98.1205 · Interrogazione ordinaria · 1998-12-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Occorre sottolineare, a titolo preliminare, che la procedura penale condotta contro Sergueï Mikhaïlov costituisce un precedente in Europa. Per la prima volta infatti un'inchiesta penale è stata condotta contro uno dei presunti lieder del crimine organizzato russo. D'altronde l'infrazione fatta valere, a titolo principale contro Mikhaïlov, ossia la partecipazione a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260 ter CP, è stata applicata ben poco dalla sua entrata in vigore il 1° agosto 1994 e i tribunali hanno avuto raramente l'occasione di delineare i contorni di questa disposizione. Per questo motivo le autorità ginevrine di perseguimento penale erano quindi sprovviste di punti di riferimento e hanno svolto in tal senso un lavoro di pionieri.
ad domanda 1
Nell'ambito della procedura penale condotta contro Sergueï Mikhaïlov, il giudice istruttore ginevrino ha inviato, in poco meno di due anni, un totale di 21 rogatorie a Stati stranieri. Nello stesso lasso di tempo 8 rogatorie sono state indirizzate alla Svizzera per la stessa questione. Il giudice istruttore si è inoltre recato più volte all'estero per assistere all'esecuzione delle rogatorie. Occorre in generale costatare che le autorità straniere, coscienti dell'importanza del caso e del suo valore di precedente, hanno di norma dato seguito in modo rapido alle domande del magistrato ginevrino.
Sebbene sia stato dato seguito a tutte le domande, occorre tuttavia ammettere che le risposte fornite da alcuni Stati sono state solamente frammentarie o contraddittorie. I problemi incontrati nella ricerca di informazioni all'estero si trovano in effetti spesso nel magro contenuto di determinate risposte apportate alle domande svizzere. Il carattere più o meno sensibile delle informazioni richieste può spiegare le difficoltà incontrate nel presente caso.
ad domanda 2
Gli ostacoli incontrati nell'ambito della collaborazione internazionale non sono di natura giuridica. La natura particolarmente sensibile dell'inchiesta condotta in Svizzera e delle sue conseguenze pratiche in alcuni Paesi chiamati a sostenere la procedura penale svizzera sembrano piuttosto all'origine della mancanza di contenuto delle risposte fornite alle domande di assistenza giudiziaria.
Attualmente non sembra possibile porre rimedio ai tipi di problemi incontrati in procedure contro la criminalità organizzata solamente intensificando la cooperazione internazionale fra le autorità giudiziarie in questione al fine di permettere una migliore percezione dei bisogni d'informazione fra le parti e di dare avvio a strategie di lotta comuni. Per questo motivo il Ministero pubblico della Confederazione ha organizzato un programma di scambi periodici fra le autorità giudiziarie russe e quelle elvetiche. Gli Uffici centrali di polizia criminale in seno all'Ufficio federale di polizia centralizzano attualmente già tutte le informazioni relative al crimine organizzato e intrattengono i contatti necessari con le autorità estere. L'attribuzione alle autorità federali della competenza di perseguire le infrazioni legate al crimine organizzato, come era previsto nelle misure miranti al miglioramento dell'efficienza della lotta contro il crimine organizzato e eviterebbe una perdita di informazioni. E' necessaria una migliore intesa anche a livello nazionale fra le autorità federali e cantonali in questione al fine di ottimizzare il perseguimento di infrazioni legate al crimine organizzato. A tale scopo saranno ancora organizzate riunioni.
ad domanda 3
Il processo contro Sergueï Mikhaïlov costituisce un esempio in Europa. La procedura è stata portata a termine in piena conformità con la legislazione svizzera. La credibilità del sistema giudiziario svizzero non è stata intaccata dall'esito del processo che era la decisione di una corte d'assise indipendente, in base a una libera valutazione oggettiva degli elementi di prova raccolti nel corso dell'inchiesta.
Risposta del Consiglio federale.