98.1154 · Interrogazione ordinaria · 1998-10-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'esecuzione della partenza preventiva spettava alle autorità di polizia del canton Ginevra. Come attestato dai documenti, il signor Kabuga, prima della partenza, è entrato nella filiale UBS dell'aeroporto di Ginevra-Cointrin. Non c'erano però possibilità giuridiche per verificare se e quali affari abbia sbrigato il signor Kabuga in quella sede. L'aereo è partito senza ritardo.
La famiglia Kabuga è partita il 18 agosto 1994 alla volta di Kinshasa. La Confederazione ha coperto le spese di viaggio per un totale di Fr. 21'302.-. In principio esisteva già a quel tempo l'obbligo per ogni richiedente l'asilo di restituire le spese d'assistenza e di fornire garanzie per future spese di assistenza, viaggio ed esecuzione. A quel momento non esisteva però ancora la possibilità giuridica di prendere in consegna i valori patrimoniali. Tale misura è stata resa possibile con il decreto federale concernente provvedimenti di risparmio nel settore dell'asilo e degli stranieri, entrato in vigore il 1° gennaio 199
È vero che il signor Kabuga si è rifiutato di assumere le spese di viaggio. Se però ci fossimo indugiati a esigere dal signor Kabuga la restituzione di dette spese, il rinvio preventivo in un Paese terzo avrebbe subíto ritardi. In quel frangente prevaleva l'interesse pubblico di un'immediata esecuzione della partenza.
Va inoltre fatto osservare che non c'erano informazioni accertate su crimini di guerra del signor Kabuga, tali da giustificare l'apertura di un'inchiesta penale in Svizzera. E neppure è stata presentata una richiesta d'estradizione da parte delle autorità ruandesi.
Risposta del Consiglio federale.