98.1140 · Interrogazione ordinaria · 1998-09-29
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 19 giugno 1995, il Consiglio federale ha sottoposto a revisione totale le prescrizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore. La relativa nuova ordinanza (ordinanza per gli autisti, OLR 1; RS 822.221) è stata adattata alle norme europee in materia, in particolare al regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, al regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e all'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS). L'OLR 1 è entrata in vigore il 1° ottobre 199
Poiché si è ispirata alle norme europee citate, l'ordinanza per gli autisti non è di facile comprensione ed ha inoltre imposto ai conducenti nuove abitudini, in particolare per quanto riguarda l'impiego di mezzi di controllo (adozione del modello CE di odocronografo). Le autorità cantonali responsabili dell'esecuzione dell'ordinanza hanno dovuto familiarizzarsi con il nuovo testo, molto diverso in parte da quello precedente, seguendo corsi di aggiornamento in materia. Data la situazione, non si è ritenuto opportuno esigere un rapporto sui risultati dell'applicazione della nuova ordinanza nei primi due anni di applicazione 1996-1997. Tale rapporto sarà richiesto per la prima volta per l'anno di applicazione 1998.
2. In virtù dell'art. 24 cpv. 1 OLR1, il DATEC ha emanato il 6 aprile 1998 le "Istruzioni per l'esecuzione dei controlli sulla strada e nelle aziende riguardo alla durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore", le quali contengono una lista dettagliata dei dati che le autorità cantonali responsabili dell'esecuzione hanno il compito di rilevare. Inoltre, ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 di detta ordinanza, il DATEC ha fissato a un quinto il numero minimo di imprese da controllare in un anno.
3./4. L'insufficiente rispetto delle prescrizioni vigenti nell'ambito del traffico merci su strada è un problema generale, che non ha un legame diretto con l'introduzione della TTPCP. Il Consiglio federale ritiene che le leggi attuali valgano anche per il traffico merci stradale e che le autorità cantonali competenti siano responsabili della loro attuazione. Il fatto di tollerare situazioni di illegalità non solo è criticabile dal punto di vista della legge, ma è anche inaccettabile dal punto di vista della politica dei trasporti, considerato che il traffico merci su strada acquisirebbe vantaggi concorrenziali rispetto alla ferrovia attraverso la violazione delle norme di legge.
Recentemente i direttori cantonali di giustizia e polizia e il Consigliere federale Leuenberger hanno convenuto un inasprimento dei controlli stradali. Attualmente è in fase di elaborazione un piano, che verrà presentato entro la primavera: in una prima fase sarà aumentato il numero dei controlli nell'ambito del traffico pesante, mentre in una seconda fase è previsto da parte di centri specializzati un sostegno tecnico e materiale lungo gli assi di transito. La Confederazione valuta la possibilità di impiegare gli introiti della TTPCP per compensare i costi supplementari generati da questi controlli.
Risposta del Consiglio federale.