che mai se si tratta di gravi violazioni contro i diritti dell'uomo e il dritto umanitario internazionale.
Il divieto della violenza contemplato nella Carta delle Nazioni Unite che, per di più, rappresenta il diritto consuetudinario internazionale, vieta l'impiego o la minaccia di violenza fra gli Stati. Rimane riservato solamente il diritto di autodifesa. Per contro, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha il diritto di ricorrere alla forza, se in base al capitolo VII della Carta la situazione nel Kosovo o nella Repubblica federale di Jugoslavia costituisce una minaccia alla pace, una violazione della pace o un'aggressione. Questa constatazione nonché un'autorizzazione concessa dal Consiglio di sicurezza all'attenzione degli Stati o di organizzazioni regionali è necessaria per un impiego legale di mezzi militari nel Kosovo. L'operazione militare sarebbe inoltre legata al mandato conferito dal Consiglio di sicurezza. Proprio i conflitti in Somalia, Ruanda ma anche in Bosnia-Erzegovina mostrano che le violazioni gravi dei diritti dell'uomo e le infrazioni del diritto umanitario internazionale possono costituire una minaccia per la pace internazionale e la sicurezza dell'umanità contro la quale il Consiglio di sicurezza è pronto a intervenire.
Il Consiglio federale è disposto a mettere a disposizione i suoi buoni servizi per contribuire a risolvere in modo pacifico il conflitto nel Kosovo. Lo ha reso noto alle diverse parti. All'inizio del mese di marzo 1998 la Svizzera ha presentato la sua proposta al Consiglio permanente dell'OSCE volta ad eseguire una conferenza internazionale con la partecipazione della Repubblica federale di Jugoslavia. Sebbene la proposta svizzera abbia riscontrato interesse, è stata ritenuta prematura. La Svizzera mantiene la sua offerta di buoni servizi. Per il resto, per la Svizzera le possibilità di apportare un contributo alla soluzione del conflitto sono limitate. In seguito al rapido dilagare del conflitto le attività principali della comunità internazionale si concentrano nelle organizzazioni quali l'ONU, la NATO, l'UE e gruppi di contatto, di cui la Svizzera non fa parte.
Risposta del Consiglio federale.